Cassation court dismisses appeal against enforcement of s.n.c. debts, citing inadmissibility of evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the debtor's attempt to re-evaluate evidence regarding the social partnership's assets. The lower court correctly applied the rule that creditors of a s.n.c. can pursue unlimitedly liable partners without prior asset exhaustion if the partnership's assets are insufficient. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that appellate courts cannot substitute their own assessment of evidence for that of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2304 c.c.; Art. 617 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence in a manner different from the lower court's assessment, as such evaluation is unassailable in the realm of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21635/21 proposto da: -) Fontana Gennaro, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Sandro Lombardi in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Maglificio Stefania di Pasquini Stefania e Simone s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Donatella Boncianiin virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 293, pubblicata in data 10 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. La società “Maglificio Stefania di Pasquini Stefania e Simone” s.r.l. (d’ora innanzi, “la MS”) nel 2013 chiese ed ottenne dal Tribunale di Arezzo un decreto ingiuntivo nei confronti della Società Fontana Gennaro e Giulia s.n.c., nonché dei soci Gennaro Fontana e Giulia Fontana. Sulla base di tale decreto nel 2015 la MS iniziò l’esecuzione forzata. Oggetto:esecuzione 2. Gennaro Fontana e Giulia Fontana proposero dinanzi al Tribunale di Imperia opposizione sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, sostenendo che il titolo esecutivo non era stato notificato anche ad essi in proprio e che comunque la MS, prima di agire esecutivamente nei loro confronti, avrebbe dovuto escutere il patrimonio sociale.
3. Con sentenza 7.6.2018 n. 335 il Tribunale di Imperia dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi, e rigettò quella all’esecuzione. La sentenza fu appellata da Gennaro Fontana.
4. Con sentenza 10.3.2021 n. 293 la Corte d’appello di Genova rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) la Società Fontana Gennaro e Giulia s.n.c. era una società non più attiva dal 2015; svolgeva l’attività di commercio ambulante ed aveva ceduto sin dal 2012 il punto di vendita di cui era titolare nel mercato di Ventimiglia; né Gennaro Fontana aveva dimostrato che la società avesse un patrimonio sufficiente a soddisfare la pretesa della MS; in tale ipotesi è pertanto consentito al creditore di una s.n.c. agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza previamente escutere il patrimonio sociale; -) la censura concernente il punto della tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non poteva essere proposta con l’appello, attesa l’inappellabilità delle sentenze che decidono sulle opposizioni agli atti esecutivi.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata da Gennaro Fontana con ricorso fondato su un motivo. La MS ha resistito con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo Gennaro Fontana lamenta la violazione dell’art.2304 c.c.. Il ricorrente non contesta che l’onere di preventiva escussione del patrimonio sociale, da parte dei creditori d’una s.n.c., possa venir meno nel caso di evidente inesistenzao incapienza di questo, ma afferma che, ritenendo dimostrata tale ultima circostanza, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere fornita dalla MS la relativa prova. 1.1.
Il motivo è inammissibile perché censura la valutazione delle prove. Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004;
Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Gennaro Fontana alla rifusione in favore di Maglificio Stefania di Pasquini Stefania e Simone s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza