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Decreto — n. 6404/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6404/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6404/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CRETO Ud. sul ricorso 796-2022 proposto da: CREVAL PIÙFACTOR SPA (già CLARIS FACTOR SPA), in persona del procuratore speciale STEFANO ZUCCHERATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA ( GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORINNA MESIRCA, ALDO LAGHI; - ricorrente- contro ASM ENERGIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore RICCARDO FORNARO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 2023 GRANZOTTO, che la rappresenta e difende unitamente 29 agli avvocati FRANCESCO ACCOMANDO GATTO, ETTORE BONACCORSI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3139/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2021;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 6404/2023 — snciv · Corte di Cassazione: R.G.N. 796/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori della società ricorrente Creval PiùFactor S.p.A., muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto è stato depositato unitamente all'accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente ASM Energia S.p.A.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel fallimento sospensione della procedura di fallimento liquidazione sommaria del fallimento condono delle spese procedurali sottrazione di energia opposizione tardiva
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Testo completo

CRETO Ud. sul ricorso 796-2022 proposto da: CREVAL PIÙFACTOR SPA (già CLARIS FACTOR SPA), in persona del procuratore speciale STEFANO ZUCCHERATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA ( GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORINNA MESIRCA, ALDO LAGHI; - ricorrente- contro ASM ENERGIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore RICCARDO FORNARO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 2023 GRANZOTTO, che la rappresenta e difende unitamente 29 agli avvocati FRANCESCO ACCOMANDO GATTO, ETTORE BONACCORSI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3139/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2021;

R.G.N. 796/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori della società ricorrente Creval PiùFactor S.p.A., muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto è stato depositato unitamente all'accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente ASM Energia S.p.A.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci gio Ila comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o lenza. Così deciso in Roma il giorno 28 DEPOSITATO IN