Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to incomplete motivation and failure to contest original claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared two reciprocal appeals inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's legal costs. The appellants argued for the revocation of a debt transfer based on insufficient consideration, but the Court found their arguments procedurally flawed. Specifically, the appeals were rejected because they omitted the respondent's original non-contested stance, failed to address the entire court's reasoning, and incorrectly identified necessary co-litigants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 336 n. 1 c.p.c.: Appeals are inadmissible if they omit the opposing party's original non-contested position or fail to cite the complete motivation of the lower court.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27579/2019 proposto da: Giulietti Paolo, elettivamente domiciliato in Roma Via Caio Mario 27 presso lo studio dell'avvocato Magni Francesco Alessandro che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carbonaro Maria Carmela; -ricorrente - contro Giulietti Simone, come di seguito rappresentato e difeso; - intimato - nonchè contro Parodi G.B. Srl, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Durelli Santo e Pesce Alfredo; -controricorrente - nonché sul ricorso successivo proposto da Giulietti Simone, elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio Mario 27, presso lo studio dell'avvocato Magni Francesco Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Carbonaro Luigi; -ricorrente- contro Giulietti Paolo, come sopra rappresentato e difeso; - intimato - nonchè contro Parodi G.B.
Srl, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Durelli Santo e Pesce Alfredo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1028/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti; FATTI DI CAUSA 1.Nel 2012 la Parodi G.B. s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova i fratelli Simone e Paolo Giulietti, esponendo che: -nell'ambito delia sua attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, era stata abituale fornitore di Simone Giulietti per consistenti quantitativi di merce;-nella primavera dell'anno 2007 aveva maturato una esposizione creditoria di circa 50.000,00, ragion per cui aveva preannunciato di voler agire giudizialmente, ma Simone Giulietti aveva chiesto di soprassedere promettendo che avrebbe provveduto a pagare il dovuto e Paolo Giulietti, fratello di Simone, era intervenuto nel perorare la situazione debitoria del fratello Simone; - essa società con raccomandata 11/07/07 aveva sollecitato il pagamento del credito maturato sino a quel momento, pari all'importo di C 50.267,57; -in data 31/07/09 Simone Giulietti aveva presentato un piano di rientro del debito, pari a quel momento a C 76-410,20 in linea capitale, rilasciando a garanzia effetto cambiario di euro 50.000,00; ma il piano di rientro non veniva successivamente rispettato; -essa società aveva avviato azione esecutiva nei confronti di Simone Giulietti poi rivelatasi infruttifera, ma nel 2009 era venuta a conoscenza che il giorno 11/07/07 Simone Giulietti aveva venduto al fratello Paolo, con atto a rogito Notaio Gallione, gli unici due suoi cespiti liberi da vincoli, segnatamente la quota di un sesto di un appartamento (sito in Genova Corso Alessandro De Stefani 7 interno 26) e l'intera proprietà di un box (sito nella stessa Via De Stefanis civico 51 rosso); con il detto atto le parti avevano indicato come prezzo di acquisto C 90.000,00, precisando le modalità di pagamento; -la cessione a Paolo Giulietti era dunque avvenuta quando essa società già vantava un credito nei confronti di Simone Giulietti di importo pari a C 50.267,57, debito di cui Paolo Giulietti era a conoscenza; - essa società con raccomandata 20/01/10 aveva significato a Paolo Giulietti come i suddetti atti, palesemente pregiudizievoli delle pretese creditorie, fossero suscettibili di revocatoria;- il giorno 14/06/10 le parti siglavano un accordo con piano di rientro, sottoscritto anche da Giulietti Paolo; - Simone Giulietti - dopo avere corrisposto ratei per complessivi C 3.600,00 - non versava più nulla, restando pertanto debitore di (C 76.410,20 - C 3.600,00 =) C 72.8 10,20 oltre accessori; -essa società con nota 2.4.12 aveva intimato a Simone Giulietti la risoluzione per inadempimento dell'accordo del 14/06/10.
Sulla base delle suddette circostanze la Parodi GB srl concludeva chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 11 luglio 2007, avente ad oggetto la quota di un sesto dell'appartamento e la piena proprietà del box. Con distinte comparse si costituivano in giudizio entrambi i convenuti opponendo la irrevocabilità dell'atto di compravendita del 11/07/07. In particolare, sostenevano che: -l'atto di compravendita non era stato stipulato con l'intenzione di sottrarre i beni, di cui sopra, alla garanzia dei creditori, ma, al fine di monetizzare una somma che consentisse di fare fronte agli svariati debiti contratti dal venditore Simone Giulietti (compreso quello nei confronti della Parodi, ma anche di altri soggetti, e, in particolare, della Banca Carige con la quale Simone Giulietti aveva contratto un mutuo: se Banca Carige avesse azionato il proprio credito, sottoponendo ad esecuzione forzata i beni, non sarebbe stato più possibile monetizzare nulla e pertanto non sarebbe stato possibile provvedere, neppure in parte, al pagamento degli altri debiti); -di detta operazione immobiliare erano stati informati i creditori, compresa la società Parodi.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società Parodi (che dichiarava di non essere stato messo a conoscenza della vendita degli immobili de quibus), nonché mediante audizione di due testi dedotti da parte convenuta. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3228/14 respingeva la domanda attrice.
2. Avverso tale decisione proponeva appello la società Parodi, insistendo nelle conclusioni rassegnate in primo grado ed articolando due motivi. In particolare, con il primo motivo la società appellante sosteneva che:
a) il Tribunale aveva posto a fondamento della reiezione della domanda di revocatoria il fatto che il corrispettivo della vendita (pari ad euro 90.000,00) era stato utilizzato in parte da Paolo Giulietti per il pagamento di debiti del fratello Simone Giulietti; la circostanza era dimostrata dai due pagamenti (uno verso tale Manconi, di euro 11.000,00, ed altro verso tale Bizzarro di euro 10.570,00), nonché a favore dello stesso I.r. della società (euro 9,088,37);
b) secondo il ragionamento del Tribunale, sarebbe sufficiente per respingere la revocatoria il fatto che, a fronte di un corrispettivo per la vendita dichiarato di euro 90.000,00, soltanto una quota pari a euro 30.658,37 (11.000,00 + 10.570,00 + 9.088,37) sia stata utilizzata per ripianare la posizione debitoria del Giulietti Simone, come pure sarebbe irrilevante il fatto che sia rimasto insoddisfatto il credito della Parodi (all'epoca della vendita pari a circa euro 50.000,00), che pure avrebbe potuto essere integralmente onorato con il residuo prezzo del ricavato della vendita pari a circa 59.341,63 (90.000,00 - 30.658,37);
c) il Tribunale aveva errato perché aveva considerato come scaduti e, ancor prima, come esistenti, i crediti dei Sig.ri Manconi e Bizzarro, laddove in base ai principi generali, la parte onerata dal provare i presupposti della irrevocabilità è colui che la irrevocabilità oppone;
d) perché il debito possa considerarsi scaduto ai fini delta irrevocabilità dell'atto, occorre che da parte del creditore (o dei creditori) sia stata effettuata una messa in mora ex art. 1219 c.c.;
e) i fratelli Giulietti non avevano provato né la sussistenza dei debiti presi in considerazione dal Tribunale né tantomeno la già intervenuta loro scadenza. Con il secondo motivo, la società appellante sosteneva che, in caso di accoglimento della domanda di revocatoria, la Corte avrebbe dovuto disporre la condanna dei fratelli Giulietti alla rifusione delle spese processuali, relative ad entrambi i gradi di giudizio, nonché alla restituzione delle somme loro corrisposte dalla Parodi GB Sri in esecuzione delia impugnata sentenza. Con separate comparse dal contenuto identico si costituivano entrambi i fratelli Giulietti, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondato l'appello, di cui chiedevano il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1028/2019, in accoglimento dell'appello formulato dalla società Parodi, dichiarava la inefficacia, nei confronti della società appellante, del menzionato atto di compravendita. 3.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con due distinti atti dal contenuto identico, i fratelli Giulietti. Ha resistito con un unico controricorso la società Parodi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.
Hanno depositato distinte memorie (dal contenuto sostanzialmente identico) entrambi i ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso proposto da Simone Giulietti al ricorso proposto da Paolo Giulietti, essendo quest'ultimo il primo in ordine di notifica.
2. Entrambi i ricorsi sono affidati a sette motiv, che, avendo identico contenuto, sono di seguito esaminati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo (dalla pag. 11 alla 17) i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cc. e degli artt. 115 e 116 cpc, nella parte in cui la corte territoriale, accogliendo il primo motivo di appello, ha ritenuto che «del corrispettivo pattuito per la vendita degli immobili solo l'importo di euro 30.000 circa risulta, in base all'istruttoria espletata (così come ricostruita nella sentenza appellata), essere stato destinato dall'acquirente al pagamento dei debiti del fratello venditore, a fronte di un credito nei confronti dell'attuale appellante (all'epoca della vendita) pari a circa euro 50.000»: nonché per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 comma 2 n. 4 cpc per motivazione carente, incomprensibile, fondata su elementi inconciliabili, perplessa, contraddittoria, apparente.
Sostengono che la corte territoriale, da un lato, è incorsa nella violazione degli artt. denunciati nella parte in cui ha ritenuto non provata l'avvenuta corresponsione a favore della Banca Carige delle somme di cui ai giroconti (pari ad euro 47.479, 79) e, dall'altra, è incorsa in vizio di motivazione nella parte in cui ha omesso di collegare il dato certo dell'esistenza del debito scaduto, documentato dal telegramma, prodotto sub 20 nel giudizio di primo grado, con l'avvenuto rientro dello stesso mediante i detti giroconti, ed ha affermato che soltanto una minima parte del ricavato del prezzo della vendita sarebbe stato impiegato per ripianare i debiti.2.2.Con il secondo motivo (dalla pag. 18 a 27) denunciano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2901 e 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che, essendo stato provato che soltanto alcuni debiti erano scaduti, «si deve ritenere che gli attuali appellati non abbiano assolto all'onere probatorio, sugli stessi gravante, che effettivamente l'atto di compravendita sia stato stipulato per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di debiti scaduti»; nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione tra le parti e comunque per vizio di motivazione, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che le deposizioni dei testi sarebbero state alquanto generiche (mentre a dire di parte ricorrente sarebbero state precise e circostanziate in punto di intervenuta scadenza dei debiti) e non ha correttamente esaminato il fatto che era stato pagato il debito di Simone Giulietti nei confronti della Banca Carige.
Sostengono che la Corte territoriale è incorsa nelle violazioni denunciate laddove ha ritenuto che soltanto una parte del ricavato della compravendita (cioè circa 30 mila euro) era risultata impiegata per pagare i debiti scaduti (riferendosi ai crediti della Parodi, nonché dei Signori Bizzarro e Manconi), senza considerare che a detta somma doveva aggiungersi anche la somma di euro 47.479, 79, pagata per l'appunto a Carige con i suddetti giroconti. 2.3. Con il terzo motivo (dalla pag. 27 a 32) denunciano violazione degli artt. 2901, 2697, 2727 e 2729 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del pregiudizio e tanto ha statuito sulla base di un'unica presunzione («lo stretto rapporto di parentela tra venditore e compratore costituisce sufficiente indizio presuntivo della consapevolezza in capo al venditore del pregiudizio arrecato ai creditori del fratello»), senza considerare che di essa era stata data la prova contraria a seguito dell'assunta prova testimoniale e senza considerare che, se gli immobili oggetto di compravendita tra i due fratelli fossero stati oggetto di espropriazione e fossero stati venduti all'asta, il ricavato sarebbe stato ancora inferiore ed i creditori ne avrebbero subito un danno maggiore; nonché la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cpc nella parte in cui la corte territoriale con motivazione carente ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento dell'azione revocatoria (e, in particolare, l'eventus damni ed il consilium fraudis), senza illustrare in motivazione le ragioni di tale asserita sussistenza. 2.4.
Con il quarto motivo (dalla pag. 33 a 36) denunciano violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., nonché la violazione degli artt.111 Cost. e 132 cpc; nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provato che la maggior parte del ricavato della vendita sia stata impiegata da Paolo Giulietti per pagare debiti per conto del fratello Simone. Ribadiscono che l'atto di compravendita aveva ad oggetto gli unici due cespiti di Simone Giulietti che erano liberi da vincoli, con la conseguenza che, vendendo gli stessi, sarebbe stato possibile ricavare una somma con cui andare a sanare, anche se non del tutto, le posizioni debitorie dello stesso Simone Giulietti anche nei confronti della società Parodi. 2.5.
Con il quinto motivo (dalla pag. 36 a 38) denunciano la violazione degli artt. 115 e 183 cpc e dell'art. 2901 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto tempestiva la contestazione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 n. 3 del giudizio di appello ed ha ritenuto non provata la scadenza dei debiti verso i Signori Manconi e Bizzarro, senza tener conto che il dato della intervenuta scadenza (oltre che non tempestivamente contestato) era pacifico tra le parti. 2.6. Con il sesto motivo (dalla pag. 39 a 41) denunciano violazione dell'art. 102 cpc, per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario, e/o la nullità della sentenza di appello nella parte in cui la corte territoriale non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuaria dei 4/6 dell'appartamento (e cioè della Signora Luciana Mannu, madre dei due ricorrenti), senza considerare che, ove la proprietà della quota del sesto, oggetto di revocatoria, fosse espropriata (e, quindi, passasse ad un soggetto estraneo), il valore intrinseco dell'usufrutto sarebbe inciso negativamente. 2.7.
Con il settimo motivo (pag. 41), articolato in via subordinata, denunciano infine la violazione degli artt. 91 e 92 cpc nella parte in cui la Corte territoriale ha posto a loro carico le spese legali relative ad entrambi i gradi di giudizio, nonché la restituzione di quanto corrisposto dalla società Parodi in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibile è il primo motivo. Quanto alla denuncia della violazione dell'art. 2697 c.c., essa non rispetta i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata, e ribaditi da Cass. n. 26769 del 2017, massimata: deduce la violazione della norma solo all'esito di una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti che si pone al di fuori dei limiti in cui la Corte di Cassazione, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., può controllare la ricostruzione e l'apprezzamento del fatto effettuata dal giudice di merito.
Anche la violazione dell'art. 2901 c.c. non è dedotta ammissibilmente, perché la si postula solo come risultato di quella rivalutazione e, dunque, né come violazione né come falsa applicazione. La violazione delle norme degli artt. 115 e 116 parimenti è dedotta inammissibilmente, cioè come la risultante della detta rivalutazione, e dunque, in violazione dei criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, ed in massima da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.
In fine la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 è dedotta inammissibilmente, perché (p.
17) si fonda sul fatto che, premesso che il ricavato della vendita è stato di complessive euro 90 mila, Simone Giulietti (venditore) avrebbe impiegato soltanto poco più di 30 mila euro per ripianare i debiti scaduti (verso Parodi, Manconi e Bizzarro), mentre alla suddetta somma la Corte territoriale avrebbe dovuto aggiungere anche gli oltre 47 mila euro che erano stati versati per ripianare i debiti nei confronti di Banca Carige, mentre la motivazione della sentenza impugnata si fonda anche su elementi diversi, e, precisamente:
a) sul fatto che la società Parodi aveva tempestivamente contestato che i pagamenti fossero relativi a debiti scaduti del venditore Simone Giulietti;
b) sul fatto che gli assegni prodotti non erano di per sé idonei a comprovare il pagamento di debiti scaduti; e, infine, c) sul fatto che anche il giroconto documentava soltanto il passaggio di denaro da un conto intestato a Giulietto Paolo ad un conto intestato a Giulietti Simone, ma non era stata depositata alcuna documentazione attestante l'effettivo utilizzo di detta somma a pagamento di debiti scaduti. 3.2. La medesima considerazione, svolta per il primo motivo, merita il secondo motivo quanto alla violazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., mentre la violazione del n. 5 dell'art. 360 non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass., Sez.
Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. 3.3. Anche il terzo motivo merita la stessa considerazione quanto alle norme già evocate nel primo e nel secondo, mentre la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018, in motivazione non massimata (vedi paragr. 4 e ss.), ma in realtà sollecitando rivalutazione della quaestio facti. 3.4. Pure il quarto motivo deduce inammissibilmente la violazione delle norme evocate nel primo. 3.5. Il quinto motivo è inammissibile, perché non considera l'intera motivazione resa dalla corte territoriale, dato che salta le ultime otto righe della pag. 4 e riproduce con interruzioni le prime sedici della pagina successiva, che precedono la frase censurata.
La mancata considerazione integrale della motivazione rende il motivo inammissibile perché esso non individua in modo completo la motivazione, che sul punto vorrebbe criticare. A ciò si aggiunge il rilievo che entrambi i ricorrenti omettono di evidenziare l'atteggiamento di non contestazione originaria, in violazione dell'art. 366 n. 6, ed anche quanto replicato dalla resistente. 3.6. Il sesto motivo è inammissibile in quanto omette di evidenziare come la posizione di preteso litisconsorte necessario della madre fosse emersa nel giudizio. Comunque, indica un litisconsorzio necessario inesistente, atteso che l'atto "revocando", cioè l'atto dispositivo oggetto della revocatoria, non vedeva come parte la madre. 3.7.
Il settimo motivo è un non motivo, postulando solo la caducazione della statuizione sulle spese, come eventuale effetto dell'accoglimento di alcuno dei motivi precedenti, cioè un effetto che sarebbe assicurato dal primo comma dell'art. 336 c.p.c.
4. Per tutte le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla società resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte: -riunisce il ricorso proposto da Simone Giulietti al ricorso proposto da Paolo Giulietti; - dichiara inammissibili i ricorsi così riuniti; - condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società resistente, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre, sempre a carico di ciascun ricorrente, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza