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Ordinanza — n. 6910/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lease termination due to lack of business continuity between tenants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6910/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible, ruling against D-Vision SAS and in favor of F.LLI GIACOMINI SPA. The primary tenant had terminated the lease, but the landlord alleged the new occupant continued the same retail business, violating the lease's purpose. The court found the factual findings regarding the lack of business continuity were not subject to review at this stage. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's assessment of the facts was correct and not violative of law.

Regesto Legislator

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Art. 34, comma 2, l. 392/1978; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court cannot re-evaluate factual findings on business continuity in lease termination appeals unless the lower court's assessment is legally flawed.

Parole chiave

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lease termination business continuity tacit renewal Cassation appeal inadmissible incidental appeal fact-finding review L. 392/1978 locazione per uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 34, comma 2, l. 392/1978
di Dalli Cani Marzio e Thomas C., dinanzi al Tribunale di Udine, chiedendone la condanna al pagamento di euro 89.486,80 ai sensi dell’art. 34, secondo comma, della l.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
392/1978 comma II ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed errata valutazione del[le]supporto del ricorso ex art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del la ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 429 c.p
21 - 12 - 20 22 -5- I precedenti richiamati dalla ricorrente incidentale si riferiscono a sentenze pronunciate in secondo grado ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord., 5/12/2018, n. 31466
21 - 12 - 20 22 -6- A quanto precede, e a riprova dell’infondatezza dell ’ a ssunto della ricorrente principale,va aggiunto che con l’affitto di ramo di azienda vi è la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa (Cass. ord., 5/12/2018, n. 31466).
Cass. 20/10/1989, n. 4225
Il motivo è inammissibile,avendo la Corte di merito rigettato l’appello incidentale sulla base di un accer tamento in fatto non più sindacabile in questa sede (Cass. 20/10/1989, n. 4225 e Cass.28/01/2003, n.1234; v.
Cass. 28/01/2003, n. 1234
Cass. 28/02/2017, n. 5039
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Testo completo

ente ordinanza ORDINANZA sul ricorso 17803/2019 proposto da: D-VISION SAS DI DALLI CANI MARZIO E THOMAS C., in persona del socio accomandatario e l egale ra ppresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Paolo Em ilio 32 presso lo studio dell’avvocato Mara Curti , rappresenta ta e difesa dall’avvocato MaurizioMiculan; -ricorrente - contro Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -2- F.LLI GIACOMINI SPA SRL; -intimata - nonchéda F.LLI GIACOMINI SPA SRL, in persona del l egale r appresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia Vecchia, 732/ D presso lo studio dell’avvocato Enr ico Bracco che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato Francesco Santini ; -ricorrente incidentale - contro D-VISION SAS DI DALLI CANI MARZIO E THOMAS C., in persona del socio accomandatario e legale r appresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Paolo Emilio 32 presso lo studio dell’avvocato Mara Curti , rappresentata e difesa dall’avvocato MaurizioMiculan; -controricorrente - avverso la sentenza n. 513/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022dal Consigliere Dott.

SCRIMA ANTONIETTA. FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato in data 8.3.2017 F.lli Giacomini SPA S.r.l. evocò in giudizio D Vision s.a.s. di Dalli Cani Marzio e Thomas C., dinanzi al Tribunale di Udine, chiedendone la condanna al pagamento di euro 89.486,80 ai sensi dell’art. 34, secondo comma, della l. n. 392/78 nonché la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio ex art. 31 l. 392/78. Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -3- Espose la ricorrente che:

1) in data 12.9.2007 la Bei Albert s.a.s.- poi D Vision s.a.s. - aveva concesso in locazione commerciale a l GRUPPO SPA s.n.c. di Giacomini Paolo C. un’unità immobiliare sita in Bibione per l’esercizio di commercio stagionale al dettaglio di abbigliamento e calzature;

2) il contratto prevedeva la durata di sei anni tacitamente rinnovabile con decorrenza 1.11.2006 e un canone annuo pari a euro 45.00,00 oltre IVA;

3) la ricorrente era subentrata al GRUPPO SPA s.n.c. nel rapporto di locazione;

4) in data 1.10.2012 la locataria aveva esercitato la facoltà di diniego della rinnovazione tacita del contratto, ai sensi dell’art. 28, secondo comma, l. 392/78, motivandola con la volontà d voler ripristinare nell’immobile la propria attività commerciale;

5) la conduttrice alla prima scadenza (31.10.2013) aveva quindi rilasciato l’immobile, ricevendo dalla locatrice il pagamento delle 18 mensilità dovute ai sensi dell’art. 34, primo comma,l. 392/78;

6) poco tempo dopo il rilascio dell’immobile aveva scoperto che il locale era stato fittiziamente adibito per circa un mese all’esercizio dell’attività della locatrice che loaveva poi ( in data 1.4.2014) concesso nella disponibilità di terzi che svolgevano le medesime attività (commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori) esercitata dallaprecedente conduttrice. Si costituì la resistente allegando di aver adibito il locale, dopo la cessazione della locazione, alla propria attività di commercio al dettagliodi capi di abbigliamento e di aver quindi soltanto affittato a terzi il ramo di azienda, mantenendo la titolarità dell’attività, in conformità alla sua politica economica e commerciale; eccepì poi che l’attività esercitata era diversa, concernendo settori merceologici similari ma non identici a quelli di vendita al dettaglio di calzature Ric. 2019n. 17083 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -4- esercitata dalla conduttrice, con conseguente non spettanza dell’indennità prevista dall’art. 34 cit. e chiese, quindi, il rigetto delle domande. Il Tribunale adito, con sentenza n. 120/2018, accertò il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 31, secondo comma, l. 392/78 e pertanto condannò la resistente al pagamento della somma dovuta, da liquidarsi in separato giudizio; rigettò le altre domande e compensò le spese di lite. Avverso tale decisione D Vision propose appello, cui resistette l’appellata che propose, a sua volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 513, pubblicata il 17/12/2018, rigettò entrambi i gravami e compensò tra le parti le spese del grado. Avverso la sentenza della Corte di merito D Vision ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. F.lli Giacomini SPA S.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale pure basato su un unico motivo e illustrato da memoria. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È infondata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso principale, atteso che dalla sentenza impugnata si evince che è stata data lettura solo del dispositivo della decisione e non anche delle sue motivazioni, in applicazione degli artt. 437 e 438 c.p.c..

Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -5- I precedenti richiamati dalla ricorrente incidentale si riferiscono a sentenze pronunciate in secondo grado ai sensi dell’art. 429 c.p.c. Pertanto il termine lungo per l’impugnazione della sentenza di secondo grado, nella specie, va calcolato a decorrere dal deposito della sentenza in cancelleria; ne consegue che il ricorso principale è tempestivo.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione agli articoli n. 29 e 31 l. n. 394/1978» per avere la Corte di merito ritenuto non applicabile il precetto di cui all’art. 29 circa l’esercizio in proprio dell’impresa all’attività esercitata dalla ricorrente e relativa all’affitto di ramo di azienda. 2.1. Il motivo è complessivamente infondato alla luce di quanto dispostodall’art. 29 cit. La Corte di appello, in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, ha ritenuto che l’attuale ricorrente principale «non abbia fornito la prova dell’esercizio da parte sua dell’attività di vendita all’interno del negozio nel mese di marzo 2014» e, quanto al prec e dente mese di febbraio 2014 , ha reputato che tale circostanza sia esclusa dalle stesse dichiarazioni rese in sede amministrativa dai legali rappresentanti della società.

Inoltreha pure evidenziato che l’attività esercitata dall’attuale ricorrente principale emerge dalla visura camerale dalla stessa parte prodotta ( in primis “commercio al minuto ed all’ingrosso …di tutti i generi merceologici”) e che debba escludersi che l’oggettivo inadempimento di D Vision possa trovare giustificazione nelle finalità dalla stessa perseguite con la stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda dell’1.1.2014. Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -6- A quanto precede, e a riprova dell’infondatezza dell ’ a ssunto della ricorrente principale,va aggiunto che con l’affitto di ramo di azienda vi è la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa (Cass. ord., 5/12/2018, n. 31466). 3 Con l’unico motivo del ricorso incidentale, subordinato al mancato accoglimento dell’eccezione di tardività del ricorso principale, e perciò da scrutinare alla luce dell’esito negativo dell’esame di detta eccezione, la F.lli Giacomini SPA S.r.l. deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 L. 392/1978 comma II ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed errata valutazione del[le]supporto del ricorso ex art. 360 n. 4 c.p.c.», censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato l’appello principale condividendo la tesi del Tribunale circa la non affinità delle due attività esercitate dal precedente conduttore e dal conduttore entrante nel locale in questione. 3.1.

Il motivo è inammissibile,avendo la Corte di merito rigettato l’appello incidentale sulla base di un accer tamento in fatto non più sindacabile in questa sede (Cass. 20/10/1989, n. 4225 e Cass.28/01/2003, n.1234; v. anche Cass. 28/02/ 2017 , n. 5039).

4. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentaleva dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del la ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -7- della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettiviricorsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichia ra inammissibile il ricorso incidentale ; co mpensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricor