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Ordinanza — n. 6965/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid power of attorney issued by an extraordinary commissioner lacking representative authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney presented by the Municipality of Messina lacked a date and was issued by an extraordinary commissioner who lacked representative authority. The lower court had previously reduced the Municipality's debt to GIFE S.r.l. regarding property taxes, but the procedural defect in the appeal's representation prevented further review. Consequently, the appeal was rejected, and the Municipality was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 83 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: A power of attorney issued by an extraordinary commissioner without a date is deemed ineffective due to lack of representative authority, and such invalidity cannot be cured post-facto in cassation proceedings.

Parole chiave

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power of attorney validity extraordinary commissioner authority cassation inadmissibility procedural defect cure representative capacity arretrati di locazione deduzione per affitto nelle prestazioni complementari omesso versamento della cauzione

Disposizioni normative citate

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Art. 83 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
83 c.p.c., e la procura sia priva di data, deve ritenersi che vi sia stata contestualità temporale, oltre che “spaziale”, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la procura e l’atto (Cass. 13/06/2005, n.
art. 83 c.p
art. 182 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 13/06/2005, n. 12636
83 c.p.c., e la procura sia priva di data, deve ritenersi che vi sia stata contestualità temporale, oltre che “spaziale”, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la procura e l’atto (Cass. 13/06/2005, n. 12636;
Cass. 21 dicembre 2019, n. 34259
Cass. 21 dicembre 2019, n. 34259); nel caso di specie, la procura allegata al ricorso, rilasciata dall’«On.
Cass., Sez. Un., 27/04/2018, n. 10266
Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315
115, ove dovuto(Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315) .
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Testo completo

A DECRETO INGIUNTIVO Antonietta SCRIMA Presidente Marco DELL’UTRI Consigliere Augusto TATANGELO Consigliere Marco ROSSETTI Consigliere Ud. 12/01/2023 CC Cron. R.G.N. 09407/2022 PaoloSPAZIANI Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09407/2022R.G., proposto da COMUNE DI MESSINA , in persona del Sindaco pro tempore ; rappresentato e difes o dall’Avv. Assunta Massaro ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di GIFE s. r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’Avv.

Teresa Notaro, ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 457/2021della CORTE d i APPELLO di MESSINA, depositata il 13 ottobre 2021 ; C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09407/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. Rilevato che: la Corte di appello di Messina ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune della stessa città avverso la sentenza del Tribunale che, in parziale accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Gife s.r.l., aveva soltanto decurtato dell’importo di Euro 3.990,78 (spettante a titolo di saldo ICI per il 2011) la somma di Euro 96.668,43, dovuta dal Comune medesimo alla predetta società; la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il contratto di locazione di 27 unità immobiliari stipulato tra la Gife s.r.l. (locatrice) e il Comune di Messina (conduttore), e decorrente dal 13 giugno 2008, stabiliva, all’art.8, che al proprietario dell’immobile sarebbe stata rimborsata l’ICI versata annualmente per gli alloggi concessi al Comune, ha ritenuto che la previsione contrattuale dovesse estendersi anche all’IMU (imposta sulla proprietà immobiliare che dal 2012 aveva sostituito l’ICI),sicché il Comune doveva ritenersi tenuto al rimborso dei ratei annuali di tale imposta, versati negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 da parte della società locatrice, che ne aveva domandato giudizialmente la restituzione in via monitoria; ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Messina sulla base di tre motivi; di tale ricorso ha eccepito l’inammissibilità per difetto di valida procura la Gife s.r.l., resistendo con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. il Comune ha depositato memoria, insistendo sui motivi di impugnazione della sentenza di appello e rimettendosi a questa Corte C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09407/2022 Pres.

Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. in ordine all’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla società controricorrente. Considerato che: 1.non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla società controricorrente; qualora la procura alle liti sia rilasciata, non con atto pubblico o scrittura privata autenticata ma, in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., e la procura sia priva di data, deve ritenersi che vi sia stata contestualità temporale, oltre che “spaziale”, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la procura e l’atto (Cass. 13/06/2005, n. 12636;

Cass. 21 dicembre 2019, n. 34259); nel caso di specie, la procura allegata al ricorso, rilasciata dall’«On. Dott. Cateno De Luca», in qualità di sindaco, è priva di data, sicché deve presumersi che essa sia contestuale al ricorso, e cioè che sia stata rilasciata il giorno 11 aprile 2022, data della notifica del ricorso per cassazione; in questa data, peraltro, il Comune risultava amministrato da un Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 22 febbraio precedente (v. la copia di tale decreto allegata al ricorso); la procura, dunque, deve ritenersi inefficace perché rilasciata da organo privo di potere rappresentativo; taleinefficacia non è suscettibile di successiva sanatoria, giacché non opera, nel giudizio di legittimità, il rimedio della sanatoria postuma introdotta con la novella del 2009 dell’art. 182 c.p.c., disposizione che trova applicazione circoscritta al giudizio di merito (Cass., Sez.

Un., 27/04/2018, n. 10266); C.C. 12.01.2023 N. R.G. 09407/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani Paolo Spaziani est. il ricorso per cassazione, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; 2.le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

3. l ’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il versamento, da parte del Comunericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove dovuto(Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315) . Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello