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Ordinanza — n. 7085/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against a summary execution opposition order lacking final merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7085/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gina Tralicci's appeal inadmissible against a summary execution opposition order issued by the Rome Tribunal. The respondent, the Tax Collection Agency, argued the order was non-impugnable in cassation, while the appellant claimed otherwise. The court ruled that such summary orders are merely coordinative and lack decisive content, making them unappealable under Article 111 of the Constitution, thus dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7 Cost.; In execution opposition proceedings, summary orders defining the preliminary phase are inadmissible in cassation as they lack decisive content and are not final judgments.

Parole chiave

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execution opposition summary phase cassation inadmissibility non-final order coordinative act recupero delle spese esecutive procedura di rivendicazione nel pignoramento incasso di contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/10/2011, n. 22033
Cass. 29/11/2021, n. 37255
Cass. 29/11/2021, n. 37255; Cass.09/02/2021, n.
Cass. 29/11/2021, n. 37252
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23473/2020R.G. proposto da TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in Roma, via Acqua Donzella n. 27, presso lo studio dell’Avv. Salvino Greco, dal quale è rappresentatae difesa –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimata – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 8/9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. rilevato che Gina Tralicci ricorre, affidandosi a quattro motiv i , avverso la ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma, a definizione della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 23473/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi proposta dalla Tralicci avverso atto di pignoramento ex art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, eseguito in suo danno dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell’esecuzione e condannato l’opponente alla refusione delle spese di lite; non ha svolto difese in grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione, benché ritualmente evocata, a seguito di rinnovazione di notifica del ricorso; considerato che è superfluo dare conto de lle doglianze articola te in ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso, siccome diretto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità con il rimedio previsto dall’art. 111, settimo comma, Cost.; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di opposizioni esecutive, connotate da articolazione in cadenza bifasica, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione definisca (pur senza fissare il termine per la instaurazione del giudizio di merito) la fase sommaria svolta innanzi a sé, in quanto atto a carattere meramenteordinatorio e di direzione del procedimento esecutivo, privo di contenuto (anche implicitamente) decisorio, ben potendo la parte proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari chieste oppure introdurre autonomamente e motu proprio la controversia a cognizione piena onde conseguire una pronuncia di merito sull’opposizione ( ex plurimis, sulla scia di Cass.24/10/2011, n. 22033, cfr.

Cass. 29/11/2021, n. 37255; Cass.09/02/2021, n. 3019; Cass.20/11/2019, n. 30300; Cass. 31/05/2019, n. 15082; Cass. 14/04/2017, n. 9652; Cass. 14/06/2016,n. 12170 ) ; come chiarito in un arresto relativo a fattispecie pianamente sovrapponibile a quella in esame, l’enunciato principio di diritto deve ritenersi validoanche nel caso in cui, come nella specie, l’ opposizione r.g. n. 23473/2020 Cons. est. Raffaele Rossi sia stata oggetto di rinuncia da parte delproponente: anche in siffatta ipotesispetta esclusivamente al giudice del merito valutare la corretta liquidazione delle relative spese processuali, in relazione ad ogni fase dell’opposizione,mentre l’ordinanza del giudice dell ’ esecuzione resta in ogni caso un provvedimento non definitivo, in quanto emesso a conclusione della fase sommaria dell’opposizione, e quindi non impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (così Cass.29/11/2021, n. 37252); non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio della parte intimata; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella