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Ordinanza — n. 7082/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7082/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7082/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22651/2020R.G. proposto da CAPPELLANO SEMINARA GAETANO, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’ Avv. Aulo Gabriele Gigante e dall’Avv. Salvatore Meli –ricorrente – contro VILLA SANTA TERESA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’Avv.

Regesto Legislator

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art. 156 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 7082/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass.09/03/2021, n. 6386; Cass.26/10/2017, n. 25453); le spese del grado seguono la soccombenza; r.g. n. 22651/2020 Cons. est. Raffaele Rossi attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso.

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese inosservanza del termine ritardo ingiustificato versamento dell'anticipo delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 156 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22651/2020R.G. proposto da CAPPELLANO SEMINARA GAETANO, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’ Avv. Aulo Gabriele Gigante e dall’Avv. Salvatore Meli –ricorrente – contro VILLA SANTA TERESA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’Avv.

Fulvio Sinagra –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 150/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 28gennaio 2020. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 22651/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. rilevato che Gaetano Cappellano Seminara ricorre, affidandosi adue motivi, per la cassazione delladecisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato l’appello interposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo di accoglimento dell’opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., spiegata dalla società Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia s.r.l. al precetto intimato da Gaetano Cappellano Seminara per il pagamento della somma di euro 78.093,50 (oltre accessori), a titolo di compensi per attività professionale di avvocato svolta nell’interesse della predetta societàin espletamento di incarichi conferiti dall’amministratore giudiziario della stessa; resiste, con controricorso, la Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia s.r.l.; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; considerato che è superfluo dare conto de lle doglianze articolare in ricorso, palesandosi l’improcedibilità dello stesso, per violazione del disposto dell’artt. 369, primo comma, cod. proc. civ.; il ricorso, notificato in data 24 luglio 2020, è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte soltanto in data 9 settembre 2020, irrimediabilmente elasso il termine di venti giorni dalla notificazione fissato dalla sopra menzionata norma, non trovando applicazione nella fattispecie la sospensione feriale dei termini; la sentenza impugnata ha infatti deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae r.g. n. 22651/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva; l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127;

Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328;Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 16/11/2022, n. 33747; Cass. 27/06/2022, n. 20594 ; Cass.28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass.03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827); secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall ’ art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilit à della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (così Cass. 17/11/2021, n. 34916;

Cass.09/03/2021, n. 6386; Cass.26/10/2017, n. 25453); le spese del grado seguono la soccombenza; r.g. n. 22651/2020 Cons. est. Raffaele Rossi attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

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