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Decreto — n. 7671/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7671/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7671/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27500/2022 R.G. proposto da : STEMA DI BIZZIATO MAURIZIO C. S.a.s. (C.F. 00739650299), già SISTEMA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore MAURIZIO BIZZIATO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZA BERGAMO; -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 2010/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentate p.t.della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimata non si risulta cos tituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 7671/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STEMA DI BIZZIATO MAURIZIO C. S.a.s. (C.F. 00739650299), già SISTEMA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore MAURIZIO BIZZIATO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZA BERGAMO; -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 2010/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentate p.t.della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimata non si risulta cos tituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Parole chiave

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motivi di cassazione legittimazione passiva allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile argomentazione nel merito difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27500/2022 R.G. proposto da : STEMA DI BIZZIATO MAURIZIO C. S.a.s. (C.F. 00739650299), già SISTEMA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore MAURIZIO BIZZIATO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZA BERGAMO; -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 2010/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentate p.t.della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimata non si risulta cos tituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il giorno 15 m