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Decreto — n. 7166/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7166/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7166/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29916/2022 R.G. proposto da : DAINELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in SCANDICCI via dei Rossi, presso lo studio dell’avvocato URZI MASSIMO (RZUMSM75A06D612R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ACQUISTI GIOVANNA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2070/2022 depositata il 21/09/2022. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non si è costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 7166/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DAINELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in SCANDICCI via dei Rossi, presso lo studio dell’avvocato URZI MASSIMO (RZUMSM75A06D612R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ACQUISTI GIOVANNA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2070/2022 depositata il 21/09/2022. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non si è costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Parole chiave

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diritto alla riparazione dell'opera ricorso per risarcimento danni termini di ricorso azione di contestazione azione di mantenimento danneggiamento d'impianti elettrici
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29916/2022 R.G. proposto da : DAINELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in SCANDICCI via dei Rossi, presso lo studio dell’avvocato URZI MASSIMO (RZUMSM75A06D612R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ACQUISTI GIOVANNA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2070/2022 depositata il 21/09/2022. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non si è costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il giorno 8 ma