Italian court dismisses appeal as parties mutually withdrew the lawsuit under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. SACE SPA, the appellant, formally renounced the appeal against the Second Instance Court's judgment, while Lloyds Bank PLC accepted this withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for extinction were met under the Civil Procedure Code, rendering further adjudication unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When both parties mutually withdraw their claims or appeals, the court must declare the proceedings extinguished without addressing the merits of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 20826-2022 proposto da: SACE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore RODOLFO MANCINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato MARCO MACHETTA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro LLOYDS BANK PLC, già LLOYDS TSB BANK PLC, in persona del procuratore speciale MARK STUART DOLMAN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SISTI, che la rappresenta e difende; 2023 - controricorrente- 26 avverso la sentenza n. 3367/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2022;
R.G.N. 20826/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente SACE S.p.A., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto risulta, inoltre, sottoscritto per accettazione della rinuncia dal difensore della società controricorrente Lloyds Bank PLC; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza,7r , Così deciso in Roma il giorno Il P