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Ordinanza Interlocutoria — n. 6242/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Civil Court orders integration of contradictory proceedings against insurance companies due to lack of notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6242/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible in the first instance because the contradictory proceedings were not fully established. The plaintiffs sought damages for hydrogeological damage, while the defendants included municipalities and insurance companies that had not been properly notified of the appeal. Consequently, the court ordered the integration of contradictory proceedings against the insurance companies and remitted the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the contradictory proceedings are not fully established, requiring the court to order the integration of contradictory proceedings against all interested parties before proceeding.

Parole chiave

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integration of contradictory proceedings lack of notification inadmissibility of appeal insurance company liability hydrogeological damage civil procedure code remittal for new hearing assicurazione contro i danni provocati dall'acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020
10-11-2022 -5- fissato per l'udienza pubblica del 10 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del di n.
Art. 331 cod. proc. civ.
art. 1982 c.c
eccepì, in via preliminare l'incompetenza del Tribunale, nel merito chiese l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1982 c.c.
art 2051 c.c
1562/17, respinse l'eccezione di incompetenza, dichiarò la responsabilità ex art 2051 c.c.
art. 331 cod. proc. civ
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Testo completo

nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22066/2020 proposto da: PERRA MARIA FRANCESCA, ROVELLI GIULIANO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Rodi 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINA CURZIO, ALESSANDRA RUGGIERO; - ricorrenti - contro COMUNE DI SOMMA LOMBARDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Fontanella Borghese 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VOLTAGGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO RIMOLDI; - controricorrente - nonché contro AMSC SPA; - intimata - nonchè da AMSC SPA, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia 86/90 presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CORAIN (R&P Legai) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO LAMBIASE; - ricorrente incidentale - contro PERRA MARIA FRANCESCA, ROVELLI GIULIANO; - intimati — avverso la sentenza n. 4664/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblic:a udienza del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto rimettersi la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -2- Unite Civili sul quesito di cui al § 8 delle predette conclusioni; in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Rilevato che: Giuliano e Davide Rovelli, Sureskumar Thirumal Kathiresan, MariaFrancesca Perra e Vinitha Angoda Liyanage convennero, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, il Comune di Somma Lombardo, in qualità di gestore del territorio e delle infrastrutture, e A.M.S.C.

S.p.a., in qualità digestore dell'acquedotto civico, al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che aveva coinvolto il compendio immobiliare di proprietà di Maria Francesca Perra e Giuliano Rovelli; si costituì in giudizio la A.M.S.C. S.p.a. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale in favore del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche; nel merito contestò la fondatezza della pretesa chiedendo di essere manlevata, in caso di soccombenza, dalla compagnia di assicurazioni Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a.; si costituì in giudizio anche il Comune di Somma Lombardo, che contestò quanto dedotto dagli attori e chiese di chiamare in causa la propria società assicuratrice, Italiana Assicurazioni S.p.a.; le società chiamate in causa si costituirono a loro volta in giudizio; in particolare, la Italiana Assicurazioni S.p.a. eccepì, in via preliminare l'incompetenza del Tribunale, nel merito chiese l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1982 c.c. e il rigetto delle domande avanzate ex adverso, e, in via subordinata, di limitare la Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -3- responsabilità nei limiti del massimale di polizza;

Arsicom Compagnia Assicurazioni S.p.a. formulò eccezione di incompetenza territoriale e chiese, nel merito, il rigetto della domanda ed in subordine che venisse dichiarata l'inefficacia della garanzia della polizza ex art.1982 c.c. e la limitazione della responsabilità civile nei limiti del massimale di C 250.000,00; il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1562/17, respinse l'eccezione di incompetenza, dichiarò la responsabilità ex art 2051 c.c. del Comune di Somma Lombardo e di A.M.S.C. S.p.a., in via solidale fra loro, per il danno occorso all'immobile di proprietà degli attori, accertò, altresì, l'efficacia e l'operatività dei contratti di assicurazione fatti valere dai convenuti e statuì che le compagnie assicuratrici chiamate in causa erano tenute a manlevare i rispettivi assicurati da quanto questi dovevano corrispondere in favore degli attori, per effetto della sentenza, nei limiti di ciascuna polizza; avverso tale decisione proposero appello Giuliano Rovelli, Davide Rovelli, Sureskumar Thirumal Kathiresan, Maria Francesca Perra e Vinitha Angoda Liyanage, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado sotto molteplici profili; per quel che rileva in questa sede, gli appellanti impugnarono la sentenza, tra l'altro, nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità del danno conseguente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti dai Rovelli per le abitazioni alternative ove la famiglia si era trasferita dopo il crollo dell'immobile; con separato atto propose impugnazione pure Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a.; gli appelli furono riuniti;

Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -4- si costituirono il Comune di Somma Lombardo, che chiese il rigetto dell'impugnazione, nonché A.M.S.C. S.p.a., che chiese il rigetto del gravame e propose, a sua volta, appello incidentale; la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4664/2019, accolse il ricordato motivo di appello avanzato dagli appellanti principali, condannando il Comune di Somma Lombardo e la A.M.S.C. al pagamento, in favore di Giuliano Rovelli, che aveva sopportato i relativi esborsi, comprensivi anche dell'importo di euro 2.160,00 relativo alla struttura B&B utilizzata dal 7.05.2012 al 2.06.2012, della somma complessiva di euro 30.160,00, oltre interessi e rivalutazione; accolse pure parzialmente l'appello proposto dai predetti appellanti con riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado operata dal Tribunale; confermò nel resto la decisione di primo grado; rigettò l'appello proposto da Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a.; rigettò l'appello incidentale proposto da A.M.S.C.

S.p.a. e regolò tra le parti le spese di quel grado; avverso tale pronuncia Giuliano Rovelli e Maria Francesca Perra hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di Somma Lombardo e la A.M.S.C. e quest'ultima ha proposto pure ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; in prossimità della camera di consiglio presso la Sesta gezione Civile- 3 i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie; con ordinanza interlocutoria del n. 915//22 del 13 gennaio 2022 la causa è stata rimessa all'udienza pubblica della Terza Sezione Civile;

Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -5- fissato per l'udienza pubblica del 10 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del di n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati proposto rituale e tempestiva richiesta di discussione orale; il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rimettersi la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili sul quesito di cui al § 8 delle predette conclusioni; in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; i ricorrenti hanno depositato "note d'udienza"; rilevato che: il contraddittorio non è integro, in difetto di notifica del ricorso nei confronti delle già indicate società assicuratrici, attinte da cause dipendenti; ritenuto che: debba, pertanto, essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti delle predette società assicuratrici,

P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Italiana Assicurazioni S.p.a. e di Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a., assegnando all'uopo ai ricorrenti il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -6- Così deciso in Roma, nella Camera di consigli