Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grievance and late filing of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by La Formica Cooperativa against the Florence Court of Appeal's judgment. The appellant argued for liability under specific civil code articles regarding custody and unforeseen events, but the court found the appeal inadmissible because the issues were not specifically challenged in the prior appellate proceedings. Furthermore, the court noted that the appellant failed to demonstrate a specific grievance regarding procedural interruptions and raised new legal arguments for the first time in this stage, violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals are inadmissible if the grievance was not specifically raised in the lower court or if new arguments are introduced for the first time in the cassation proceeding.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30047/2019 R.G. proposto da: LA FORMICA SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA N. RICCIOTTI, 11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA DINO (CF: CSTDNI71B12H501I),rappresentata e difes a dall’avvocato POSTIGLIONE MASSIMO (CF:PSTMSM69A06H703M) – Ricorrente – Contro HDI GLOBAL SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (CF:VNCMRC60L24H501W),che la rappresenta e difende – Controricorrente– nonchécontro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE (CF:FRNGPP66D29G482X), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPRIANI GIUSEPPE (CF:CPRGPP62B11A662S) – Controricorrente– nonchécontro ROMEO GESTIONI S.P.A, elettivamente domiciliatapresso l’avvocato LUCA PARDO (C.F.:
PRDLCU73A06H501P), studio ONTIER Italia, in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19 , rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o , GIACOMINI GIUSEPPE MICHELE (CF:GCMGPP48P22D969H) - Controricorrente - nonchécontro NERI BONAMI LORI, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA MASSIMO (CF:BGGMSM52L20H501V), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato FERLITO FULVIO (CF:FRLFLV50B19D612T) – Controricorrente– nonchécontro FIORENTINA SERVIZI ARL, BECHERONI LORI MARCELLA, ROMEO GESTIONI S.P.A, INPS, BACARELLI MASSIMO, FALLIMENTO SITA FIRENZE SRL, UNIPOLSAI ASS SPA, HDI GLOBAL SE – Intimati– avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 1645/2019 depositata il09/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Firenze Neri Bonami Lori e Marcella Becheroni Lori convennero la Società Cooperativa Fiorentina Servizi a r.l. per ottenere il pagamento della somma di euro 211.200,00, derivante dall’inadempimento, da parte della convenuta, di un contratto di deposito avente ad oggetto merci andate distrutte in un incendio propagatosi il 27 gennaio 2003 in un edificio di Scandicci ove aveva sede l’attività della menzionata cooperativa.
2. Costituendosi in giudizio, la convenuta Società Cooperativa Fiorentina chiamò in causa la società La Formica(odierna ricorrente), chiedendo di essere da essa manlevata in forza di un “contratto di servizi” con il quale aveva affidato a La Formica la custodia dei beni in questione, che erano stati trasferiti presso il capannone di Scandicci, in uso a La Formica, ove si verificò l’incendio.
3. Costitu endosi in giudizio, la società La Formica contestò l ’ addebito, e a propria volta chiese ed ottenne la chiamata in causa di Romeo Gestioni e della ditta Massimo Bacarelli per essere da essi manlevata nelle rispettive qualità, il primo, di gestore della manutenzione e dell’efficienza degli impianti dell’immobile, e la ditta Massimo Bacarelli nella qualità di esecutore dei lavori di riparazione in occasione dei quali avvenne l’incendio.
4. Costituendosi in giudizio, Romeo Gestioni negò la propria responsabilità, eccependo che responsabile dei danni causati dall’incendio dovesse ritenersi La F ormica, anche sotto il profilo di una sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ. , in quanto soggetto avente di fatto l’effettiva detenzione dell’immobile. Chiamò in giudizio INPAD( poi SCIP s.r.l. , proprietari dell ’ immobile), Sita s.r.l. (poi fallimento Sita s.r.l., nella qualità di conduttrice del capannone), unitamente ai propri assicuratori (UnipolSai Assicurazioni, e HDI Gerling Versicherung A.G.), per essere , in subordine, da questi manlevata in caso di propria condanna.
5. Si costituì Inpdap eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato il capannone ceduto a SCIP s.r.l. già nel 2002, e rilevando comunque nel merito che alcuna responsabilità potesse essere fatta valere nei confronti del proprietario dell’immobile poiché la sua gestione era stata affidata, in forza di contratto di appalto, a Romeo Gestioni, la quale aveva dato in subappalto i lavori di manutenzione dell’edificio alla ditta Bacarelli, del cui operato avrebbe dovuto rispondere quale committente.
6. Si costituirono tutte le compagnie assicuratrici rilevando che, trattandosi di polizze assicurative “per conto di chi spetta”, titolare dell’interesse assicurato doveva ritenersi Inpdap. Tutte le compagnie assicuratrici si associarono alle difese svolte da Romeo Gestioni in merito all’assenza di una sua responsabilità, non essendo essa custode del bene, in quanto l’effettivo custode doveva ritenersi la società La Formica, detentrice dell’immobile al momento dell’evento.
7. Infine, nel costituirsi in giudizio, il terzo chiamato Massimo Bacarelli, titolare della omonima individuale, sostenne che la responsabilità dell’incendio doveva ravvisarsi in capo ai vari soggetti che avrebbero dovuto garantire l’efficienza degli impianti antincendio, non funzionanti al momento del sinistro, che, se utilizzati, avrebbero potuto, se non escludere l’incendio, quanto meno ridurne le proporzioni.
8. Il Tribunale di Firenze, istruita la causa con CTU, audizione d ei testi e produzioni documentali, la decise con sentenza n.3246/2013, con la quale: (i) accertò l’inadempimento contrattuale della convenuta Cooperativa Fiorentina Servizi al contratto di deposito intervenuto con Neri Bonami Lori, condannandola al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 320.412,49; (ii) dichiarò inammissibile la domanda a titolo di responsabilità extracontrattuale avanzata dall’attore per la prima volta solo con memoria exart. 183 cod. proc. civ.; (iii) in accoglimento della domanda di manleva della convenuta Cooperativa Fiorentina Servizi, condannò La Formica a rimborsare a quest’ultima ogni somma da essa dovuta a parte attrice; (iv) rigettò la domanda proposta da La Formica nei confronti dei terzi chiamati (Romeo Gestioni e la ditta Massimo Bacarelli), rilevandoche detta domanda era stata formulata dalla parte al solo scopo di andare esente da responsabilità ex receptoai sensi dell’art.1780 cod. civ., mentre non era stata formulata domanda di regresso extracontrattuale ex art. 2055 cod. civ. per le quote di pertinenza dei detti terzi.
9. La Formica propose gravame dinanzi alla Corte d ’ Appello di Firenze, sostenendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenutosussistente ex art. 1780 cod. civ. la propria r esponsabilità, mentre responsabili ex art. 2043 cod. civ. avrebbero dovuto essere considerati i terzi da essa chiamati in giudizio. Peraltro, La Formica oppose che, a suo dire, la domanda della convenuta avrebbe dovuto automaticamente estendersi anche alle altre parti da essa chiamate, Bacarelli e Romeo Gestioni. 10.Costituendosi nel giudizio di appello Neri Bonami Lori chiese, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la domanda di accertamento, in origine formulata nei confronti della sola Cooperativa Fiorentina Servizi, volta a far dichiarare la responsabilità di tutti i soggetti successivamente chiamati in causa in qualità di responsabili dell’evento dannoso, deducendo l’automatica estensione della domanda originaria ai predetti soggetti. 11.Anche Romeo Gestioni propose appello incidentale condizionato, chiedendo, in caso di accoglimento dell’appello principale, accertarsi la responsabilità di La Formica e per quanto di ragione del Fallimento Sita, e se del caso anche dell’Inpdap, della Scip e dell’impresa Bacarelli. 12.Con sentenza n. 1645/2019, depositata in data 9/7/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello principale, in parte perché inammissibile e in parte perché infondato, e ha rigettato l’appello incidentale. 13.Avverso la predetta sentenza la società La Formica propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di Neri Bonami Lori, Marcella Becheroni Lori, Società Cooperativa Fiorentina Servizi a r.l., Romeo Gestioni s.p.a., INPS (in proprio e quale procuratore speciale di Scip Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.), Bacarelli Massimo, Fallimento Sita Firenze s.r.l., UnipolSai Assicurazioni, HDI GLOBAL SE (già HDI- Gerling Industrie Versicherung AG), cui Neri Bonami Lori, Romeo Gestioni s.p.a., INPS, HDI GLOBAL SE resistono con controricorso. 14.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. 15.La ricorrente La Formica, Neri Bonami Lori, Romeo Gestioni s.p.a., INPS e HDI GLOBAL SE hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c., riportandosia quanto già esposto nei rispettivi atti di parte.
M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 e n. 4 c.p.c.”, lamentando che la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo dell ’ appello principale, erroneamente interpretando l’art. 342 cod. proc. civ. La ricorrente denuncia la illegittimità della declaratoria di inammissibilità in quanto ha investito un capitolo in cui essa ricorrente esponeva gli elementi di fatto e di diritto in funzione delle censure mosse a sostegno della tesi della sussistenza della responsabilità delle parti chiamate in causa (impresa Bacarelli e società Romeo Gestioni), e, di contro, la tesi della esclusione della propria responsabilità.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,“Motivazione apparente; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c.;. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 e n. 4 c.p.c.”. L a ricorrente ravvisa nella sentenza impugnata due motivazioni a suo dire inconciliabili; in particolare laddove la Corte di Appello, “da un lato, valuta la non estensibilità della domanda risarcitoria proposta dagli attori Bonami Lori e Becheroni Lori ai terzi chiamati in causa impresa Bacarelli Massimo, società Romeo Gestioni SpA e Inpdap e Scip Srl e, coerentemente, la rigetta, respingendo il relativo motivo di appello incidentale proposto dal Bonami Lori sul punto; dall’altro lato, valuta al pari inestensibile al terzo chiamato in causa società cooperativa La Formica la domanda risarcitoria proposta dagli attori Bonami Lori e Becheroni Lori, ma, al contrario, ne conferma la, condanna al relativo risarcimento”.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.,“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. e/o nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, comma I, nn. 3, 4 e c.p.c.” La ricorrente censura la sentenza impugnata “ nella parte in cui omette qualsivoglia decisione in merito alla critica sollevata al Tribunale per aver mancato di interrompere il giudizio nonostante la dichiarazione, resa in udienza da parte del suo procuratore costituito, di avvenuto decesso dell’attrice Sig.ra Marcella Becheroni Lori”.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,“Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2051 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2562 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. La ricorrente si duole che nella sentenza impugnata, dopo averne escluso la responsabilità come depositario, ne abbia affermato la responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 cod. civ.). Assume altresì che risulterebbe in ogni caso provato il “ caso fortuito”, poiché l’intervento maldestro degli operai della ditta Bacarelli e la mala gestio d i Romeo Gestioni avrebbero senz ’ altro integrato un fortuito, atto di per sé a produrre da sé l’evento.
La ricorrente lamenta inoltre la violazione delle disposizioni in tema di affitto di azienda, sostenendo che essa, quale affittuaria dell’azienda della SITA, non avrebbe potuto in ogni caso apportare modifiche ai beni ed agli impianti ricevuti dalla concedente “pena, in mancanza; la cessazione dalla gestione dell’azienda per abuso dell’affittuaria” (ex art. 1015 cod. civ., richiamato dall’art. 2561, 3° comma).
5. Sul primo motivo . Con il motivo in esame la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. 5.1 A fronte della articolata motivazione della sentenza gravata sul punto, la ricorrente avrebbe dovuto, ad evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.,individuare e trascrivere in ricorso i passi del proprio atto di appello o di ogni altro eventuale atto difensivo idonei a contrastare il fondamento logico - giuridico della sentenza di primo grado e non esaminati dalla Corte d’Appello, ma anche indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito. 5.2 Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Èperciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuantie caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (ex multis, Cass., Sez. I, ord. 15/3/2019, n. 7499; Cass. , 2/2/2017 , n. 2771 ; Cass.,30/09/2015, n. 19410). 5.3 In fatti , il principio di autosufficienza del ri corso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito.
Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342cod. proc. civ., egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati all’interno dell’atto di gravame, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti (in tal senso , Cass. , 23/3/2018 , n. 7371, Cass. , 10/1/2012 , n. 86,Cass. , 21/5/2004 , n. 9734). 5.4 Contravvenendo a tale principio, la ricorrente omette di riportare in ricorso i passi dei propri atti difensivi limitandosi ad un generico richiamo delle difese svolte nell’atto di appello, ove, a suo dire, “si individuano con facilità le specifiche censure mosse alla sentenza del Tribunale” (così a p. 10, 2° §, del ricorso).
Il motivo risulta pertanto inammissibile.
6. Sul secondo motivo . Il motivo è infondato, in quanto non ricorre la denunciata inconciliabilità tre le due affermazioni compiute dalla Corte e trascritte dalla ricorrente; invero, il giudice di appello ha escluso, rispetto a tutte le parti chiamat e in causa , che le stesse fossero state evocate in qualità di terzo responsabile, con effetto di automatica estensione della domanda attorea nei loro confronti, al contempo rilevando che la soc. La Formica era stata chiamata dalla originaria convenuta Cooperativa Fiorentina Servizi ai fini della manleva e, quindi, facendo valere nei confronti della medesima un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore; il tutto in piena coerenza con l’affermazione che non si era trattato di una chiamata di terzo responsabile.
7. Sul terzo motivo . Il motivo è inammissibile in quanto dal ricorso (come pure dalla sentenza) non emerge che la questione abbia costituito oggetto di specifico gravame in appello da parte dell’odierna ricorrente. 7.1 In ogni caso, ad abundantiam , va rilevato che le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono volte alla tutela della parte colpita dal relativo evento (nel caso specifico, Marcella Becheroni Lori, o meglio i suoi eredi), con la conseguenza che solo detta parte era legittimata a dolersi dell ’ irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Né, peraltro, la ricorrente evidenzia il pregiudizio che avrebbe subìto (e, con esso, il proprio interesse alla censura), tenuto conto che il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere sulla domanda della Becheroni Lori per essersi estinto il rapporto processuale con la medesima.
8. Sul quarto motivo . Il motivo non si correla con la ratio decidendi della sentenza gravatae difetta di specificità, in quanto la ricorrente contesta genericamente la configurabilità della sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ. senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che (a pag.
23) ha rilevato come dai motivi di appello non si traesse “ alcuna censura in merito alla riconosciuta natura extracontrattuale della corresponsabilità della Formica nella causazione del danno e alla sua qualità di custode, rispetto alla quale, tra l’altro, la critica circa la imputabilità del fatto dannoso avrebbe dovuto essere condotta sull’art. 2051 c.c. e non sull’art.1780 c.c.”. Rispetto a tale motivazione, la censura non avrebbe dovuto concernere il profilodell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., quanto piuttosto quello del l’idoneità dei motivi di gravame a contestare l’affermazione della responsabilità ex custodia compiuta dal Tribunale. 8.1 Da ciò consegue l’inconferenza delle deduzioni concernenti la configurabilità del caso fortuito, che risulterebbero comunque inammissibili in quanto volte a sollecitare un apprezzamento di merito in sede dilegittimità. 8.2 Quanto - infine - alla dedotta violazione delle disposizioni in materia di affitto di azienda (il motivo indica l’art. 2562 cod. civ.), a dar conto della inammissibilità del motivo è sufficiente il fatto che tale censura è stata dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 9 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno di ess i , in euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, ins