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Decreto — n. 7659/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7659/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7659/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22008-2021 R.G. proposto da: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ASPICA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00233200237), in persona del Liquidatore giudiziale pro tempore, ASPICA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 45, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MATRUNDOLA, rappresentate e difese dall'avvocato SILVANA ANGELINI; -ricorrenti - contro COMUNE LECCE (C.F. 80008510754), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DE GIORGI; -controricorrente - nonché contro BANCA POLOLARE PUGLIESE SOC COOP PA; -intimata - avverso la sentenza n. 235/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/02/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta vistato per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 7659/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 22008-2021 R.G. proposto da: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ASPICA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00233200237), in persona del Liquidatore giudiziale pro tempore, ASPICA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 45, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MATRUNDOLA, rappresentate e difese dall'avvocato SILVANA ANGELINI; -ricorrenti - contro COMUNE LECCE (C.F. 80008510754), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DE GIORGI; -controricorrente - nonché contro BANCA POLOLARE PUGLIESE SOC COOP PA; -intimata - avverso la sentenza n. 235/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/02/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta vistato per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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esistenza e validità sostanziale vizio del consenso adesione, accordo validità della clausola arbitrale requisito della firma elementi di verosimiglianza
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22008-2021 R.G. proposto da: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ASPICA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00233200237), in persona del Liquidatore giudiziale pro tempore, ASPICA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 45, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MATRUNDOLA, rappresentate e difese dall'avvocato SILVANA ANGELINI; -ricorrenti - contro COMUNE LECCE (C.F. 80008510754), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DE GIORGI; -controricorrente - nonché contro BANCA POLOLARE PUGLIESE SOC COOP PA; -intimata - avverso la sentenza n. 235/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/02/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta vistato per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma