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Ordinanza — n. 7685/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific facts and improper lawyer registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7685/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to provide a specific summary of facts as required by law. The appellant, representing herself, argued that her appeal was generic but lacked the necessary detail to identify legal violations. The court rejected this, citing the mandatory requirement for specific factual exposition and noting the appellant's unregistered status as a lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the summary of facts is insufficiently specific to identify the alleged legal violations, and the appellant must be properly registered to practice before the court.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity of facts summary of facts unregistered lawyer Court of Cassation procedural requirements legal representation allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
Art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021
Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022
altresì Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv.
CEDU, causa Succied altri c/Italia del 28 ottobre 2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36847/2019proposto da: ALESSANDRA MORONI, difesa in proprio, domiciliata presso il proprio in- dirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente - contro MARINA TORRINI; -intimata - avverso la sentenzan. 666 /2019 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 17/04/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 /02/2023 dalConsigliere Dott. MARCO DELL’UTRI ; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, consentenza resa in data 17/4/2019 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Alessandra Moroni avverso la sentenza del giudice di primo grado in relazione alle parti corrette a seguito del procedimento di correzione di errore materiale instauratodalla controparte, Marina To rrini, segnatamente in relazione all’esatta identificazione dell’immobile già oggetto del contratto di lo- cazionerisolto tra le parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato l’inammissibilità del gravame proposto dalla M oroni non avendo quest’ultima articolato la propria impugnazione in specifici e chiarimotivi idonei a consentire l’individuazione delle circostanze poste afondamento delle denunciate violazioni di legge, oltre che la relativa rilevanzaai fini della deci sione impugnata; sottoaltro profilo la corte territoriale ha sottolineato l’avvenuta at- tivazione, da parte della Moroni, di un procedimento di gravame av- versouna sentenza corretta ai sensi dell’art. 288, co. 4, c.p.c., nel caso di specie limitata alla so la correzione dell’indirizzo dell’immobile og- gettodella condanna di rilascio, senza alcuna surrettizia strumentaliz- zazione del procedimento di correzione di errore materiale al fine di sollecitarela correzione di eventuali errori di diritto; avversola s entenza d’appello, Alessandra Moroni ha proposto ri- corsoper cassazione, illustrato da successiva memoria; nessunintimato ha svolto difese in questa sede; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’irritualità del deposito, da partedella rico rrente (difesa in proprio), della memoria (datata ‘gen- naio 2023’ e depositata il 27/01/2023 ) intesa all’illustrazione del ri- corso,non risultando la Moroni più iscritta (secondo quanto risultante dallacertificazione trasmessa dal competente Comitato press o il Con- Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri siglionazionale forense) all’Albo dei difensori ammessi al patrocinio di- nanzialla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori a far datadal 22/12/2021; nelmerito, l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del r equisito dell’ esposizione sommaria dei fatti, prescritto , a pena di inammissibilità , dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,infatti, detta esposizione, costituendo (in for za della norma ri- chiamata)un requisito di contenuto - forma del ricorso, deve consistere inun sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire , alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto proces- suale,senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, com- presa la stessa sentenza impugnata ( Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006,Rv. 588770 - 01 ) ; sullabase di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zionecontenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’in- dicazionesommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- postidi fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni,delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fa tto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l’assolutamancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso –ivi ricompresa l’esposizion e dei motivi, eventualmente idonei a darne conto(cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01)– ne impone la dichiarazione di inammissibilità; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri varràperaltro rilevare, sotto altro profilo, come al caso di specie debbatrovare applicazio ne il consolidato insegnamento della giurispru- denzadi questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazionedella sentenza non possono essere affidati a deduzioni ge- neralie ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non pre nda concretaposizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giu- dicedi legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito inrelazione alla fattispecie decisa , atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli a sseriti errori contenuti nella sentenza im- pugnata,in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria delprocesso di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione con- dizionanteil devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza cheil requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione sia basato su forme argomentative o modalità di for- mulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossaad una parte ben identificabile del giud izio espresso nella sen- tenzaimpugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienzee degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. (cfr.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018 , Rv. 646999 – 01 ;

Sez.1, Senten za n. 10420 del 18/05/2005 , Rv. 580895 - 01 ) ; nelcaso di specie, le modalità di redazione dell’intero ricorso risul- tano caratterizzate da un’assoluta e irriducibile genericità (non solo nell’esposizionedegli elementi del fatto processuale, ma anche) nell’il- lustrazionedelle censure rivolte nei confronti del provvedimento impu- gnato,sì che la stessa esposizione dei motivi di ricorso appare disse- minatain modo irriconoscibile lu ngo la complessiva e faticosa articola- zionedell’atto, di per sé del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione ritualeallo stesso attribuita dalla legge; daultimo, varrà richiamare il consolidato insegnamento della giu- risprudenzadi legittimità ai sensi del quale l’ esercizio del potere di di- rettoesame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri legittimitàove sia denunciato un error in procedendo (come nel caso dispecie), presuppone comunque l ’ ammissibilità del motivo di censura, ondeil ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntual- mentei fatti processuali alla base dell ’ er rore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d ’ inammissibilità, nello stesso ricorsoper cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Per- tanto,ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità per di- fettodi specificità di un motivo di appello, lo stesso ha l'onere di pre- cisare,nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientementespecifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudiced'appello, riportandone il contenuto n ella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello ( Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388– 01 ; v. altresì Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837– 01 , secondo c ui , i n tema di ricorso per cassazione, la dedu- zionedella questione dell ’ inammissibilità dell'appello, a norma dell'art.342c.p.c., integrante error in procedendo , che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, presuppone pur sempre l ’ ammissibilità del mo- tivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della se ntenza CEDU del 28 ottobre 2021 , causa Succied altri c/Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dallatrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ’ in- teresse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplific are l'at- tivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza deldiritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa so- stanza);

Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri atal riguardo, mette conto di rimarcare l’assoluta inammissibilità diquanto espressamente rassegnato in ricorso dall’odierna ricorrente, nellaparte in cui asserisce di riportarsi « sin da ora specifica mente a tuttigli atti e depositi del processo di primo grado e del suo procedi- mento di appello, da intendersi anche qui integralmente e specifica- mente ritrascritti » (pag. 1 del ricorso) , salvo profondersi (a partire dallapag. 2 del ricorso) in una confusa congerie di richiami irriducibil- mentegenerici , nonché laddove asserisce:

« io non metto qui in calce l’attod’appello, mi sono già richiamata “ da intendersi qui ritrascritto ” » (pag. 6 del ricorso) , per l’assoluta genericità e incompletezza dei ri- chiami operati, rispetto a quanto in precedenza indicato secondo le raccomandazionidella giurisprudenza di questa Corte ; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dato attodell’inammissibilità del ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessunintimato svolto difese in questa sede; dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, l a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di