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Ordinanza Interlocutoria — n. 6245/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower courts regarding lease indexation clause validity under TUF and TUB.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6245/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new docket because the Supreme Court's previous ruling on the specific indexation clause issue had not yet been published. The lower courts had previously ruled on the validity of the currency risk clause and usurious interest rates within a lease contract. Since the definitive interpretation of the clause's legal nature remains pending from the Supreme Court's Section of Unification, the current appeal cannot be decided on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.c.; Art. 394 c.p.c.: When a Supreme Court decision previously remitted for a new docket remains unpublished, the current appeal must also be remitted to a new docket to await the publication of the definitive ruling.

Parole chiave

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remittitur unpublished decision new docket lease contract indexation clause TUF provisions procedural remand banca industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
art. 1322 c.c
(incorporante la Beta Immobiliare), ha rigettato la domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi dell'intermediario finanziario, ritenendo applicabile il TUB, ma ha dichiarando la clausola di rischio cambio non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.
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Testo completo

NTERLOCUTORIA sul ricorso 7742/2018 proposto da: Hypo Alpe Adria Bank Spa in persona del Direttore Generale nonché procuratore ppeciale, elettivamente domiciliata in Roma Via di Ripetta 142 presso lo studio dell'avvocato Cattani Gianluca, rappresentata e difesa dall'avvocato Fruttarolo Stefano; -ricorrente - contro Saba Italia Sri; - intimata - nonché da Saba Italia Srl in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Boscolo Massimo; -ricorrente incidentale - contro 3( 6 Hypo Alpe Adria Bank Spa in persona del Direttore Generale nonchè Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via di Ripetta 142 presso lo studio dell'avvocato Cattani Gianluca, rappresentata e difesa dall'avvocato Fruttarolo Stefano; -controricorrente - avverso la sentenza n. 686/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 . dal cons. DANILO SESTINI;Rilevato che: la Beta Immobiliare s.p.a., che aveva stipulato con la Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto la costruzione di un immobile di tipo industriale, convenne in giudizio la concedente per sentir accertare la nullità della clausola di indicizzazione del canone collegato al "rischio cambio" (fra euro e yen giapponese e, successivamente, fra euro e franco svizzero), deducendo che la clausola di indicizzazione configurava uno strumento finanziario derivato soggetto alle disposizioni del TUF, che non erano state rispettate dalla Banca, e, comunque, integrava una clausola non meritevole di tutela; dedusse, altresì, la nullità della pattuizione di interessi moratori di natura usuraria e richiese la restituzione delle somme versate in adempimento delle pattuizioni invalide; la convenuta resistette alla domanda rilevando che il contratto era regolato dal TUB e contestando l'usurarietà degli interessi moratori, rispetto ai quali precisò che -comunque- non vi erano stati pagamenti a quel titolo; il Tribunale di Udine accolse parzialmente la domanda, ritenendo che rispetto alla clausola di indicizzazione al cambio, costituente uno strumento derivato autonomo e distinto dal contratto di leasing, fossero stati violati i doveri previsti dall'art. 21 TUF e condannando la banca al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, della somma di 248.358,28 euro, oltre accessori; rigettò le altre richieste e compensò le spese di lite; la Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul gravame principale della banca e su quello incidentale della Saba Italia s.r.l. (incorporante la Beta Immobiliare), ha rigettato la domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi dell'intermediario finanziario, ritenendo applicabile il TUB, ma ha dichiarando la clausola di rischio cambio non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e ha mantenuto ferma la condanna della banca al pagamento della somma stabilita dal primo giudice, ancorché a titolo restitutorio e non risarcitorio; ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata e ha compensato le spese processuali; ha proposto ricorso per cassazione la Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; la Saba Italia s.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; ad essi ha resistito la banca con controricorso; il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 22.1.2020; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: non risulta pubblicata, alla data odierna, la decisione delle Sezioni Unite sulle questioni ad essa rimesse con ordinanza interlocutoria n. 8603/2002, concernenti anche la natura e gli effetti della clausola di indicizzazione al cambio inserita in un contratto di leasing; risulta pertanto opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo Roma, 1.2.2023 D E POSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAR 2023 IL C