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Ordinanza — n. 7406/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition appeal for tardiness, rejecting arguments on execution phase timing and virtual default costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7406/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against a first-instance judgment that declared an opposition to enforcement proceedings tardy. The appellants argued the opposition was timely because the enforcement order did not set a deadline for the merits phase, and that the execution judge's finding of impossibility should have precluded awarding costs. The court rejected these claims, ruling that the opposition was filed outside the statutory period under Article 617 of the Code of Civil Procedure, making the timing issue independent of the merits or potential virtual default.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 2, c.p.c.; Art. 618, comma 2, c.p.c.: The opposition to enforcement proceedings must be filed within the strict statutory period; failure to do so renders it inadmissible regardless of whether the enforcement order specified a deadline for the merits phase or if the execution phase was deemed impossible.

Parole chiave

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opposition to enforcement tardiness of appeal Code of Civil Procedure virtual default costs enforcement proceedings ordine di demolizione violazione della licenza edilizia effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 617, secondo comma, c.p.c.
Altro, infatti, è il termine entro il quale è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617, secondo comma, c.p.c.); ben altro il termine entro il quale, chiusa la fase sommaria della opposizione proposta, deve essere introdotta la fase di merito (art.
Art. 618, secondo comma, c.p.c.
617, secondo comma, c.p.c.); ben altro il termine entro il quale, chiusa la fase sommaria della opposizione proposta, deve essere introdotta la fase di merito (art. 618, secondo comma, c.p.c.).
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 1171 c.c
Franco Graziaplena e Silvana Ruggeri ricorsero ex articolo 1171 c.c.
articolo 617 c.p
a) l’opposizione era tardiva perché proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all’articolo 617 c.p.c.;
art. 618 c.p
Ora, nel caso di specie dalla stessa narrazione dei fatti compiuta dai ricorrenti non risulta affatto che il giudice dell’esecuzione abbia mai provveduto ai sensi dell’art. 618 c.p.c., dirimendo la fase sommaria di una opposizione esecutiva.
art. 617 c.p
non poteva venire in rilievo, ma per di più il giudice dell’opposizione ha ritenuto violato non già quel termine, ma il ben diverso termine previsto dall’art. 617 c.p.c., entro il quale deve essere proposta l’opposizione agli atti esecutivi.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16.5.2013 n. 11910
Tale interpretazione fu condivisa dalla Corte d’appello, e ritenuta corretta da questa Corte (Cass. 16.5.2013 n. 11910).
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Testo completo

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14556/21 proposto da: -) Longobardi Beniamino e Cardelli Giuseppina , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Gabriele DeSantis in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Graziaplena Franco e Ruggeri Silvana; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Teramo 21 gennaio 2021 n. 55; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA 1. I coniugi Franco Graziaplenae Silvana Ruggeri da un lato, e Beniamino Longobardi e Giuseppina Cardelli dall’altro, sono proprietari di due immobili costruiti in aderenza, nel comune di Alba Adriatica. Negli anni ‘90 Beniamino Longobardi e Giuseppina Cardelli iniziarono lavori di sopraelevazione del proprio immobile. Franco Graziaplena e Silvana Ruggeri ricorsero ex articolo 1171 c.c. al Pretore di Teramo, assumendo che quei lavori violavano le norme sulle distanze legali e chiedendone l’inibitoria. Ordinata dal Pretore la sospensione dei lavori e riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione di Giulianova, quest’ultimo con sentenza n. 60/02 condannò Beniamino Longobardi e Giuseppina Cardelli alla Oggetto:opposizione agli atti esecutivi -tardività - sindacabilità del merito ai fini della soccombenza virtuale -esclusione demolizione delle opere realizzate, fino ad una distanza di sei metri dal confine.

Ritenne il giudice di merito che le norme tecniche di attuazione del locale Piano Regolatore andassero interpretate nel senso che le nuove costruzioni potevano essere costruite sul confine solo in presenza d’un accordo tra i proprietari confinanti. Tale interpretazione fu condivisa dalla Corte d’appello, e ritenuta corretta da questa Corte (Cass. 16.5.2013 n. 11910).

3. Nel 2014 Franco Graziaplena e Silvana Ruggeri iniziarono l’esecuzione forzata della sentenza contenente l’ordine di demolizione. Beniamino Longobardi e Giuseppina Cardelli si costituirono nel giudizio di esecuzione deducendo che dopo la pronuncia della sentenza messa in esecuzione il Comune di Alba Adriatica aveva rilasciato loro un nuovo titolo concessorio “in relazione all’articolo 13.5 delle norme tecniche di attuazione” (e cioè proprio la norma che il giudice di merito, nella sentenza messa in esecuzione, aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie) e che tale provvedimento amministrativo rendeva legittima e lecita la costruzione da essi realizzata quindici anni prima e di cui l’Autorità Giudiziaria aveva ordinato la demolizione.

4. Il Giudice dell’esecuzione ritenne di dovere dirimere tale questione nominando un consulente tecnico, il quale concluse che l’ordine giudiziale di demolizione “non era eseguibile senza il permesso” del Comune di Alba Adriatica, permesso che l’amministrazione comunale negò con provvedimento del 9.10.2017 (nella sentenza: “9.11.2017”).

5. Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza 5.1.2018 ordinò agli esecutati di abbattere la costruzione entro il 31.3.2018. Gli esecutati proposero opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza. Chiesero - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata -che il Tribunale accertasse “l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine di arretramento in quanto il Comune di Alba Adriatica aveva negato il permesso di demolire”.

6. Con sentenza 21.1.2021 n. 55 il Tribunale di Teramo rigettò l’opposizione sulla base di tre rationes decidendi così riassumibili:

a) l’opposizione era tardiva perché proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all’articolo 617 c.p.c.;

b) gli attori non avevano interesse a proporre l’opposizione, perché il giudice dell’esecuzione con un successivo provvedimento (datato “1.10.2018” secondo la sentenza, e “1.10.2019” secondo la memoria dei ricorrenti), rilevato che il Comune di Alba Adriatica aveva negato il permesso di demolire e che pertanto l’esecuzione non poteva proseguire, aveva disposto la comparizione delle parti “per convertire il diritto del ricorrente nell’equivalente pecuniario”;

c) infine, la sentenza impugnata con una terza ratio decidendi ha osservato che l’opposizione era comunque inammissibile poiché “l’ordinanza impugnata prevedeva esclusivamente la sospensione dei lavori di demolizione, dando la possibilità agli odierni opponenti di eseguire i lavori spontaneamente”.

7. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione da Beniamino Longobardi e Giuseppina Cardelli con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Le controparti non si sono difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo i ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Teramo nella parte in cui li ha condannati alle spese. Secondo l’unica interpretazione che appare a questa Corte possibile della difficoltosa sintassi con cui il ricorso è redatto, il motivo se pur unitario contiene due censure. 1.1. Una prima censura può essere così riassunta: -) il Tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi, perché il provvedimento opposto venne pronunciato il 5 gennaio 2018, mentre l’opposizione venne proposta il successivo 31marzo; -) tuttavia il provvedimento opposto (e cioè l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione fissò il termine del 31.3.2018 per la demolizione delle opere illegittime) “non aveva fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito”; -) di conseguenza, secondo i ricorrenti, il giudizio di opposizione poteva essere introdotto quomodolibet. 1.2.

Tale censura è innanzitutto inammissibile. I ricorrenti infatti mescolano e confondono gli effetti di due differenti termini processuali. Altro, infatti, è il termine entro il quale è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617, secondo comma, c.p.c.); ben altro il termine entro il quale, chiusa la fase sommaria della opposizione proposta, deve essere introdotta la fase di merito (art. 618, secondo comma, c.p.c.). Ora, nel caso di specie dalla stessa narrazione dei fatti compiuta dai ricorrenti non risulta affatto che il giudice dell’esecuzione abbia mai provveduto ai sensi dell’art. 618 c.p.c., dirimendo la fase sommaria di una opposizione esecutiva.

I ricorrenti hanno infatti proposto opposizione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione col quale vennero fissate le modalità di esecuzione dell’ordine di demolizione. Dunque nel caso di specie non solo il termine di cui all’art. 618 c.p.c. non poteva venire in rilievo, ma per di più il giudice dell’opposizione ha ritenuto violato non già quel termine, ma il ben diverso termine previsto dall’art. 617 c.p.c., entro il quale deve essere proposta l’opposizione agli atti esecutivi. Sono dunque irrilevanti tutte le deduzioni svolte dai ricorrenti circa il termine di introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione. 1.3.

Con una seconda censura i ricorrenti sostengono una tesi così riassumibile: -) in corso di causa il giudice dell’esecuzione ha accertato l’improseguibilità della stessa a causa del mancato rilascio della necessaria autorizzazione da parte del Comune di Alba Adriatica; -) “poiché quest’ultima ordinanza dava ragione alla domanda introdotta” dagli opponenti, il giudice di merito non avrebbe potuto condannarli alle spese. 1.4. Anche questa censura è manifestamente infondata. Per quanto detto, infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto tardiva l’opposizione, ed altrettanto correttamente ha perciò condannato gli opponenti alla rifusione delle spese.

La ritenuta tardività dell’opposizione, infatti, in quanto oggetto di una autonoma ratio decidendi, rendeva superfluo valutare la cosiddetta soccombenza virtuale.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello ste