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Ordinanza — n. 7298/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tribunal's internal order remitting case to president for section assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7298/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maurizio Sonno's appeal inadmissible regarding the Tribunal of Grosseto's order to remit the case to the President for section assignment. Sonno argued the tribunal erred in finding the contract non-agricultural and delayed in declaring incompetence, while the respondent maintained the internal administrative nature of the President's decision. The court ruled that such internal orders lack decisive character on jurisdiction and are therefore not subject to a regulation of competence appeal.

Regesto Legislator

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Art. 67 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002: Internal orders by the President of the Tribunal regarding the assignment of cases to specialized sections are administrative in nature and inadmissible for appeal via regulation of competence.

Parole chiave

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regulation of competence internal tribunal order specialized agricultural section assignment of cases inadmissible appeal administrative pronouncement president of tribunal diritto fondiario rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 67 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9072/2020
Cass. Sez. Un. 19512/2008
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7183/2021 proposto da: Sonno Maurizio, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicosia Giuseppe Ignazio e Pollini Ippolito; -ricorrente - contro Corte Nuova Società Agricola Srl in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma Viale Bruno Buozzi 51 presso lo studio dell’avvocato Cardi Marcello, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiani Giuseppe; -resistente con memoria - avverso l'ordinanzadel TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-Maurizio Sonno ha stipulato nel 2009 un contratto di affitto con la società Nuova società Agricola srl, la quale poi è fallita, ed il cui curatore ha alienato il compendio alla società Corte Nuova a rl. Il contratto, denominato dalle parti “contratto di affitto agrario”, aveva ad oggetto un terreno con un fabbricato rurale, e conteneva l’autorizzazione al Sonno di ristrutturare il fabbricato ed eventualmente utilizzarlo a fini abitativi. Il contratto prevedeva una durata trentennale, ma,a seguito del fallimento, si è applicata la regola della non opponibilità dei contratti ultranovennali, con la conseguenza che l’acquirente, subentrato nella posizionedel concedente fallito, ha agito davanti al Tribunale di Grosseto sezione specializzata agraria, per ottenere lo sfratto per finita locazione 2.-In quel giudizio, il Sonno si è costituito ed ha chiesto in via riconvenzionale il rimborso dei miglioramenti. 3.-Con una prima ordinanza,il Tribunale ha rilevato che il rito locatizio, o meglio la procedura per intimazione di sfratto,non era applicabile davanti alla sezione specializzata agraria, e, poiché, uno dei membri del collegio era diventato incompatibile, ha mutato il rito ed ha rinviato per decidere nel merito in diversa composizione.

Nella successiva udienza ha rilevato che,pur essendo il contratto qualificato dalle parti come agrario, non instaurava un rapporto agrario, ma di locazione di immobile e dunque ha ritenuto di essere incompetente per ragione tabellare ed ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale “per l’eventuale riassegnazionealla sezione ordinaria”. 4.-Ricorre Maurizio Sonno con due motivi. La Corte Nuova srl ha depositato memoria con cui chiede il rigetto delricorso. Considerato che 5-I due motivi possono cosi sintetizzarsi:

a) quanto al primo, si as sume che tardivamente il Tribunale ha rilevato la propria incompetenza, facendolo oltre la prima udienza;

b) quanto al secondo si sostiene che in realtà il contratto aveva ad oggetto un rapporto agrario, come si desume da elementi tratti aliunde piuttosto che dal suo contenuto, ed in particolare dalla circostanza che il So nn o ha altri ettari di terreno nelle vicinanzeche egli coltiva direttamente svolgendo la professione di agronomo. 5.1.-Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza che si impugna non decide la competenza, ma si limita a rimettere gli atti al Presidente del Tribunale affinché sia lui a prendere la decisione di assegnare alla Sezione o rdinaria o di confermare l’assegnazione alla Sezione specializzata agraria.

Non è impugnabile dunque con regolamento di competenza una decisione che sulla competenza non decide. Inoltre, per completare la questione, va osservato che: “Ove la sezioneagraria rimetta la causa al Presidente del tribunale affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversiaagraria, è inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento presidenziale di conferma dell'assegnazione alla sezione specializzata, trattandosi di pronuncia avente carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa e priva di natura decisoria sullacompetenza”. (Cass. 9072/ 2020, già Cass.

Sez. Un. 19512/ 2008). Il Tribunale, nella fattispecie, ha rilevato che il rapporto tra sezione agraria ed ordinaria è di tipo tabellare ed ha rimesso gli atti al Presidente per l’eventuale assegnazione a quella ordinaria. Ne consegue l’ inammissibilità della impugnazione di tale provvedimento con il regolamento per competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi ed oltre rimborsospese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodov