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Ordinanza — n. 6612/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against forced sale auction, ruling procedural defects and price issues are not opposable to the buyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6612/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antonio Lagrutta and Filiberta Accinni against a first-instance judgment upholding an auction sale. The plaintiffs argued that the auction was flawed due to late price payment, price incongruity, and lack of communication regarding the sale authorization. The court held that these defects, pertaining to procedural phases prior to the sale or unrelated to the sale itself, could not be opposed to the successful bidder. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiffs were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 2929 c.c.: In forced execution proceedings, procedural defects occurring before the sale or affecting the sale authorization are not opposable to the adjudicating buyer, who acquires the property free from such prior vices.

Parole chiave

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forced execution sale opposability to buyer procedural defects price incongruity auction authorization timely objection adjudication validity realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
406 del 2020 del Tribunale di Lagonegro esponendo che: - si erano opposti ex art. 617, cod.
Art. 2929 c.c.
Art. 586 c.p.c.
Paolo Porreca con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 586, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10/12/2021, n. 39243
Cass., 06/10/1998, n. 9908
Paolo Porreca dall'aggiudicazione definitiva, cioè dal momento in cui sia risultata l'assenza delle altre offerte possibili (Cass., 06/10/1998, n. 9908); spese secondo soccombenza;
Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387
Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 31431/2020 proposto da: Lagrutta Antonio, Accinni Filiberta Maria Grazia, elettivamente domiciliati in Roma Via di Villa Sacchetti 9 presso lo studio dell'avvocato Corea Ulisse che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marini Renato; -ricorrenti - contro Italfondiario s.p.a. in qualità di mandataria di Mediocredito italiano s.p.a., Italfondiario s.p.a. in qualità di mandataria della Castello Finance Sri; - intimate - nonché contro D'Apuzzo Giovanni, Loponte Pina, elettivamente domiciliati in Roma Via di Sant'Ippolito 23 presso lo studio dell'avvocato Addonizio Francesco Maria che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 406/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 da PORRECA PAOLO;

Corte di cassazione Terza sezione civile Considerato che Antonio Largutta e Filiberta Maria Grazia Accinni ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 406 del 2020 del Tribunale di Lagonegro esponendo che: - si erano opposti ex art. 617, cod. proc. civ., al decreto di trasferimento pronunciato in una procedura di espropriazione immobiliare in loro pregiudizio, deducendo, per quanto qui ancora importa, l'incongruità del prezzo, peraltro versato dagli aggiudicatari oltre i termini con conseguente decadenza, e la mancata comunicazione di atti del procedimento ovvero, in specie, dell'ordinanza di vendita; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che non era stata proposta opposizione per tempo avverso gli atti conclusi con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita ovvero avverso quelle che comunque avevano preceduto il decreto opposto, dal che l'insensibilità dell'aggiudicazione rispetto alle deduzioni svolte; hanno notificato e depositato controricorso gli aggiudicatari Giovanni D'Apuzzo e Pina Leponte;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2929, cod. civ., 617, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato affermando l'inopponibilità all'aggiudicatario dei vizi dedotti, afferendo essi direttamente alla vendita, in specie quanto: al versamento del prezzo oltre i termini stabiliti, retroagendo gli effetti dell'aggiudicazione al momento dell'avveramento della condizione del mancato deposito di altre offerte; all'incongruità del prezzo di vendita; alla mancata comunicazione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita, incidente sulla possibilità di richiedere la conversione del pignoramento;

RG n 31431 del 2020 Cons. rel. Paolo Porreca con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 586, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che i vizi dedotti afferivano direttamente alla vendita sicché erano deducibili e opponibili agli aggiudicatari, compreso quello concernente l'incongruità del prezzo di vendita desumibile, in specie, dalla perizia di stima; Rilevato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; questa Corte, in tema di esecuzione forzata immobiliare, ha chiarito che la mancata comunicazione al debitore esecutato del provvedimento di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla vendita e alla quale l'aggiudicatario non prende parte (Cass., 10/12/2021, n. 39243); al contempo, il Tribunale ha accertato (pag. 4), senza censure, che i debitori erano presenti alle udienze di adozione dell'ordinanza di vendita e in particolare a quella del 6 giugno 2013, in cui quel provvedimento, come sottolineato nel controricorso (pag. 18), è stato pronunciato; di qui l'inammissibile deduzione dei vizi di pretesa mancanza di comunicazioni e pretesa incongruità del prezzo; quanto all'ipotizzato vizio di successivo e tardivo deposito del prezzo, la censura è inammissibile poiché la sentenza impugnata non la riporta (pag. 2 della sentenza) tra i motivi di opposizione (non modificabili rispetto a quelli originari:

Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6), e in ipotesi avrebbe dovuto dedursi l'omessa pronuncia; per completezza va ricordato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso (pag.

4) e come invece rimarcato anche in dottrina, il termine per il versamento del prezzo dell'aggiudicazione dell'immobile, così come fissato nel provvedimento che ha disposto la vendita, può farsi decorrere solo RG n 31431 del 2020 Cons. rel. Paolo Porreca dall'aggiudicazione definitiva, cioè dal momento in cui sia risultata l'assenza delle altre offerte possibili (Cass., 06/10/1998, n. 9908); spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 5.600,00 oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica