Cassation appeal dismissed; case remanded to join with another pending appeal against the same appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by the Cavallo brothers against the Milan Court of Appeal's judgment. The brothers argued procedural violations regarding the execution of a prior civil liability award, while the opposing party, UCI, contended the appellate court correctly quantified the remaining debt. The Court ruled that the specific legal grounds raised were not suitable for immediate resolution and instead ordered the case to be remanded to a new docket to be heard jointly with another pending appeal against the identical appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 379 cod. proc. civ.: When a cassation appeal raises issues identical to those in another pending appeal against the same judgment, the Court may remand the case to a new docket for joint examination to ensure procedural efficiency.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3821/2021 R.G. proposto da : CAVALLO FRANCESCO in proprio e quale procuratore generale e speciale di CAVALLO ILARIO eCAVALLO MARIA ANGELA, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CO RTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato RICCIO ANGELO (RCCNGL72T20D976G) -ricorrenti – contro UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO Società Consortile a R.L. , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via A . GRAMSCI n. 9, presso lo studio dell’avvocato MARTINO CLAUDIO (MRTCLD69D10H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUSE MICHAEL (BSUMHL62R20Z112D) –controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 7629/2020 depositata il 24/11/2020.
Ad. 8/02/2023 R.g. n. 3821del 2021; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/02/2023,dal Consigliere Relatore Cristiano Valle osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA I tre fratelli Francesco, Ilario e Maria Angela Cavallo, nati rispettivamente nel 1948, nel 1941 e nel 1944, i cui genitori vennero coinvolti in un incidente stradale nel 1989 e decedettero, il padre mentre era alla guida dell’Apecar e la madre quale terza trasportata, ottennero, quali convenuti e attori in riconvenzionale, il risarcimento dei danni, liquidati inizialmente, dal Tribunale di Locri, sulla base del riparto presunto di colpa del 50%, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., con sentenza del 2002, in poco più di sette milioni di lire ciascuno, mentre la Corte di Appello di Reggio Calabria riconobbe loro oltre centosessantamila euro ciascuno.
La detta sentenza della Corte territoriale venne confermata da questa Corte (Cass. n. 7866 del 28/3/2017) ma, dopo una nuova qualificazione di un ulteriore ricorso dei fratelli Cavallo, avverso detta sentenza, quale di correzione di errore materiale e non di revocazione, la detta statuizione venne corretta da un’ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8039 del 22/04/2020), che testualmente affermò che la decurtazione del 50% doveva applicarsi alle sole somme riconosciute per il decesso del padre, in quanto conducente, mentre per il danno conseguente alla morte della madre non andava operata alcuna decurtazione.
Il ricorso per cassazione dei fratelli Cavallo ha ad oggetto una sentenza resa dal giudice del Tribunale di Milano su due processi riuniti, dei quali uno, il n. 38883 del 2018 avente a oggetto un’opposizione all’esecuzione proposta originariamente dall’Ufficio Centrale Italiano soc. consortile a r.l. (UCI) ma incardinata (con iscrizione a ruolo) nel merito dai fratelli Cavallo e l’altro,il n. 45111 del 2018, avente ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi Ad. 8/02/2023 R.g. n. 3821del 2021; estensore: C. Valle promossa dai fratelli Cavallo avverso un’ordinanza di assegnazione (parziale) del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano, in data 14/02/2018, che nella prospettazione degli opponenti (ossia gli stessi fratelli Cavallo) aveva illegittimamente determinato le somme loro spettanti.
Resiste con controricorso l’Ufficio Centrale Italiano società consortile a r.l. Per l’adunanza del 8/02/2023 entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo del ricorso dei fratelli Francesco, Ilario e Maria Angela Cavallo è per violazione degli artt. 99, 112, 132, 161, 274, 617 e 618 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. I ricorrenti fratelli Cavallo si dolgono della mancata pronuncia, da parte del Tribunale di Milano, con la detta sentenza n. 7269 del 24/11/2020, sui motivi fatti valere quali di opposizione agli atti.
Dal controricorso dell’UCI si apprende che avverso la stessa sentenza n. 7269 del 2020 è stato proposto anche appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano, e dalla memoria dell’UCI si apprende che la causa è stata decisa, con dispositivo del seguente tenore: La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Cavallo Francesco, Cavallo Ilario e Cavallo Maria Angela nei confronti di U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano soc. consort. a r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: - Accerta e dichiara che il credito residuo complessivo dei tre appellanti, tenendo conto dell’acconto ricevuto il 31.10.2002 e dell’assegnazione della somma di € 818.346,99 del 14.2.2018, ammonta a tale ultima data a totali € 1.077.135,37 (di cui € Ad. 8/02/2023 R.g. n. 3821del 2021; estensore:
C. Valle 546.184,52 per capitale residuo) oltre interessi e rivalutazione, sull’indicata somma capitale, sino al soddisfo. - Fatta salva l’ulteriore decurtazione delle somme eventualmente pagate e assegnate da detrarsi dal credito quantificato secondo i criteri di liquidazione indicati in sentenza. -Dichiara compensate tra le parti un terzo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l’appellata UCI a rifondere gli appellanti i restanti due terzi delle spese di lite, liquidati in complessivi € 4.500,00 per il primo grado, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, e in complessivi € 5.377,40, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Avverso detta sentenza della Corte d’Appello di Milano , si apprende dalla memoria dell’UCI, i fratelli Cavallo hanno proposto ricorso per cassazione, iscritto a ruolo il 01/10/2022 al n. 22392 del 2022. Il Collegio reputa, conseguentemente, opportuno che il presente ricorso sia rinviato a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione congiunta con il ricorso recante n. 22392 del 2022.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo ravvisando l’opportunità della trattazione congiunta con il ricorso iscritto al numero r.g. 22392 del 2022. Così deciso in