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Decreto — n. 7674/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7674/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7674/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8114-2022 R.G. proposto da: Romano Alessandro, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dell’avvocato FEDERICA ANGIOLELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro TIM S.p.A., già TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del suo procuratore SANDRA TOMARELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 36, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPINELLA, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1192/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 22/09/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente Alessandro Romano; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata alle parti, in data 03/02/2023, a cura della Cancelleria – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –non è stata accettata dalla società controricorrente TIM S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 7674/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 8114-2022 R.G. proposto da: Romano Alessandro, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dell’avvocato FEDERICA ANGIOLELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro TIM S.p.A., già TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del suo procuratore SANDRA TOMARELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 36, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPINELLA, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1192/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 22/09/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente Alessandro Romano; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata alle parti, in data 03/02/2023, a cura della Cancelleria – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –non è stata accettata dalla società controricorrente TIM S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione desistenza dall'azione abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale tempestività dell'istanza di ricusazione rinvio del dibattimento
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8114-2022 R.G. proposto da: Romano Alessandro, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dell’avvocato FEDERICA ANGIOLELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro TIM S.p.A., già TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del suo procuratore SANDRA TOMARELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 36, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPINELLA, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1192/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 22/09/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente Alessandro Romano; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata alle parti, in data 03/02/2023, a cura della Cancelleria – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –non è stata accettata dalla società controricorrente TIM S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente TIM S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il giorno