Cassation court dismisses appeal as inadmissible, upholding lower court's finding that gratuitous acts do not require proof of third-party knowledge of damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reject the revocation of gratuitous property transfers. The appellant argued that the acts were onerous and required proof of the third-party beneficiaries' knowledge of the damage, but the lower court found the transfers were free gifts or maintenance arrangements. The supreme court ruled that the appellate judge's assessment of the facts was beyond review, as the nature of the acts was clearly gratuitous and did not necessitate proving the beneficiaries' awareness of the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 363 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts for that of the appellate court; where acts are proven gratuitous, the requirement to prove the third-party beneficiary's knowledge of the damage is not applicable, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11722/2022R.G., proposto da GIOSUÈ DE SIO ; rappresentat o e difes o dall’Avv. Lodovico Di Brita ( ), in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di NEPRIX s.r.l., in persona del legale rappresentante, quale mandataria diILLIMITY BANK s.r.l.; rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Avino ( ), in virtù di procura in calce alcontroricorso; -controricorrente- e di CONFIDI SYSTEMA!Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, in persona del l egale r appresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati Federica Sandulli C.C. 12.01.2023 N. R.G. 11722/2022 Pres.
Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. ( ) e Fabio Preziosi ( ), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente - nonché di UNIPOLREC s.p.a. , in persona del l egale r appresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Preziosi ( ) , in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente- e di Anna Maria Esposito, Roberta De Sio, Adele De Sio, BPER Banca s.p.a.; -intimate- per la cassazione della sentenza n. 198/2022della CORTE d i APPELLO di SALERNO, depositata il23 febbraio 2022, notificata il giorno 8 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI.
FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione proposta da Giosuè DeSio avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento delle domande proposte da Banca della Campania s.p.a., nonché, in sede di intervento litisconsortile, da Confidi Province Lombarde e da Monte dei Paschi s.p.a. (e nel contraddittorio con Anna Maria Esposito, Roberta De Sio e Adele De Sio), aveva dichiarato inefficace,nei confronti della società attrice e delle società intervenute (tutte creditrici del De Sio), l’atto di disposizione patrimoniale, stipulato per atto pubblico notarile il 27 luglio 2011, con cui il debitore aveva:
1) attribuito al coniuge, Anna Maria Esposito, la quota di ½ del diritto C.C. 12.01.2023 N. R.G. 11722/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. vitalizio di abitazione su una casa situata in Cava de’Tirreni;
2) ceduto al coniuge la quota di ½ della piena proprietà di altro appartamento sito in Vietri sul Mare;
3) unitamente al coniuge, donato alle figlie, Roberta e Adele, la nuda proprietà dell’immobile di Cava de’ Tirreni, gravato dai diritti di abitazione dei genitori;
4) unitamente al coniuge, donato alle figlie, Roberta e Adele, la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto, di un locale deposito, pure esso situato a Cava de’Tirreni. Secondo la Corte territoriale i motivi di appello –basati sul dedotto carattere oneroso dell’atto revocando, che avrebbe implicato la prova della scientia damni da parte dei terzi beneficiari, nella specie non raggiunta –dovevano essere respinti, in quanto l’atto medesimo non costituiva un atto a titolo oneroso ma un atto a titolo gratuito. Avverso la sentenza della Corte salernitana propone ricorso per cassazione Giosuè De Sio sulla base di tre motivi.
Rispondono con controricorso Neprix s.r.l. (quale mandataria di ILLIMITY BANK s.r.l., a sua volta cessionaria deicrediti già di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), Confidi Systema!Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi (a seguito di vari atti di fusione già Confidi Province Lombarde) e UnipolRec s.p.a. ( quale cessionaria del credito in origine di titolarità di BPER Banca s.p.a.). Non svolgono difese le altre intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Le controricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in relazione all’art.260 n.3 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che sul piano strutturale l’adempimento dell’obbligo di mantenimento può avvenire anche in un’unica soluzione C.C. 12.01.2023 N. R.G. 11722/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. e può consistere nella cessione di immobili, mentre, sul piano della causa, esso può assumere, in concreto, i connotati di una sistemazione «solutorio-compensativa» di «tutta la serie possibile dei rapporti con significato patrimoniale maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale, in ragione dei quali assume il carattere di atto a titolo oneroso».
Di ciò non avrebbe tenuto conto la Corte di merito nel qualificare l’atto revocando come atto a titolo gratuito. 1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.». Il ricorrente ribadisce che l’attribuzione degli immobili al coniuge, come pure le donazioni alle figlie, erano state poste in essere “separandi causa”, con funzione sostitutiva di un oneroso mantenimento e per i motivi già evidenziati con la precedente doglianza; pertanto esso aveva natura di atto titolo oneroso, la cui revocabilità, ex art.2901 c.c., era subordinata alla dimostrazione – il cui onere incombeva sulla parte che aveva agito in revocatoria –della scientia damnidel terzo, ovverosia della conoscenza, da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori. 1.3.Il terzo motivo di ricorso denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. ed ex art. 360 n. 4 c.p.c.».
Il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver seguito «un iter argomentativo illogico», avuto riguardo alle emergenze istruttorie, le quali, da un lato, avrebbero dimostrato che la profonda crisi coniugale era sorta già nell’anno 1999; dall’altro che, a causa di questa crisi, sin da tale anno egli aveva smesso di condividere con la moglie ogni tipo di notizia o informazione relativa ai propri affari e al proprio reddito, tenendola all’oscuro di tutto ciò che riguardava la sua attività lavorativa e trascurando anche i rapporti con le figlie; pertanto, doveva C.C. 12.01.2023 N. R.G. 11722/2022 Pres.
Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. escludersi che il coniuge e le figlie avessero consapevolezza del pregiudizio da lui recato alle ragioni dei creditori, mediante la posizione in essere dall’atto di disposizione patrimoniale, effettuato separandi causa.
2. I motivi di ricorso – che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione – sono manifestamente inammissibili. Essi, infatti – nel ribadire, per un verso, il carattere oneroso dell’atto oggetto di revocatoria e, per altro verso, (e conseguenzialmente) la mancata dimostrazione, di cui sarebbero stati onerati i creditori attori, della scientia damni del terzo –, ad onta della formale intestazione, non denunciano né un vizio di violazione di legge né quello di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma censurano la valutazione del fatto e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie offerto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’una quanto l’altro costituiscono attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467;
Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che l’atto oggetto di revocatoria non integrasse un atto a titolo oneroso ma un atto a titolo gratuito, in quanto:
a) nessuna delle quattro attribuzioni in esso contenute era caratterizzata dall’onerosità, dovendosi ritenere smentita l’allegata circostanza che esse erano finalizzate a definire i rapporti patrimoniali tra coniugi connessi alla loro separazione consensuale atteso, da un lato, che l’atto era stato stipulato prima ancora che intervenisse l’omologa del tribunale sugli accordi della separazione medesima e C.C. 12.01.2023 N. R.G. 11722/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. considerato, dall’altro lato, che nessuno dei beneficiari aveva dichiarato di rinunciare al diritto di mantenimento eventualmente spettantegli;
b) non si trattava di un atto dovuto ma di un atto libero, atteso che, in sede di ricorso per separazione consensuale, i coniugi avevano dichiarato concordemente che la moglie era titolare di redditi propri e che il marito avrebbe provveduto, anche a titolo di mantenimento, esclusivamente al pagamento del mutuo gravante sull’immobile di Cava de’ Tirreni, adibito ad abitazione familiare, mentre dell’attribuzione dell’appartamento di Vietri sul Mare non si faceva cenno nelricorso per separazione;
c) lo stesso tenore letterale delle disposizioni patrimoniali – le ultime due delle quali, in favore delle figlie, erano state espressamente qualificate come “donazioni”, senza che, del resto, emergesse la necessità di provvedere,con le stesse, al mantenimento delle beneficiarie – deponeva per il carattere non oneroso dell’atto. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella fornita dal giudice di appello, il quale, dopo avere accertato, con apprezzamento insindacabile, che l’atto revocando aveva natura di atto a titolo gratuito, ne ha tratto l’implicita implicazione che la sua revocabilità, ai sensi dell’art.2901 c.c., presupponeva, unitamente a quella dell’evento di danno, la prova della consapevolezza del medesimo unicamente in capo al debitore e non anche in capo ai terzi beneficiari.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle tre C.C. 12.01.2023 N. R.G. 11722/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. società controricorrenti, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese relative agli altri rapporti processuali, stante l’indefensio degli intimati. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez.
Un., 20/02/2020, n.4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle società controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte