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Ordinanza — n. 6334/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness because opposition to execution does not benefit from holiday term suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6334/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by three municipalities inadmissible due to procedural tardiness. The municipalities challenged a lower court ruling that had accepted Alessandro Fois's opposition to the execution of traffic violation penalties. The Court determined that because the lower courts qualified the request as an 'opposition to execution,' the statutory holiday term suspension did not apply, rendering the appeal filed in September 2020 untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: The appeal period for an opposition to execution is not suspended by holiday term suspensions, and an appeal filed after the deadline is inadmissible.

Parole chiave

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opposition to execution holiday term suspension procedural tardiness statutory deadline Cassation appeal infrazione al codice della strada abbandono del procedimento per infrazione stradale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
185): e l’impugnazione di una sentenza che abbia pronunciato su una domanda (qualificata di) opposizione all’esecuzione sfugge alla regola della sospensione feriale dei termini processuali; nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.12.2019; il termine ex art. 327 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
d.l. 18/20
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 615 c.p
art. 327 c.p
185): e l’impugnazione di una sentenza che abbia pronunciato su una domanda (qualificata di) opposizione all’esecuzione sfugge alla regola della sospensione feriale dei termini processuali; nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.12.2019; il termine ex art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 11/01/2012, n. 171
Cass. ord. 11/01/2012, n. 171; Cass.
Cass. ord. 05/01/2023, n. 185
171; Cass. ord. 05/01/2023, n. 185): e l’impugnazione di una sentenza che abbia pronunciato su una domanda (qualificata di) opposizione all’esecuzione sfugge alla regola della sospensione feriale dei termini processuali; nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.12.2019; il termine ex art.
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Testo completo

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24958/20 proposto da: -) Comune di Cascina; Comune di Santa Croce sull'Arno; Comune di Castelfranco di Sotto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Antonio Manzariin virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Fois Alessandro, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Massimiliano Passi in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Ministero dell’interno; Prefetture di Pistoia, Livorno, Prato, Pisa, Firenze; Comune di Pontassieve; Comune di San Miniato; Comune di Firenze; Comune di Empoli; Comune di Montecatini Terme; Comune di Orciano Pisano; Comune di Pontedera; Comune di Ponsacco; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Pisa 23 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; rilevato che Oggetto: inammissibilità i Comuni di Cascina, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto hanno impugnato per Cassazione la sentenza del Tribunale di Pisa 23 dicembre 2019 n. 1329, con la quale è stata accolta l’impugnazione proposta da Alessandro Fois avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Pontedera aveva rigettato l’opposizione da quello proposta avverso 23 verbali di contestazione di altrettante infrazioni al codice della strada; ha resistito con controricorso Alessandro Fois; tutte le parti hanno depositato memoria; considerato che è superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività; il Tribunale, infatti, ha espressamente qualificato la domanda proposta da Alessandro Fois come “opposizione all'esecuzione” (pp. 2, 4 ed 8 della sentenza impugnata); anche il Giudice di pace aveva qualificato la domanda come “opposizione ex art. 615 c.p.c.”, né i ricorrenti contestano tale qualificazione; dunque sulla qualificazione della domanda si è formato il giudicato; ciò posto, rileva la Corte che il regime delle impugnazioni segue la qualificazione data alla domanda dal giudice che l’ha decisa ( ex multis :

Cass. ord. 11/01/2012, n. 171; Cass. ord. 05/01/2023, n. 185): e l’impugnazione di una sentenza che abbia pronunciato su una domanda (qualificata di) opposizione all’esecuzione sfugge alla regola della sospensione feriale dei termini processuali; nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.12.2019; il termine ex art. 327 c.p.c. sarebbe scaduto il 23.6.2020; per effetto della sospensione dei termini disposta dal d.l. 18/20 (64 giorni) quel termine fu differito al 26.8.2020; il ricorso è stato notificato il 25.9.2020; la tardività del ricorso assorbe le questioni inerenti la ritualità della notifica all’Avvocatura dello Stato; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.;e sono liquidate nel dispositivo; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i Comuni di Cascina, di Santa Croce sull'Arno e di Castelfranco di Sotto, in solido, alla rifusione in favore di Alessandro Fois delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del