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Ordinanza — n. 6888/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility regarding appellate court's discretion to override expert witness conclusions on damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6888/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Sanremo inadmissible, ordering the payment of litigation costs. The municipality argued that the Court of Appeal improperly disregarded technical expert conclusions regarding flood damages without sufficient motivation. The court rejected this, noting the municipality had not previously contested the specific issue of prior flood attribution, and affirmed that judges may override expert opinions when adequately motivated.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: The court of appeal may disregard the conclusions of a technical expert witness provided it adequately motivates the reasons for dissent, and late objections regarding the scope of the expert's analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal technical expert witness judicial discretion damages quantification prior flood attribution responsabilità civile del comune responsabilità per danni da acqua ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
articolo 2051 c.c
2.-La società ha dunque citato in giudizio il Comune di Sanremo ritenendolo responsabile dei danni subiti, in base alternativamente all'articolo 2051 c.c.
articolo 2043 c.c

Giurisprudenza citata

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Testo completo

22 ORDINANZA sul ricorso 8256/2022 proposto da: Comune di Sanremo in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Nuvoloni Giovanni e Rossi Sara; -ricorrente - contro Qbe Insurance (Europe) Limited; - intimata - nonchè contro Finamar Sas di Claudio e Luca Marzocco in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Rovere Lorenzo; -controricorrente avverso la sentenza n. 37/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-La società Finmar sas ha subito danni a causa di un allagamento dei locali di sua proprietà, dovuto a precipitazioni consistenti: secondo la sua prospettazione, l'allagamento è stato favorito da una inadeguata rete comunale di canalizzazione delle acque e dalla sua cattiva manutenzione. 2.-La società ha dunque citato in giudizio il Comune di Sanremo ritenendolo responsabile dei danni subiti, in base alternativamente all'articolo 2051 c.c. o all'articolo 2043 c.c. Risulta che tra le parti vi era stata in precedenza una controversia analoga, iniziata nel 2010, ma poi finita con una transazione in base alla quale i danni lamentati dalla società erano stati risarciti.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Sanremo, oltre a contestare la domanda e la propria responsabilità, ha chiesto la chiamata in causa della propria assicurazione, la QBE Insurance Limited, che si è costituita ed ha eccepito l'insussistenza della copertura assicurativa, ma anche contestato la domanda attrice. 3.-In primo grado è stata svolta una istruttoria sulle cause e l'ammontare dei danni, compresa una consulenza tecnica, che si è conclusa con il riconoscimento, in primo grado, di un risarcimento di 2466,06 euro. La società ha ritenuto questa cifra insoddisfacente ed ha proposto appello.

La Corte di Appello di Genova ha riformato la decisione di primo grado riconoscendo un risarcimento maggiore (32.96i5,35 euro). 4.-Avverso tale decisione ricorre il Comune di Sanremo con due motivi. Finmar sas resiste con controricorso. Considerato che 5.- La ratio della decisione impugnata. La Corte di Appello ha ritenuto che la CTU ha erroneamente attribuito alcune spese ed alcuni danni alla precedente inondazione: lo avrebbe fatto senza tener conto dei documenti in atti, e sulla base di una sua personale valutazione. Con la conseguenza che l'ammontare deve ritenersi diverso da quello risultante dalla valutazione tecnica. 6.- Questa ratio è contestata con due motivi: con il primo, il Comune di Sanremo censura la decisione impugnata per omesso esame di un fatto rilevante e controverso e comunque per motivazione apparente.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha disatteso la CTU, o meglio, ne ha contestato le valutazioni sul quantum, senza motivare adeguatamente, bensì con una motivazione apparente. E non ha tenuto conto del contenuto della consulenza, da cui invece risulta che il CTU ha basato le sue conclusioni sui documenti e non su personali valutazioni. Il secondo motivo è uno sviluppo del primo: la Corte di Appello ha ritenuto che, quanto alla stima dei danni, il CTU ha fatto valutazioni personali non supportate da elementi in atto, ma non si sarebbe accorta che invece quelle considerazioni erano nel tema di decisione, o meglio nell'ambito dei quesiti posti, nel senso che era stato richiesto se i danni erano riferibili anche alla precedente inondazione.

I motivi possono valutarsi insieme e sono inammissibili. Nella misura in cui le censure mirano a mettere in luce la duplicazione del danno, va evidenziato come la Corte di Appello ha ritenuto (p.

10) che la questione non era mai stata sollevata prima dalle parti convenute. Nessuna delle due aveva fatto questioni sul tema di decisione. La Corte inoltre ritiene che nemmeno sul quantum il Comune di Sanremo aveva sollevato contestazioni (p.11) "neppure sotto il profilo della necessità della prova da parte della società attrice del ripristino dei danni occorsi durante il precedente allagamento del 2009". E questo accertamento, che comporta tardività della questione, non è censurato. Inoltre, è principio di diritto che il giudice può disattendere le conclusioni raggiunte dal consulente motivando adeguatamente (da ultimo Cass. 36638/ 2021).

La Corte lo ha fatto: ha ritenuto che le questioni sul danno fossero relative a quello per cui è causa (peraltro circostanza/ questa/ come si è detto/ mai contestata dai convenuti) e non a quello di cui alla causa precedente. Con la conseguenza che l'affermazione del CTU, secondo cui parte dei danni era da riferirsi alla precedente inondazione, non poteva essere accolta, ed era frutto di una personale valutazione del consulente. La Corte di Appello dunque ha, sì, disatteso la consulenza su un determinato punto, ma lo ha fatto motivando adeguamente le ragioni del dissenso, conformemente al principio di diritto sopra richiamato.

Ogni altra questione, attinente invece alla valutazione della CTU come prova, o alla valutazione delle altre prove, è inammissibile in quanto postula censura ad un giudizio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente rp-Lip-erpale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del coijb dello stesso articolo 13 . RomaL17.2.2023 207:7 Il Presidente lu,Gu(j- IT_ T(-)N-A