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Ordinanza — n. 7170/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of connection with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7170/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court omitted the burden of proof on the public administration and failed to suspend proceedings pending a potential criminal penalty. The court rejected these claims, finding the first argument lacked correlation with the lower court's reasoning and the second introduced a new theme unrelated to the existing suspension issue.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 96 comma 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it does not confront the reasoning of the decision under review or introduces a new theme.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of correlation new theme introduction burden of proof suspension of proceedings restituzione dei sussidi statali investimento regionale finanze regionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
e dei principi generali in materia di onere della prova in relazione all’art. 360 coma 1 n.
Art. 2697 c.c.
Consideratoche: col primo motivo , il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di onere della prova in relazione all’art.
Art. 295 c.p.c.
898/1986: il ricorrentecensura la sentenza per avere ritenuto di non sospendere il procedimento, rilevando che «la Corte territoriale, al di là del disposto dell’art. 295 c.p.c. non ha considerato il comma 3 dell’art.
Art. 3 comma 3 della l. n. 898/1986
e dei principi generali in materia di onere della prova in relazione all’art. 360 coma 1 n.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 96, co.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
3 c.p.c.;ricorrono, infine, le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 2697 c.c
Consideratoche: col primo motivo , il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 295 c.p
898/1986: il ricorrentecensura la sentenza per avere ritenuto di non sospendere il procedimento, rilevando che «la Corte territoriale, al di là del disposto dell’art. 295 c.p.c.
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Testo completo

onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17448/2020 proposto da: Fossati Fabiano, in proprio e in qualità di legale rappresentante della titolare quale Ditta Individuale “Fabiano Fossati”, elettivamente domiciliato in Roma Via degli Scipioni 268-a presso lo studio dell'avvocato Petretti Alessio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Nicatore Andrea; -ricorrente - contro Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocat i Crovetto Marina, Castagnoli Leonardo; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1406/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons. DANILO SESTINIRilevatoche:

Fabiano Fossati, titolare della ditta individuale omonima, convenne ingiudizio la Regione Liguria per sentir accertare che nulla era dovuto dal medesimo a titolo di restituzione del contributo erogato ai sensi di un piano di sviluppo rurale, in attuazione del Regolamento CE n. 1698/2005; restituzione che era stata richiestadalla Regione a seguito della contestazione, da parte della Guardia di Finanza, della falsità di tre fatture emesse nei confronti dell’attore dalla Ligure Servizi s.n.c. per investimenti relativi al piano di sviluppo aziendale; il Tribunale di Genova rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova; il Fossati ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ha resistito la Regione Liguria con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni, mentre è stata depositata memoria dal ricorrente.

Consideratoche: col primo motivo , il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di onere della prova in relazione all’art. 360 coma 1 n. 3)c.p.c.. Omesso esame di un punto decisivo per il giudizio (incombenza dell’onere della prova sulla pubblica amministrazione) che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n.

5) c.p.c.»: il Fossati censura la Corte per aver dichiarato di voler prescindere dall’individuazione del soggetto cui spettava l’onere probatorio e per aver procedutodirettamente alla valutazione delle prove; assume che, nella specie, «l’onere probatorio incombeva sull’amministrazione» che aveva adottato il provvedimento di decadenza del Fossati dagli aiuti, spettando pertanto «alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all’opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell’effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio»; aggiunge che la sentenza è«incorsa nell’omesso esame della relativa questione e risulta violativa del principio di cui all’art. 2697 c.c. in quanto se la Corte avesse valutato gli elementi probatori allaluce del ridetto principio avrebbe dovuto necessariamente pervenire alla conclusione del difetto di prova della pretesa dell’amministrazione»; il motivo è inammissibile, in quanto: la Corte ha affermato che, «a prescindere dall’individuazione del soggetto a cui spettava l’onere probatorio, in atti risulta comunque provato che detti lavori non sono stati eseguiti dal soggetto – Ligure Servizi snc –che risulta aver emesso le fatture in questione a carico di Fabiano Fossati»; di seguito, la Corte ha individuato una pluralità di elementi convergenti nel senso della falsità delle fatture, a cominciare dal fatto che il Fossat i era, al tempo stesso, titolare della ditta individuale che aveva conseguito il contributo e legale rappresentante della Ligure Servizi, la quale – sorta nel periodo della pre s entazione della domanda di finanziamento – non disponeva di macchinari né di dipendenti (di cui era dotata, invece, l’impresa individuale), fino ad evidenziare che ipagamenti delle fatture emesse dalla Ligure Servizi erano stati subito stornati, con modalità di giroconto, alla ditta individuale, per giungere a concludere che il Fossati non aveva sostenuto alcun esborso perle tre fatture; la Corte territoriale ha dunque ritenuto irrilevante individuare di chi fosse l’onere della prova, perché la prova emergeva da quanto acquisito al giudizio, che deponeva nel senso che i lavori non erano stati effettuati della società che aveva emesso le fatture, con ciò risultando dimostrato il presupposto che giustificava la revoca del contributo da parte della Regione; ne consegue che il motivo , in parte qua , non si correla alla motivazione ed è pertanto inammissibile alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017;neppure è configurabile alcun omesso esame di fatto decisivo, giacché lo stesso non può essere costituito da una questione giuridica (che peraltro è stata implicitamente risolta nel senso che la Regione aveva assolto l’onere di provare la falsità delle fatture, mentre il Fossati non aveva dimostrato l’illegittimità del provvedimento di revoca del contributo); inoltre, le deduzioni svolte a pagg. 21 e 22 del ricorso per sostenere l’erroneità delle valutazioni di merito compiute dalla Corte sono del tutto inammissibili in quanto dirette a una non consentita rivalutazione dei fatti; col secondo motivo (che deduce la violazione e/o la falsa applicazione «degli artt. 3 e 3 della Legge 898/1986 con riferimento al principio di effettività delle somministrazioni oggetto di contributo»), il Fossati assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la reale effettuazione dei lavori e la sussistenza dei requisiti in capo all’appellante, «considerato che (al di là del fatto che i lavori furono effettuati effettivamente dalla Ligure Servizi s.n.c.) la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi […] sarebbe stata assorbente, considerato che l’odierno appellante per accedere al contributo avrebbe potuto anche procedere all’auto-fatturazione»; il motivo è inammissibile giacché si limita a riproporre la tematica del secondo motivo di appello senza correlarsi all’effettiva motivazione e senza confrontarsiadeguatamente con i (condivisibili) riliev i compiuti dalla Corte,secondo cui la contestazione non riguardava la sussiste nza dei requisiti soggettivio l’esecuzione dei lavori , ma il fatto che i lavori fossero stati effettuati dalla Ligure Servizi, con la conseguenza che l’importo delle false fatture «non poteva considerarsi costo effettivamente sostenuto da Fossati […] ai fini del pagamento del contributo», di talché risultava irrilevante il riferimento alla possibilità di auto-fatturazione, «giacché il contributo risulta[va] essere stato pagato sulla base delle fatture emesse dalla snc e , quindi, sulla base di documentazione giustificativa risultata non corrispondente al vero»;il terzo motivodeduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 3 della l. n. 898/1986: il ricorrentecensura la sentenza per avere ritenuto di non sospendere il procedimento, rilevando che «la Corte territoriale, al di là del disposto dell’art. 295 c.p.c. non ha considerato il comma 3 dell’art. 3 della L. n. 898/1986» e, altresì, che «le argomentazioni della Corte territoriale circa l’autonomia dell’illecito amministrativo risultano irrilevanti essendo collegata la condotta di cui al provvedimento decadenziale impugnato alla fattispecie penale ad oggi non accertata»; conclude che «la norma rubricata […] comporta una sospensione necessaria del giudizio stante la pregiudiziale penale e risulta applicabile come norma speciale rispetto alla disciplina di cui all’art. 295 c.p.c.»; il motivo (di difficile lettura) è anch’esso inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione e introduce un tema nuovo rispetto a quello della sospensione ex art. 295 c.p.c. (esclusa dalla Corte sul rilievo che non risultava la pendenza di un procedimento penale), prospettando l’esistenza di una pregiudiziale penale derivante dalla norma dell’art. 3 della l. n. 898/1986che comporterebbe comunque la sospensione del giudizio civile; prospettazione che risulta comunque infondata atteso che la norma evocata concerne l’ ambito del procedimento applicativo della sanzione amministrativa (prevedendo, peraltro, che la sanzione non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale), che è diverso ed ulteriore rispetto a quello della restituzione del contributo revocato che costituisce oggetto del presente giudizio; all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite; alla luce dei rilievi e delle considerazioni di cui sopra ed in particolare per la rilevata reiterata mancanza di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, sussistono le condizioni per applicare l’art. 96, co. 3 c.p.c.;ricorrono, infine, le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., condanna il ricorrente a pagare alla controparte la somma di 3.000,00 euro. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da