Cassation court dismisses appeal against revocatory action, upholding burden of proof on buyer for payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Immobiliare Segan against the lower court's revocatory action regarding a property sale. The appellant argued that the burden of proof shifted to them to demonstrate payment, yet the appellate court correctly applied the principle of proximity of evidence to require them to prove the transaction's validity. The court dismissed the appeal because the appellate judges properly evaluated the evidence and the appellant failed to meet their burden of proving the price was paid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 360 c.p.c.: In revocatory actions, the buyer bears the burden of proving payment or debt satisfaction, and appellate courts are not required to re-evaluate evidence absent clear errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorso 1171/2022 proposto da: IMMOBILIARE SEGAN Snc di Biolo Cinzia e Pegoraro Gildo in persona del Legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA MAGNABOSCO e GIANFRANCO MAGNABOSCO e domicíliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec, ialessandra.magnabosco©ordiveavvocativicenza.it gian -,-3nco.magnabosco@ordineavvocativícenza.it -ricorrente - ,c:.ontro AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione (già Equitalia Nord SpA e già Equitalia Nomos SpAI, in persona del Presidente pro tempore, rapp-esentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata ex lege presso la sede della medesima, in Roma Via dei Porton;:ihesi 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3084/2020 della CORTE D'APPELLO di VEITEZIA, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C:1/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;
Rilevato che: Equitalia Nord SpA, facendo valere un credito di € 309.286,53 in favore della società P.G. SEL, accertato a mezzo cartelle esattoriali non opposte, convenne in giudizio la società debitrice per sentir pron wiciare la revocatoria di un atto di compravendita immobiliare con cui ie stessa aveva alienato un immobile alla società Immobiliare Segan snc cli Biolo Cinzia e Pegoraro Gildo; il Tribunale di Venezia, atteso che il debito della società convenuta nei confronti di Equitalia era precedente l'alienazione dell'immobile, che mancava la prova del pagamento di un prezzo asseritamente venduto e che vi era coincidenza tra la compagine sociale della PG s.r.l. e della Immobiliare Segan s.n.c., acco se la domanda dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita; a seguito di appello della Immobiliare Segan s.n.c. che si doleva del mancato riconoscimento dell'intervenuto pagamento del prezzo della compravendita, della circostanza che il trasferimento integrasse l'adempimento di un debito scaduto come tale irrevocabile e della mancata ammissione di istanze istruttorie, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 26/11/2020, ha ritenuto che l'appellante non avesse dato prova del pagamento di un prezzo né di eventuali debiti preg -essi dell'alienante, non potendo detta prova essere costituita dalla prodnione in giudizio dei bilanci; ha affermato che, in base al principio di vicinanza della prova, l'appellante ben avrebbe potuto fornire la prova dell'intervenuto pagamento o del pagamento dei debiti in favore dell'alienante, con il conseguente rigetto delle istanze istruttorie e, conc usivamente, del gravame; avverso la sentenza Immobiliare Segan s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; i ha resistito Agenzia delle Entrate Riscossione con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ricor-endo i presupposti dell'art. 380, bis 1 co. c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo di ricorso - illegittimità della sentenza impugnata nel punto in cui afferma la mancata prova da parte dell'odierna ricorrente dell'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita dell'immobile. Violazione del diritto al contraddittorio di cui a Vart, 101 c.p.c. e di disponibilità della prova di cui all'art. 115 c.p.c, in relazione all'art. 360 cmma 1 n. 4 e 5 c.p.c.- la ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere che la società non avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento di un prezzo della compravendita, in quanto Equitalia aveva assunto in modo unilaterale su di sé l'onere della prova del relativo pagamento sicché il mancato raggiungimento della prova gravava sulla stessa Equitalia; motivo è infondato; l'avere l'Ente di esazione chiesto al Giudice di ordinare alle società convenute la produzione della documentazione attestante il pagamento del corrispettivo della vendita non equivale affato ad assumersi un onere probatorio in tale senso, sicchè la tesi della intervenuta inversione dell'onere della prova a seguito della richiesta ex art. 210 e ss. c.p.c. appare del tutto priva di fondamento;con il secondo motivo di ricorso - violazione del diritto di difesa statLito dall'art. 24 Cost. per non aver consentito all'odierna ricorrente di provare i propri assunti a mezzo delle istanze istruttorie formulate, con violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano amnr esso le istanze istruttorie per consentire di provare l'intervenuto pagamento di un prezzo di vendita; anche questo motivo è infondato/ essendo esaustiva la motivazione del giudice del gravame secondo cui, indipendentemente dalla circostanza, valorizzata dal giudice di prime cure, della coincidenza tra compagine sociale tra società alienante e società acquirente, la Immobiliare Segan, in virtù del principio di vicinanza della prova, avrebbe potuto fornire la prova dell'intervenuto pagamento del prezzo o del pagamento di debiti in favore dell'alienante, ragioni queste sufficienti a rigettare le istanze istriittorie; con il terzo motivo di ricorso - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Venezia omesso di valutare i documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e le conseguenti argomentazioni a sostegno dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.- la ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano valutato la rilevanza probatoria dei documenti prodotti in giudizio per escludere la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria, il motivo è inammissibile perché, oltre a non rispettare quanto prescritto da questa Corte per veicolare le censure di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020), è volto ad evocare, da parte di questa Corte, un riesame degli elementi di prova, essendo, come è noto, il giudice del merito libero di formare il proprio convincimento in base alle prove o risultanze istruttorie che ritenga più attencibili o idonee (Cass. n. 6765 del 2002, Cass., 3, n. 5673 del - 10/412003;
Cass., 1, n. 10071 del 25/6/2003); conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto 'della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 8000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali ai 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor-ente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione