Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of opposition to execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing of the opposition to execution proceedings occurred after the statutory deadline. The appellant, Cosimo Incalza, challenged an expropriation order against a bank, but the appeal was submitted in November 2020, missing the six-month limit established by civil procedure law. The court ruled that the specific nature of opposition proceedings excludes them from the statutory suspension of terms during the pandemic, rendering the delay fatal to the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; Artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; Art. 327 c.p.c.: Opposition proceedings to execution are excluded from the suspension of terms during holidays and pandemics, making late filings inadmissible regardless of the emergency context.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31604/2020 R.G. proposto da INCALZA COSIMO, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Bianco –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BANCA POPOLARE DI BARI –intimati – Avverso la sentenza n. 183/2020 del la CORTE DI APPELLO DI LECCE, depositata il giorno 18 febbraio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 gennaio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 31604/2020 Cons. est. Raffaele Rossi considerato che Cosimo Incalza propose opposizione agli atti esecutivi avverso la espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa dall’Equitalia ETR S.p.A. (cui lite pendente è succeduta ope legis l’Agenzia delle Entrate Riscossione) nei confronti del terzo Banca Popolare di Bari; per quanto d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, in riforma della sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Brindisi, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla causa , in favore degli or gani di giurisdizione tributaria, «limitatamente ai crediti di natura tributaria»; ricorre per cassazione Cosimo Incalza, affidandosi a due motivi; non hanno svolto difese in grado di legittimità le intimate Agenzia delle Entrate Riscossionee Banca Popolare di Bari ; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
è superfluo dare conto degli articolati motivi diricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso per tardività; la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione agli atti esecutivi, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva; l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioèa dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso r.g. n. 31604/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889;
Cass. 03/02/2015, n. 1892); avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il 18 febbraio 2020 e non notificata), il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto a mezzo PEC) il giorno 21 novembre 2020, irrimediabilmente scaduto (alla data del 21 ottobre 2020)il termine (c.d. lungo) di sei mesi per la proposizione dell’impugnazionestabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.,pur maggiorato della sospensione prevista (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) dalle disposizioni dettate per fronteggiare gli effetti dell’emergenza pandemica da COVID-19; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio dei soggetti intimati; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 31604/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così dec