Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7401/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant filed an appeal instead of a cassation petition against an unappealable enforcement objection judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Mario Nardozi, filed an appeal against a judgment that was legally unappealable and could only be challenged via cassation. The lower court correctly rejected the appeal as an unauthorized means of challenge, distinguishing this case from scenarios where the appellate court lacks jurisdiction due to territory or degree. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs incurred by the opposing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c.p.c.; Art. 361, c.p.c.: When a party files an appeal against a judgment that is unappealable under the law, the appellate court must declare the appeal inadmissible rather than transferring the case to the Court of Cassation, as the principle of translatio iudicii applies only to unauthorized appeals where the correct remedy exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal unappealable judgment translatio iudicii wrong remedy enforcement objection esame di cassazione retrocessione di credito titolo di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c.p.c.
Art. 361, c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell
articolo 291 c.p
ed a Francesca Notarantonio; è superfluo tuttavia provvedere ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso, per quanto si dirà; -) il ricorrente non ha depositato copia notificata della sentenza impugnata; l’improcedibilità del ricorso ex art.
art. 369 c.p
ed a Francesca Notarantonio; è superfluo tuttavia provvedere ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso, per quanto si dirà; -) il ricorrente non ha depositato copia notificata della sentenza impugnata; l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 20/11/2009
Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006
Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005
7084 del 28/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003
582409 -01; Sez. L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016
Sez. 6 -1, Ordinanza n. 5092 del 5/3/2018
Esso dunque non può trovare applicazione quando l’impugnante abbia proposto un mezzo di gravame non consentito, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 5092 del 5/3/2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14540/21 proposto da: -) Nardozi Mario, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Gabriele Leone in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Cerved Credit Management s.p.a., nella veste di rappresentante di Juliet s.p.a., che a sua volta agisce quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Alfredo Sica in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) D'Ambrosio Renato, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Alessandro D'Ambrosio in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) doValue s.p.a., quale mandataria di FINO 1 Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Gianpiero Quadriniin virtù di procura generale alle liti conferita con atto pubblico del 7.6.2011;

Oggetto:opposizione agli atti esecutivi -impugnazione con appello invece che con ricorso per cassazione -istituto della translatio iudicii -applicabilità - esclusione -controricorrente - nonché -) Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; Comune di Castelliri; Notarantonio Francesca; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 marzo 2021 n. 1815; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Mario Nardozi, dopo essersi reso aggiudicatario di un immobile all’esito di una espropriazione immobiliare, trascurò di versare nei termini stabiliti dal giudice il saldo del prezzo.

Egli propose allora istanza di rimessione in termini, che fu rigettata dal giudice dell’esecuzione. Avverso tale provvedimento di rigetto Mario Nardozi propose opposizione agli atti esecutivi.

2. Il Tribunale di Cassino con sentenza 125/20 dichiarò estinto il giudizio a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, della quale era stato onerato l’attore. La sentenza venne appellata dal soccombente. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 9 marzo 2021 n. 1815, dichiarò inammissibile il gravame, sul presupposto che le sentenze di primo grado pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili, e possonoessere impugnate solo con ricorso per cassazione.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Mario Nardozi con ricorso fondato su un motivo. Hanno resistito con controricorso la Siena NPL 2018 (e per essa la mandataria Juliet s.p.a., volontariamente rappresentata da Cerved Credit Management s.p.a.), la Fino 1 Securitisation s.r.l. (e per essa la mandataria doValue s.p.a.) e Renato d’Ambrosio, nella veste di professionista delegato alla procedura esecutiva nel corso della quale fu adottato il provvedimento oggetto di opposizione. Monte dei Paschi di Siena s.p.a., il Comune di Castelliri e Francesca Notarantonio non hanno svolto attività difensivain questa sede.

La Cerved C.M. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente rileva la Corte che: -) il ricorrente non ha dimostrato la regolare notifica del ricorso alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed a Francesca Notarantonio; è superfluo tuttavia provvedere ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso, per quanto si dirà; -) il ricorrente non ha depositato copia notificata della sentenza impugnata; l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. causata da tale mancanza tuttavia è stata sanata dal fatto che il suddetto provvedimento e la relata di notifica sono stati depositati dalla Cerved C.M., secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U- , Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02); -) infine, rileva la Corte che il controricorso depositato dalla doValue s.p.a. quale rappresentante della FINO 1 Securiti s ation s.r.l. è inammissibile per difetto di valida procura. Il difensore della doValue, avv. Gianpiero Quadrini, ha infatti dichiarato di avere proposto il controricorso in virtù di “procura generale alle liti del 7.6.2011”, ritualmente allegata. Questa Corte ha tuttavia ripetutamente affermato che il ricorso (od il controricorso) per cassazione proposti in forza di una procura generale alle liti conferita anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata sono inammissibili, per difetto del requisito della specialità della procura (Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 20/11/2009;

Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005, Rv. 582409 -01; Sez. L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003, Rv. 563224 -01).

2. Con l’unico motivo di ricorso Mario Nardozi, invocando il precedente di Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, sostiene che la Corte d’appello, una volta rilevato che la sentenza di primo grado era inappellabile, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, ma avrebbe dovuto “trasmettere gli atti alla Corte di cassazione”. 2.1. Il motivo è infondato. Il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente (Cass. sez. un. 18121/16, cit.) è nel senso che il giudice investito dell’appello, se incompetente per territorio o per grado, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve fissare all’appellante un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

Questo principio, ovviamente, ha per presupposto che l’impugnazione proposta corrisponda a quella prevista dalla legge avverso il provvedimento impugnato. Esso dunque non può trovare applicazione quando l’impugnante abbia proposto un mezzo di gravame non consentito, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 5092 del 5/3/2018). 2.2. Nel caso di specie, pertanto, a tutto concedere quel principio si sarebbe potuto applicare se Mario Nardozi avesse proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte d’appello.

Mario Nardozi, però, ha proposto un appello, e non un ricorso per cassazione (con quanto ne consegue in punto di termini, deposito, contenuto dell’atto). Ha, dunque, proposto una impugnazione non consentita dalla legge, sicché correttamente la Corte d’appello ne ha dichiarata l’inammissibilità.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la doValue non è luogo a provvedere sulle spese, in virtù della inammissibilità del controricorso per difetto di procura, secondo quanto esposto al § 1 che precede. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Mario Nardozi alla rifusione in favore di Cerved Credit Management s.p.a., nella indicata qualità, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Mario Nardozi alla rifusione in favore di Renato D'Ambrosio, nella indicata qualità, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell