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Ordinanza — n. 7410/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction when applicant waives claim and receives full payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the proceedings extinct because the applicant formally renounced the appeal after obtaining full payment from the opposing party. Although the applicant initially requested correction of an order regarding litigation cost allocation, they subsequently withdrew the claim. Consequently, the Court ruled that no further judicial intervention was necessary as the underlying dispute was resolved by private settlement.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: When a party renounces an appeal against a judgment correcting material errors and obtains full satisfaction from the opposing party, the proceedings are extinguished without further adjudication on costs.

Parole chiave

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material error correction procedural extinction waiver of appeal litigation cost allocation private settlement resolution correzione di errore materiale ritiro della domanda di revisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15791/21 proposto da: -) Avv. Maggi Amerigo, domiciliato presso il proprio indirizzo PEC , difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; -intimata - per la correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte 23.2.2021 n. 4784; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Considerato che l’Avv. Amerigo Maggi ha chiesto correggersi l’ordinanza di questa Corte 23.2.2021 n. 4784, nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio di legittimità trascurando di disporne la distrazione in suo favore, come richiesto; il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere ottenuto dalla controparte l’integrale pagamento di quanto dovuto; la controparte è rimasta intimata; P.q.m. dichiara estinto il giudizio e non luogo a provvedere sulle spese. Oggetto:estinzione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, add