Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking interpretative acts and lacking statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by debtors against a lower court's dismissal of their opposition to enforcement proceedings. The debtors argued that the lower court incorrectly interpreted a payment notice as jointly issued by the creditor and his lawyer, violating procedural interpretation rules and Article 480 of the Civil Procedure Code. The court declared these grounds inadmissible because challenging the interpretation of a procedural act is reserved for the trial judge unless specific statutory violations are proven, and the appeal also failed to demonstrate a total lack of reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 480 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: Appeals challenging the interpretation of procedural acts are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge, and nullity based on insufficient reasoning requires a total absence of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22406/21 proposto da: -) Berardi Nicolino e Montano Maria, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Giuseppe Mancini in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Forcione Antonio; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso 22 febbraio 2021 n. 72; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1.
Nel 2011 Antonio Forcione, essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti dei propri debitori Nicolino Berardi e Maria Montano. I debitori proposero opposizione all’esecuzione, deducendo - per quanto in questa sede ancora rileva -che Antonio Forcione aveva intimato loro il pagamento, oltre che del capitale, anche delle spese di lite liquidate nella sentenza messa in esecuzione, spese che invece erano state distratte in favore del difensore di Antonio Forcione. Oggetto:esecuzione 2. Il Tribunale di Larino, sezione di Termoli, con sentenza 82/13 rigettò l’opposizione sul punto sopra indicato.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 22 febbraio 2021 n. 72 la Corte d’appello di Campobasso rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne infondata l’opposizione sul presupposto che il precetto notificato a Nicolino Berardi e Maria Montano si dovesse interpretare nel senso che a richiedere il pagamento erano stati, congiuntamente, sia Antonio Forcione che il suo difensore, ciascuno per il credito di rispettiva spettanza.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Nicolino Berardi e Maria Montano con ricorso fondato su tre motivi. Antonio Forcione non si è difeso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare rileva la Corte che la notifica del ricorso è avvenuta alle ore 23.38 dell’ultimo giorno utile. Essa, nondimeno, deve ritenersi tempestiva alla luce dei princìpi stabiliti da Corte cost. 75 del 2019, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2- , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021, Rv. 662706 -01).
2. Col primo motivo i ricorrenti deducono, in sintesi, che il giudice di merito avrebbe male interpretato l’atto di precetto, là dove ha ritenuto che esso fosse stato intimato congiuntamente sia dal creditore, sia dal suo difensore. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto investe l’interpretazione d’un atto processuale, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se non prospettando il vizio di motivazione mancante o incomprensibile, oppure prospettando la violazione dei canoni legali di ermeneutica. Non è superfluo aggiungere che in ogni caso i ricorrenti, lungi dall’indicare in qual modo il giudice di merito avrebbe violato le regole sull’interpretazione degli atti processuali, si limitano inammissibilmente a contrapporre la propria “lettura” del precetto a quella adottata dalla Corte d’appello.
3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 480 c.p.c.. Sostengono che, con la propria interpretazione dell’atto di precetto, la Corte d’appello avrebbe violato la norma suddetta, in quanto avrebbe ritenuto valido un precetto che invece era ambiguo nella indicazione dei creditori. 3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni per le quali è inammissibile il primo motivo.
4. Con l’ultimo motivo i ricorrenti chiedono che la sentenza sia dichiarata nulla per totale difetto di motivazione, ex articolo 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c. può essere dichiarata soltanto nel caso di motivazione totalmente mancante “sinanche come segno grafico”, oppure assolutamente incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), ipotesi qui certamente non ricorrenti.
5. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di