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Ordinanza — n. 6395/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy revocation of separation agreement asset transfers due to lack of creditor awareness proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6395/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected bankruptcy administrators' requests to revoke asset transfers made during a marital separation agreement. The administrators argued the transfers harmed creditors, but the court found the lower court correctly established the debtor's awareness of existing debts through factual findings. Consequently, the transfers were not deemed fraudulent, and the appeal was dismissed with costs awarded to the administrators.

Regesto Legislator

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Art. 1226 c.c.; Art. 123 c.c.: Transfers executed under a homologated separation agreement are not subject to revocation if the debtor's awareness of creditor harm is proven through factual findings regarding pre-existing debts.

Parole chiave

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bankruptcy revocation separation agreement asset transfers debtor awareness fraudulent conveyance homologated divorce burden of proof attribuzione dell'abitazione familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1226 c.c.
Art. 123 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
articolo 156 c.c
8.-Il secondo motivo del ricorso Santini denuncia violazione dell'articolo 156 c.c.
art. 2901 c.c

Giurisprudenza citata

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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 31354/2019 proposto da: Santini Francesco, Santini Marco, Santini Matteo, elettivamente domiciliati in Roma Via M. Prestinari, 13 presso lo studio dell'avvocato Gianni Saverio che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ciari Pier Luigi; -ricorrente - contro Lucchesi Laura; - intimata - nonché contro Fallimento della Società Autotrasporti Santini Sas di Marco Santini e C. in Liquidazione in persona del Curatore, Marco Santini, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Ricci Armani Elena; -controricorrente - ?spg,(5 nonchè da Lucchesi Laura, elettivamente domiciliata in Roma Via Celimontana 38 presso lo studio dell'avvocato Panariti Paolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Artini Stefano; -ricorrente - contro Santini Francesco, Santini Matteo; - intimati - nonchè contro Fallimento della Società Autotrasporti Santini Sas di Marco Santini e C. in Liquidazione in persona del Curatore, Marco Santini, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Ricci Armani Elena; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1723/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-Marco Santini e la coniuge Laura Lucchesi hanno proposto ricorso per separazione personale il 10 ottobre 2008, poi omologato dal Tribunale il 23.1.2009. In quell'accordo di separazione, i due coniugi hanno regolato le rispettive pretese attraverso la previsione di due atti di trasferimento: con uno, la Lucchesi avrebbe trasferito ai figli Matteo e Francesco la metà di un bene di sua proprietà, concedendo al marito Marco Santini l'usufrutto; per contro, quest'ultimo avrebbe trasferito la nuda proprietà di un suo immobile ai figli e concesso alla moglie l'usufrutto.

Erano inoltre previsti dei conguagli in denaro: in particolare il marito si impegnava a dare alla moglie 50 mila euro per le spese da questa sostenute per la ristrutturazione di uno dei due immobili. Il 12.1.2009, nelle more tra il deposito del ricorso e la sua omologazione, i due coniugi hanno provveduto, con atto notarile, ad adempiere a tali obbligazioni, stipulando due atti, denominati "donazione" con cui si attuava l'impegno assunto nel ricorso. Ne hanno dato atto alla udienza presidenziale, e poi l'accordo, come detto, è stato omologato dal Tribunale.

Successivamente alla separazione, con atto notarile del 14.1.2010, i due coniugi hanno conferito i beni oggetto delle due "donazioni" in un fondo patrimoniale. 2.- Il 2.11.2012 è stato dichiarato il fallimento della società Autotrasporti Santini sas di Marco Santini, ed il curatore, con citazione del 20.3.2013, ha chiesto la revocatoria, oppure in subordine la dichiarazione di simulazione, sia dei due atti di "donazione" che dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. 3.-Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda del Fallimento ed ha disposto la revocatoria dei due atti, con decisione confermata dalla Corte di Appello: i giudici di merito hanno ritenuto che, innanzitutto, gli atti erano posteriori al debito, che doveva farsi risalire a ben prima del fallimento, sin da quando il Santini aveva consapevolezza delle perdite di esercizio della società.

Inoltre, hanno osservato che i trasferimenti, del resto denominati "donazioni", erano atti a titolo gratuito e, come tali, sospetti di essere stati posti in essere proprio per sottrarre i beni alla garanzia del debito. 4.- Con separati ricorsi hanno impugnato per cassazione questa sentenza sia, da un lato, Matteo Santini ed i due figli Francesco e Matteo, sia, dall'altro, la moglie Laura Lucchesi. Matteo Santini ed i figli hanno proposto tre motivi di ricorso, illustrati da memoria, mentre la Lucchesi, propone cinque motivi, di cui gli ultimi due subordinati.

Il Fallimento ha depositato controricorso avverso entrambi i ricorsi e memoria. Considerato che 5.-Alcuni motivi del ricorso Santini coincidono sostanzialmente con tre dei motivi principali della Lucchesi, la quale come si è detto, formula altri due motivi subordinati. Si può dunque fare uno scrutinio unitario dei motivi comuni. 6.-Il Fallimento eccepisce che entrambi i ricorsi censurano soltanto i capi di sentenza che hanno disposto la revocatoria delle "donazioni", ma non quelli che hanno disposto altresì la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, rispetto ai quali dunque vi sarebbe acquiescenza.

L'eccezione è fondata. I motivi di ricorso infatti sono volti a sostenere che gli atti di "donazione" sono in realtà adempimenti degli obblighi assunti con la separazione, dunque non già rivolti ad eludere il debito. Non vi sono argomenti a sostegno della liceità invece del fondo patrimoniale. Ciò non toglie tuttavia che il ricorso mantenga utilità, in quanto si tratta di atti distinti che hanno effetti diversi. 7.-Con il primo motivo del ricorso Santini si fa valere violazione degli articoli 177, 1362, 1363 e 2901 c.c..La tesi sostenuta dai ricorrenti è che la Corte di Appello ha erroneamente qualificato gli atti di trasferimento come "donazioni", attenendosi alla intestazione formale di quegli atti, ma senza valutare l'insieme delle pattuizioni.

In altri termini, dal tenore della separazione, dai tempi in cui gli atti sono stati compiuti era evidente che essi costituivano adempimento degli obblighi assunti con la separazione: era dunque necessario interpretarli alla luce di quest'ultima ed essi sarebbero apparsi come atti di esecuzione di un impegno già preso. L'intento delle parti era in sostanza quello di sistemare definitivamente i rapporti patrimoniali a causa della separazione e senza previsione di un mantenimento nel tempo, anzi, in sostituzione di quest'ultimo, come del resto previsto dalla legge: nella separazione possono infatti prevedersi atti di trasferimento a favore di figli e coniuge allo scopo di sistemare la situazione preg ressa.

Questo motivo corrisponde al secondo motivo del ricorso Lucchesi. 8.-Il secondo motivo del ricorso Santini denuncia violazione dell'articolo 156 c.c. e replica gli argomenti del precedente: la Corte di Appello avrebbe erroneamente e senza adeguata motivazione affermato la sproporzione tra i trasferimenti e l'esigenza di mantenimento, senza tener conto che quest'ultimo deve misurarsi anche sul tenore di vita precedente. 8.1.- Questi due motivi corrispondono ai motivi su b) e c) del ricorso Lucchesi. 9.- Invece, il terzo motivo del ricorso Santini denuncia violazione degli articoli 2901 e 2697 c.c. Esso mira a contestare il requisito della consapevolezza della elusività degli atti di disposizione: i giudici di merito l'avrebbero dedotta dalla circostanza che, ben prima della separazione e degli atti connessi, la società aveva perdite di esercizio, che ovviamente dovevano essere note al suo amministratore nonché socio.

Così facendo, la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che la consapevolezza di trovarsi in stato di decozione non dipende solo dalle perdite, ma altresì dal patrimonio complessivo, che invece era superiore ai dati negativi e dunque dava certezza di solvibilità. La prova inoltre della dolosa preordinazione dell'atto ad eludere le ragioni del creditore competeva al Fallimento, che non l'ha fornita. Questo motivo del ricorso Santini corrisponde ai due motivi proposti in via subordinata da Lucchese, ossia sub d) e sub e). 10.- Inoltre, la Lucchese formula un primo motivo, di violazione degli articoli 177, 1362, 1363 e 2901 c.c. I giudici di merito hanno valorizzato, al fine di ritenere elusivi gli atti di disposizione, una dichiarazione contenuta nella separazione, secondo cui il bene che lei cedeva al marito era in realtà a lei solo fittiziamente intestato: da qui la conclusione che, non essendo suo, non lo ha trasferito realmente a corrispettivo del trasferimento in suo favore fattole dal marito.Secondo la ricorrente l'espressione andava letta nell'intero contesto dell'atto, da cui si deduceva chiaramente che quell'immobile era frutto del contributo economico della Lucchesi, per sminuire il quale il marito avrebbe dettato quella espressione. 10.1.- Vi sono dunque sostanzialmente due ordini di questioni da affrontare: la prima attiene alla revocabilità di trasferimenti effettuati "in occasione" di una separazione, o contestualmente alla stessa.

In secondo luogo, v'è la questione, risolta la prima, della ricorrenza in concreto dei presupposti della azione revocatoria. 11.- I due motivi del ricorso Santini, che come detto corrispondono ai motivi b) e c) del ricorso Lucchese, attengono alla prima delle due questioni e sono infondati, alla stregua di un principio di diritto consolidato , secondo il quale: «L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale» (Cass. 10443/ 2019; Cass. 8516/ 2006. Da segnalare pure Cass. 15169/ 2022 che ritiene aggredibili da parte dei terzi le disposizioni contenute nel divorzio, ancorché omologato definitivamente).

La decisione della Corte di appello di ritenere in tal modo soggetto a revocatoria l'atto di trasferimento posto in essere in esecuzione della separazione, rispetta tale orientamento. 12.- La seconda questione, posta con il terzo motivo del ricorso Santini, come già detto, contesta la consapevolezza di arrecare ed afferma che la prova di tale situazione gravava sul Fallimento che doveva dimostrarla attesa la posteriorità del credito rispetto al trasferimento. Questa ultima circostanza, ossia che era onere del Fallimento dimostrare la consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore, è allegata, come detto anche dalla ricorrente Lucchesi con gli ultimi tre, e subordinati, motivi di ricorso. 1-- Sostengono entrambi i ricorrenti che la Corte ha tratta indebitamente la prova della consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore- invertendo l'onere che spettava invece a quest'ultimo- da circostanze niente affatto provate o comunque emerse in giudizio.

Ma il motivo è inammissibile. Intanto, non v'è affermazione nella sentenza impugnata della circostanza che l'onere spetti a soggetto diverso da chi agisce in revocatoria: piuttosto, si assume che, in base agli elementi emersi ("dalla documentazione depositata"), e non conta chi li abbia allegati, risulta che il Santini, in quanto socio accomandatario, non poteva che sapere dei debiti della impresa. Ma, soprattutto la Corte accerta, con giudizio in fatto, che quei debiti erano già in essere quando i trasferimenti sono stati effettuati. Così che le censure sul punto mirano a promuovere una diversa valutazione dei fatti in quanto accertati dai giudici di merito, che, a fondamento della conclusione circa la consapevolezza dello stato debitorio, hanno addotto alcune precise circostanze (p.10) che qui non possono essere accertate nuovamente.

Tra l'altro, i giudici di secondo grado deducono quella consapevolezza dal tentativo di azzerare le perdite mediante fittizia rivalutazione dei cespiti, ed assumono che tale accertamento, fatto in primo grado, non è stato neanche specificamente contestato dagli appellanti (p. 10). Con la conseguenza che la conclusione circa la consapevolezza di arrecare danno al creditore è raggiunta mediante un accertamento in fatto, unitamente al dato della posteriorità del trasferimento rispetto al debito, adeguatamente motivato e qui non censurabile. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento della somma di 5500,00 euro di spese legali, oltre 200,00 euro di spese processuali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ent