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Ordinanza — n. 7080/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary party participation violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7080/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the lower court failed to include the original debtors as necessary parties in the opposition proceedings. The appellant argued the judgment should stand, but the court found the absence of the debtors violated the principle of full adversarial proceedings. Consequently, the decision was annulled and remanded for retrial with all necessary parties present.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 354, cod. proc. civ.: The omission of a necessary co-litigant in proceedings against a third party renders the judgment voidable ex officio, requiring annulment and remittal for retrial with full adversarial participation.

Parole chiave

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necessary co-litigant full adversarial proceedings ex officio annulment third party expropriation procedural nullity validità dell'esecuzione ipoteca legale del venditore validità della cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile -con rinvio al Tribunale di Marsala, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ex art. 383, terzo comma, cod.
Art. 354, cod. proc. civ.
art. 602 cod. proc. civ
Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione formulata dal terzo proprietario in seno ad un’espropriazione promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
Nel settembre 2014 , Giacomo Salvat ore Pipitone spiegò opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/02/2022, n. 5747
Cass. 18/01/2022, n. 1331
Cass. 25/02/2021, n. 5256
1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass.
Cass. 30/06/2020, n. 12970
5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass.
Cass. 28/06/2018, n. 17113
12970; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass.
Cass. 31/01/2017, n. 2333
17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333).
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 12/05/1967, n. 1004
2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;
Cass. 22/05/1973, n. 1505
Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass.
Cass. 22/06/1999, n. 6333
1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n.
Cass. 21/07/2000, n. 9645
Cass. 26/07/2013, n. 18127
9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.
Cass. 17/10/2013, n. 23572
18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29694/2020 R.G. proposto da SIENA NPL 2018 S.R.L. e, per essa,JULIET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaG. Da Carpi n. 1, presso lo studio dell’Avv. Luigi Funari, dal quale, unitamente all’Avv. Lorenzo Carini, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro PIPITONE GIACOMO SALVATORE, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.

Gabriele Romeo –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1488 /20 20 del la CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 7 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 gennaio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 29694/2020 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. Per la soddisfazione di un credito vantato nei confronti di Pietro Pipitone e Angela Giacalone ed assistito da ipoteca iscritta nel febbraio 1992 su immobili ubicati nel Comune di Marsala, la MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., agendo in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., promosse nell’anno 2010espropriazione ex art. 602 cod. proc. civ. in danno di Giacomo Salvatore Pipitone, terzo acquirente (con atto dell’agosto 2009) dei cespiti ipotecati.

2. Nel settembre 2014 , Giacomo Salvat ore Pipitone spiegò opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. assumendo l’inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente in suo danno , per mancata rinnovazione della ipoteca nei suoi confronti, formalità eseguita (prima dello spirare del termine di efficacia ventennale) soltanto verso i debitori originari.

3. L’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito.

4. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ricorre per cassazione, affidandosi ad unico motivo, la NPL Siena 2018 s.r.l., e per essa la Juliet S.p.A., cessionaria del credito litigioso; resiste, con controricorso, Giacomo Salvatore Pipitone.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È superfluo dare conto del motivod i ricorso: rispetto all’esame di esso riveste, infatti , carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa contro il terzo proprietario nei casi di cui agli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ. sono parti necessarie il creditore, debitore diretto e terzo proprietario: nel r.g. n. 29694/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado (tra le tantissime, da ultimo, Cass. 22/02/2022, n. 5747;

Cass.18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333). Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione formulata dal terzo proprietario in seno ad un’espropriazione promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. -non hanno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato i debitori diretti (Pietro Pipitone e Angela Giacalone), nemmeno evocatidal ricorrente in sede di legittimità.

2. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;

Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). r.g. n. 29694/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3. La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile -con rinvio al Tribunale di Marsala, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con i debitori dirett i , illegittimamente pretermessi nei gradi di merito, provvedendo altresì sulle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado.

P. Q.M. Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Marsala, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.