Italian court dismisses appeal due to formal withdrawal of suit by both plaintiff and defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following formal withdrawals by both the appellant and the appellee. The appellant, Giampietro Gavagnin, and the appellee, Baslini S.p.A., submitted written renunciations to their respective appeals, which were accepted by the court registry. Consequently, the court ruled that no further action was necessary regarding litigation costs or scheduling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When both parties formally renounce their appeals and the opposing party adheres, the court may declare the proceedings extinguished by decree without addressing costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16305/2020 R.G. proposto da : GAVAGNIN GIAMPIETRO, rappresentato e dife so unitamente d agli avvocati BRUNO CAVALLONE, STEFANO NESPORe Giancarlo TONETTO; -ricorrente - contro BASLINI S.p.A. in Concordato preventivo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ANTONIA JVONNE BASLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO VITALI, MATTEO BENOZZO, FRANCESCO BRUNO; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro HABITA S.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore LIVIO BOSCARO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114B, presso lo studio dell'avvocato DANILO GIANCANI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE AMODEO; -controricorrente – BASLINA ANTONIA JOVINE; -intimata – avverso la sentenza n. 363/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/02/2020; letto l’atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal difensore del ricorrente Giampietro Gavagnin, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dal difensore della società Baslini S.p.A. in concordato preventivo, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la rinuncia è stata ritualmente comunicat a alle parti - in data 08/02/2023 - a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che in atti risultano depositate le dichiarazioni di adesione alle predette rinunce di tutte le rispettive controparti costituite; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così decis