Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7692/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7692/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7692/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7872/2021 R.G. proposto da : MARGINI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via GERMANICO n. 101, presso lo studio dell ’ avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) rappresentato e difeso dall’avvocato SICA GIULIO (SCIGLI72H23D643V) -ricorrente – contro BANCA NAZIONALE del LAVORO S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via LUCULLO, n. 3, presso lo studio dell’avvocato ORONZO ALBERTO (RNZLRT75B16D122A) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO FEDERICA (RNZFRC72L42D122X) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO BOLOGNA n. 2450/2020depositata il 18/09/2020 .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1326 cod. civ, art. 2709 cod. civ, art. 115 cod. proc. civ, art. 383 c.p, art. 354 c.p; Ordinanza — n. 7692/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARGINI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via GERMANICO n. 101, presso lo studio dell ’ avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) rappresentato e difeso dall’avvocato SICA GIULIO (SCIGLI72H23D643V) -ricorrente – contro BANCA NAZIONALE del LAVORO S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via LUCULLO, n. 3, presso lo studio dell’avvocato ORONZO ALBERTO (RNZLRT75B16D122A) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO FEDERICA (RNZFRC72L42D122X) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO BOLOGNA n. 2450/2020depositata il 18/09/2020 .

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione forzata titolo esecutivo iscrizione di un'ipoteca legale credito ipotecario realizzazione del pegno immobiliare acquisto di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1326 cod. civ
3 in relazione all’art. 1326 cod. civ., checomunque l’ eventuale adesione non poteva essere ritenuta valida, in quanto effettuata con il precetto e comunque revocata a seguito dell’opposizione del Margini e che, ancora, ai sensi dell’art.
art. 2709 cod. civ
Valle relazione all’art. 2709 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
e all’art. 115 cod. proc. civ., in ogni caso dai documenti in possesso della BNL S.p.a.
art. 383 c.p
art. 354 c.p
383 c.p.c., comma 3e art. 354 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7872/2021 R.G. proposto da : MARGINI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via GERMANICO n. 101, presso lo studio dell ’ avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) rappresentato e difeso dall’avvocato SICA GIULIO (SCIGLI72H23D643V) -ricorrente – contro BANCA NAZIONALE del LAVORO S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via LUCULLO, n. 3, presso lo studio dell’avvocato ORONZO ALBERTO (RNZLRT75B16D122A) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO FEDERICA (RNZFRC72L42D122X) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO BOLOGNA n. 2450/2020depositata il 18/09/2020 .

Ad.20/02/2023 CC R.g.n. 7872 del 2021; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/02/2023,dal Consigliere Relatore Cristiano Valle; rilevato che Giorgio Margini impugna , con atto affidato a tre motivi di ricorso. la sentenza della Corte d ’ ppello di Bologna , n. 2450 del 18/09/2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena sull’opposizione all’esecuzione che lo stesso Margini aveva proposto nei confronti della BNL S.p.a.,in relazione all’ accollo di un mutuo ipotecario che egli stesso aveva effettuato nei confronti di due originari debitori di BNL S.p.a., tali Xu Lingwei e Yu Xiaomeng (in controricorso il secondo è denominato Chen Shiquing); il Margini aveva acquistato dai due detti venditori, in ragione di un mezzo ciascuno, il diritto di proprietà sugli immobili siti nel Comune di Concordia sulla Secchia, al NCEU foglio 28, mappali 206, 207 sub. 1, 207 sub. 2 e 301 e il diritto di superficie sui terreni agricoli circostanti al NCT al foglio 36, mappali 2 e 507; resiste, con controricorso la sola BNL S.p.a.; non sono state depositate, nei termini di legge, conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero;né, p er l ’ adunanza camerale del 20/02/2023,risulta il deposito di memorie; considerato che i motivi di ricorso affermano , il primo ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1273, comma 4, cod. proc. civ. che la stipulazione dell’accollo con i due originari debitori non poteva profittare alla BNL S.p.a., in quanto questa non vi aveva aderito e, il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 1326 cod. civ., checomunque l’ eventuale adesione non poteva essere ritenuta valida, in quanto effettuata con il precetto e comunque revocata a seguito dell’opposizione del Margini e che, ancora, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in Ad.20/02/2023 CC R.g.n. 7872 del 2021; estensore:

C. Valle relazione all’art. 2709 cod. civ. e all’art. 115 cod. proc. civ., in ogni caso dai documenti in possesso della BNL S.p.a. non risultava alcuna posizione debitoria di esso esponente; ciò posto, senza che sia necessario che si dia conto più diffusamente dei motivi d ’ impugnazione, il Collegio reputa pregiudizialela questione dell ’ integrità del contraddittorio ; idue debitori originari o diretti , cui il precetto pure pare essere stato notificato, quantomeno a uno di essi (Xu Lingwei) non hanno, invero, preso parte al giudizio nelle fasi di merito e tantomeno risulta loro notificato alcunché per questa fase di legittimità : sicché vi è stata pretermissione originaria di almeno un litisconsorte necessario (Cass. n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01 ;

Cass.n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 - 01 ) ; in detta situazione processuale non può, pertanto, procedersi alla decisione del ricorso secondo il criterio ordinario dell ’ ordine delle questioni, e neppure secondo quello della ragione più liquida; ed il rilievo impone, senza l’adozione di alcuna statuizione sulle censure, l a rimessione della causa al primo giudice , in persona d i diverso magistrato persona fisica , ai sensi dell ’ art. 383 c.p.c., comma 3e art. 354 c.p.c. ; la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alTribunale di Modena, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità; p.q. m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ; rin via la causaal Tribunale di Modena, in persona di diverso magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della C