Cassation court dismisses appeal against execution opposition due to missing necessary debtor party and remands case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Grande Pino S.r.l. against the lower court's rejection of an execution objection. The debtor, Lucia Princiotta Spanò, was not a party to the proceedings, violating the principle of contradictory debate. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the first instance judge for a new trial with the necessary parties present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.c.; nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il debitore esecutato è litisconsorte necessario e la sua assenza invalida il contraddittorio, richiedendo il rinvio al primo giudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2999/2021 R.G. proposto da : GRANDE PINO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DOMENICO (LSSDNC57D17L833O) -ricorrente- contro FA. TO. CAR S.N.C. di GIOVENCO FORTUNATO C, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFA ROSALIA ELIANA (RFFRLL67D52F206S) -controricorrente- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO di GOTTOn. 910/2020 depositata i l 12/11/2020 ;
Ad.20/02/2023 CC r.g. n. 02999 del 2021; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/02/2023,dal Consigliere Relatore Cristiano Valle; considerato che la Grande Pino S.r.l ricorre, nei confronti della FA. TO. Car S.n.c. di Giovenco Fortunato C., con atto affidato a due motivi , avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, n. 910 del 12/11/ 2020 , che ha rigettato l ’ opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione in favore della detta società di un quinto del salario della lavoratrice Lucia Princiotta Spanò, in procedura di espropriazione presso terzi; resiste con controricorso la FA.
TO. Car s.n.c.; non sono state depositate, nei termini di legge, conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; per l’adunanza camerale del 20/02/2023 entr ambe le parti hannodepositato memorie; la debitrice Lucia Princiotta Spanò , ossia la lavoratrice , dipendente della Grande Pino S.r.l.,il cui salario è stato assegnato, in ragione di un quinto, alla FA. TO. Car S.n.c., pignorante, non è stata mai parte del giudizio, né nella fase di merito né in questa di legittimità, cosicché il contraddittorio non risulta integro; in detta situazione processuale non può, pertanto, procedersi alla decisione del ricorso secondo il criterio ordinario dell ’ ordine delle questionie neppure secondo quello della ragione più liquida; in adesione a risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1523 del 22/06/1967 Rv. 328247 – 01 ) ribadita anche di recente (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01 ) , secondo la quale nel giudizio di opposizione agli a tti esecutivi il debitore esecutato è litisconsorte necessario e, p ertanto, nell ’ ipotesi che esso non sia stato chiamato a parteciparvi, il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti, deve, pertanto, disporsi rimessione al primo giudice, senza che sia adottata alcuna Ad.20/02/2023 CC r.g. n. 02999 del 2021; estensore:
C. Valle statuizione sul merito delle censure proposte dalla Grande Pino S.r.l.; la sentenza impugnata è cassata e la causa, pertanto, deve essere rinviata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità; p.q. m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza i mpugnata ; rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in p ers on a di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Se