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Ordinanza — n. 7068/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses a vague legal request for jurisdiction transfer as inadmissible due to lack of clarity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7068/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared a legal request for jurisdiction transfer inadmissible because the petition failed to clearly identify the parties, the specific decision being challenged, or the underlying facts. The court reasoned that the document was so confused it could not be classified as a valid request for regulation of jurisdiction, recusal of a judge, or extinction of proceedings. Consequently, the petition was rejected without examining the merits, noting that the opposing party had not engaged in any defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr 1 e 2 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.; Art. 53 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: A petition to the Supreme Court for jurisdiction transfer or recusal is inadmissible if it lacks essential elements such as clear identification of parties, the specific decision under review, or the factual basis, rendering it impossible to determine the nature of the request.

Parole chiave

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jurisdiction transfer inadmissible petition lack of clarity recusal of judge Supreme Court procedure procedural requirements extinction of proceedings grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr 1 e 2 c.p.c.
49/1987”)propone un ricorso, intitolato come «richie- sta di spostamento di competenza ex art. 360 nr 1 e 2 cpc art.
Art. 366 c.p.c.
Art. 53 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 366 c.p
art. 53 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2213 del 25/01/2022
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8687 del 17/03/2022
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente «RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI COMPETENZA» dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 22873 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22873del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da CENTRO GIURIDICO DELL’ACCADEMIA INTERNAZIO- NALE DI RICERCA PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI (C.F.: 95086700101), in persona del legale rappresen- tante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Graziano Aschero (C.F.:

SCH GZN 46S13 B927T) -ricorrente- nei confronti di DEL NEVO Andrea (C.F.: non indicato) GIBELLI Paolo (C.F.: non indicato) -intimati- in relazione al procedimento iscritto al n. 3891/2021 R.G. del Tribunale di Genova; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa e ragioni della decisione 1. Il C entro giuridico dell’accademia internazionale di r icerca per la difesa dei diritti umani (che si qualifica come “ente di volontariato per la cooperazione internazionale ai sensi della legge n. 49/1987”)propone un ricorso, intitolato come «richie- sta di spostamento di competenza ex art. 360 nr 1 e 2 cpc art. Ric. n. 22873/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 30 bis cpc art. 11 cpp nel procedimento RG 3891/2021 Tribu- nale di Genova», affermando di proporre tale ricorso nei con- fronti del magistrato dott.

Andrea Del Nevo. Il ricorso si conclude con la seguente richiesta alla Corte di Cas- sazione: «voglia emettere apposita ordinanza in camera di con- siglio e voglia fissare l’estinzione del procedimento RG 3891/2021 Tribunale di Genova la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 21 settembre 2021. Voglia la Suprema Corte designare il giudicelegittimato alla controversia e dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumere ilprocedimento con con- servazione degli effetti processuali precedentemente prodotti». 2.Dal testo del ricorso non è possibile evincere con certezza se l’ente ricorrente abbia inteso proporre una istanza di regola- mento di competenza (o addirittura di giurisdizione), una istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova, ov- vero abbia inteso avanzareuna richiesta di estinzione in rela- zione a tali giudizi, di cui in verità non è neanche chiarito ade- guatamente l’esatto oggetto e le parti.

Anche al di là delle difficoltà di comprensione del suo senso ef- fettivo (che di per sé impedirebbero un esame nel merito delle domande rivolte alla Corte), in ogni caso si tratta, senza dubbio alcuno, di un ricorsoradicalmente e manifestamente inammis- sibile, in qualunque modo lo si possa e voglia qualificare (come del resto già statuito in precedenti occasioni da questa stessa Corte, con riguardo a ricorsi analoghi proposti dalla medesima parte: cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 2213 del 25/01/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 8687 del 17/03/2022) .

In primo luogo, risulta evidente il difetto dei requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c.: manca infatti una adeguata e comprensibile indicazione delle parti del sottostante giudizio di merito, della decisione impugnata, dei fatti di causa, dei motivi alla base del ricorso e degli atti e documenti su cui lo stesso ricorso si fonda. Ric. n. 22873/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 L’esposizione si articola in un riferimento (oggettivamente con- fuso) ad alcuni giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova, in particolare ad un giudizio per querela di falsoin relazione al quale si indica il giudice Andrea Del Nevo come parte convenuta e che sarebbe stato assegnato per la trattazione al giudice Paolo Gibelli, nonché nel richiamo ad una ricusazione del primo.

In ogni caso, è sufficiente osservare che: - quale i stanza di regolamento di competenza, l’inammis- sibilità del ricorso deriverebbe dalla mancata indicazione del provvedimento sulla competenza che si intenderebbe impugnare; - quale istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più proc ediment i contenzios i pen- dentidavanti al tribunale, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l’istanza di ricusazione di uno dei componenti del tribunale o della corte di appello non può essere pro- posta con ricorso alla Corte di Cassazione (dovendo pro- porsial collegio dello stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 53 c.p.c.); - altrettanto è a dirsi in relazione ad una eventuale ecce- zione o richiesta di estinzione del giudizio di merito (della quale peraltro non sono in alcun modo indicate le even- tuali ragioni), che evidentemente non può proporsi diret- tamente con ricorso per cassazione, in mancanza di una pronuncia del giudice di merito sull’estinzione stessa (che nella specie neanche si allega essere intervenuta); - n on sussistono, infine, gli elementi minimi che potrebbero giustificare una qualificazione del ricorso in termini di re- golamento di giurisdizione, non essendo indicata una eventuale autorità giudiziaria diversa dal giudice ordina- rio, cui spetterebbe di decidere la controversia.

Ric. n. 22873/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 3.Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile, senza che sia necessario provvedere con riguardo alle relative spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisd