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Ordinanza — n. 7184/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal admissibility claim due to lack of internal res judicata regarding counterclaim ownership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7184/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim that the lower court erred in declaring the appeal inadmissible due to a lack of internal res judicata. The appellant argued that the first-instance judgment definitively established the respondent's ownership via usucapion, yet the court found no such definitive finding because the counterclaim for ownership was explicitly conditional on the rejection of the primary claim. Consequently, the court held that no internal res judicata existed to bar the appeal, leading to the cassation of the lower decision and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2909 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: A finding of internal res judicata is absent when a counterclaim asserting ownership is formulated conditionally upon the rejection of the primary claim, thereby preventing a definitive adjudication of the counterclaiming party's title.

Parole chiave

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internal res judicata conditional counterclaim usucapion ownership admissibility of appeal subordinate claim caducity rivendicazione della proprietà regime della proprietà restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 336, n. 1 cod. proc. civ.
L’accoglimento del primo motivo di ricorsoassorbe il vaglio sulle ulteriori doglianze sollevate, siccome concernenti parti della sentenza dipendenti, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod.
art. 948 cod. civ
Il terzo motivo censura, per vari aspetti, la sentenza impugnata in ordine alla mancata esatta determinazione del bene rivendicato (denunciata per violazione dell’art. 948 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 16/02/2016, n. 2951
Cass. 18/07/2016, n. 14652
Cass. 18/07/2016, n. 14652; Cass.
Cass. 20/12/2017, n. 30545
14652; Cass. 20/12/2017, n. 30545; Cass.15/05/2018, n.
Cass. 15/05/2018, n. 11744
Cass. 13/08/2018, n. 20721
11744; Cass. 13/08/2018, n. 20721; Cass.24/09/2018, n.
Cass. 24/09/2018, n. 22525
Cass. 12/02/2021, n. 3765
22525; Cass. 12/02/2021, n. 3765).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2624/2019 R.G. proposto da LA CASA ROSADA S.N.C. DI GIUSEPPE PARRELLA C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difes o da gli Avv. t i Luca Parrella eSabrina Varricchio –ricorrente – contro I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Cinzia Coppa, Antonietta Manganelli e Roberto Ferrari –controricorrente – PROPRIETA’ r.g. n. 2624/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 4332/2018della CORTE DI APPELLO DINAPOLI, depositata il 26 settembre2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. L’I.A.C.P. –Istituto autonomo per le case popolari di Napoli (in appresso, per brevità: I.A.C.P.), sulla premessa di essere proprietario - per effetto di compravendita conclusa nell’anno 1959 – di un suolo sito nel quartiere Avvocata di Napoli, convenne in giudizio la società La Casa Rosada s.n.c. per sentirla condannare al rilascio di due distinte aree, ubicate all’interno del suolo, asseritamente occupate sine titulo.

Nel costituirsi in lite, la società convenuta contestò la titolarità del diritto dominicale in capo all’attore, assumendo di essere divenuta proprietaria delle aree controverse per usucapione, di cui, in via riconvenzionale, chiese l’accertamento; per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, spiegò domanda riconvenzionale condizionata per la condanna dell’I.AC.P. al rimborso delle spese sostenute per riparazioni straordinarie e per miglioramenti al fondo.

2. A definizione del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Napoli accolse la domanda attorea e condannò la società convenuta al rilascio delle aree, individuate nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio; accolse altresì la domanda riconvenzionale della convenuta e condannò l’attore al pagamento della somma di euro 27.721, oltre interessi; compensò integralmente le spese processuali tra le parti.

3. L’appello interposto dalla società La Casa Rosada s.n.c. è stato disatteso dalla decisione in epigrafe indicata.

4. Ricorre per cassazione La Casa Rosada s.n.c., affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’I.A.C.P..

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. r.g. n. 2624/2019 Cons. est. Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo critica, sotto plurimi profili (in particolare, per errata individuazione di un giudicato interno, con violazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.), la sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’inammissibilità del motivo di appello con cui era stato contestat o l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado in ordine all’esistenza del diritto di proprietà dell’attore sull’area rivendicata.

2. Il secondo motivo contesta, sub specie di nullità della sentenza o del procedimento rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il rigetto dell’appello nella parte relativa alla riconvenzionale di usucapione: si deduce l’error iuris compiuto dal giudice di merito consistente nel ritenere rinunciate le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore per non avere la società convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, reiterato dette istanze unitamente ad una richiesta di revoca della ordinanza di rigettodi esse.

3. Il terzo motivo censura, per vari aspetti, la sentenza impugnata in ordine alla mancata esatta determinazione del bene rivendicato (denunciata per violazione dell’art. 948 cod. civ.), alla extrapetizione ravvisata nell’aver ordinato la restituzione di aree diverse da quelle richieste dalla parte attrice, alla inclusione tra le aree occupate sine titulo di una strada di accesso ad immobili di proprietà di terzi.

4. Il quarto motivo contesta la dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale subordinata avente ad oggetto la risoluzione del contratto di acquisto del suolo ad opera dell’I.A.C.P. per inadempimento delle obbligazioni (in dettaglio: completamento dei lavori di sistemazione delle infrastrutture) con quell’atto assunte. 5.Il primo motivo è fondato, nei termini di cui in seguito. A suffragio della statuizione adottata, il giudice territoriale, dal la premessa che la « titolarità del rapporto controverso [..] attiene al r.g. n. 2624/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi merito della controversia ed è quindi soggettaalle preclusioni di legge, dettate per ciascun grado di giudizio [..] fra le quali l’avvenuta formazione del giudicato interno», ha ritenuto precluso l’esame del motivo di appello (avente ad oggetto la prova dello status proprietatis della originaria parte attrice) per effetto della mancata impugnazione della pronuncia di prime cure che, in accoglimento «della domanda riconvenzionale avanzata dall’odierno appellante», aveva condannato l’I.A.C.P. al rimborso delle riparazioni ed al pagamento delle indennità «in quanto proprietario delle aree rivendicate». 5.1.

L’argomentazione è inficiata da un duplice errore di diritto. 5.1.1. In primis , come ha chiarito questa Corte nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda: spetta dunque all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento ( o ppure lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione) da parte del convenuto. D’altro canto, le contestazioni sollevate da parte convenuta circa latitolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ognifase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, sicché l a carenza di siffatta titolarità, attiva o passiva, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (così Cass., Sez.

U, 16/02/2016, n. 2951; tra le molte successive conformi, cfr. Cass. 18/07/2016, n. 14652; Cass. 20/12/2017, n. 30545; Cass.15/05/2018, n. 11744; Cass. 13/08/2018, n. 20721; Cass.24/09/2018, n. 22525; Cass. 12/02/2021, n. 3765). 5.1.2. In secondo luogo - e la considerazione è dirimente - poiché suppone la formazione di un giudicato interno, invece inesistente. Giova, al riguardo, evidenziare come – circostanza pacifica – in primo grado la domanda riconvenzionale di condanna dell’I.A.C.P. al r.g. n. 2624/2019 Cons. est. Raffaele Rossi pagamento dell’indennità per i miglioramenti apportati alla ressia stata dall’odierna ricorrente articolata in via dichiaratamente e doppiamente condizionatarispetto alle difese svolte in principalità (ovvero il rigetto dell’avversa pretesa per difetto di titolarità di diritto dominicale e la domanda riconvenzionale di usucapione), quindi per la sola eventualità di accoglimento della domanda attorea di condanna al rilascio del bene.

Nella complessiva orditura dell’appello interposto dalla società qui ricorrente, la formulazione di puntuali motivi di gravame (riportati nel testo della sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione) relativi alla carenza di prova della proprietà rivendicata dall’attore ed al diniego dell’intervenuta usucapione(ovvero alla negata esistenza di un contrapposto diritto di proprietà della convenuta) escludeva ogni definitività dell’accertamento sulla qualità di proprietario dell’I.A.C.P.. Né, onde impedire siffatta definitività, era necessario gravare il capo di sentenza recante condanna dell’I.A.C.P. al pagamento delle indennità per miglioramenti, trattandosi di pronuncia di accoglimento di una domanda proposta in via subordinata dalla società convenuta (peraltro, verosimilmentepriva di interesse ad impugnare la pronuncia, in quanto vittoriosa in parte qua): invero, la ritenuta fondatezza dei motivi di appello afferenti la prospettazione principale di contestazione della proprietà dell’area (ma anche delle censure afferenti, nel rito e nel merito, la riconvenzionale di usucapione) avrebbe determinato l’automatica caducazione della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, atteso che questa postulava lo status proprietatis dell’I.A.C.P..

6. L’accoglimento del primo motivo di ricorsoassorbe il vaglio sulle ulteriori doglianze sollevate, siccome concernenti parti della sentenza dipendenti, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., da quella in questa sede cassata. r.g. n. 2624/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 7. Alla cassazione della sentenza segue -occorrendo accertamenti di fatto al fine di valutare nel merito il motivo di appello erroneamente dichiarato inammissibile - il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

8. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. p. q.m. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di pr