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Decreto — n. 7669/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7669/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7669/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22125/2022 R.G. proposto da : CATALINI MARCO EMILIO, OLIVIERI GIUSEPPE MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO MANDRELLI; -ricorrenti - contro ANGIUS PIERO, PICCIONI GABRIELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO CARDAMONE; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 472/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/04/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta sottoscritto per adesione dai controricorrenti e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto ch e non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 7669/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CATALINI MARCO EMILIO, OLIVIERI GIUSEPPE MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO MANDRELLI; -ricorrenti - contro ANGIUS PIERO, PICCIONI GABRIELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO CARDAMONE; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 472/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/04/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta sottoscritto per adesione dai controricorrenti e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto ch e non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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firma digitale requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione firma individuale scambio di atti giuridici per via elettronica identità elettronica

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22125/2022 R.G. proposto da : CATALINI MARCO EMILIO, OLIVIERI GIUSEPPE MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO MANDRELLI; -ricorrenti - contro ANGIUS PIERO, PICCIONI GABRIELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO CARDAMONE; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 472/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/04/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta sottoscritto per adesione dai controricorrenti e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto ch e non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il giorno