Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of reasoned criticism against lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Tomaso inadmissible and ordered him to pay the opposing party's costs. Tomaso argued that the appellate court failed to examine specific documents regarding usurious interest and incorrectly validated evidence, but his submissions lacked reasoned criticism. The court rejected these grounds because the arguments merely asserted injustice or complained about procedural details without providing a substantive legal critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3-4-5 c.p.c.; Art. 112, 116 c.p.c.; Art. 3, 24, 101, 111 Cost.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist solely of assertions of injustice or complaints about procedural conduct without containing a reasoned and specific criticism of the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17726/21 proposto da: -) Tomaso Giovanni, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Luigi Rotondi in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Bimello Lorenzo, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Luigi Guarino in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 22 dicembre 2020 n. 4442; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2006 Lorenzo Bimello chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento un decreto ingiuntivo nei confronti di Giovanni Tomaso, producendo a fondamento del ricorso monitorio due scritture private nelle quali il secondo si riconosceva debitore del primo.
2. Giovanni Tomaso propose opposizione al decreto, deducendo che i documenti posti a fondamento del ricorso monitorio erano stati abusivamente riempiti; che l’obbligazione era illecita, in quanto aveva ad Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo oggetto la restituzione di prestiti concessi ad interessi usurari; di avere in ogni caso già estinto il proprio debito. Dedusse altresì che Lorenzo Bimello, il quale aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo quale successore di Giuseppe Bimello, non aveva dimostrato la sua qualità di erede.
3. Il Tribunale di Benevento, sezione di Guardia Sanframondi, con sentenza 2 maggio 2012 n. 75 rigettò l’opposizione. La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. Con sentenza 22 dicembre 2020 n. 4442 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) Lorenzo Bimello aveva adeguatamente dimostrato la propria qualità di erede di Giuseppe Bimello; -) l’opponente non aveva adeguatamente dimostrato di aver già adempiuto la propria obbligazione; -) l’istruttoria compiuta non consentiva di stabilire con certezza se ed in che misura fossero stati pattuiti interessi usurari.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Giovanni Tomaso, con ricorso fondato su quattro motivi. Lorenzo Bimello ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, formalmente prospettando la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., nonché degli articoli 3, 24,101 e 111 della costituzione, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe “omesso l’esame sui due fogli con le somme addirittura in lire”. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché non contiene alcuna ragionata censura avverso la sentenza impugnata, ma si limita a sostenerne l’ingiustizia.
2. Stessa sorte segue il secondo motivo, il quale non contiene una censura, ma un’affermazione, e per di più incomprensibile. Nella illustrazione di esso, infatti, il ricorrente dopo aver premesso di volere impugnare la sentenza d'appello “ai sensi dell'articolo 360 nn. 3-4-5 c.p.c.”, per violazione “degli articoli 112 e 116 c.p.c. correlati agli artt. 3- 24-101-111 della Costituzione”, si limita a sostenere che la Corte d'appello “avrebbe dovuto annullare la sentenza” di primo grado.
3. Col terzo motivo il ricorrente torna a sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto autentici e attendibili i documenti dimostrativi del credito prodotti in giudizio dalla controparte. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la valutazione delle prove.
4. Col quarto motivo il ricorrente, dopo aver trascritto la motivazione della sentenza impugnata dedicata alla regolazione delle spese, conclude affermando che “il compito di giudice relatore andava lasciato al consigliere Cristiano”. 4.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile per la totale mancanza di una comprensibile censura rispetto alla decisione impugnata.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Giovanni Tomaso alla rifusione in favore di Lorenzo Bimello delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella