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Decreto — n. 6111/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6111/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6111/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rem. DECRETO Rep. sul ricorso 3125-2021 proposto da: Co. LA VALLE MARIA (C.F. LVLMRA68D53D0860), RUSSO CONCETTA (C.F. RSSCCT47M44H825W), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato CARLA SCRIBANO AMBROSINI, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO LA VALLE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01736080787), in persona del Curatore GIOVANNI ARMONIOSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BALLETTA; 2023 con troricorrente e ricorrente incidentale - 25 nonchè contro REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del Presidente facente funzioni della Giunta Regionale ANTONINO SPIRLI', elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO ANTONIO FALDUTO; - controricorrente - nonchè contro LA VALLE DOMENICA; - intimata - avverso la sentenza n. 1478/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; 2_ R.G.N. 3125/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore delle Ricorrenti Maria La Valle e Concetta Russo, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale con contestuale accettazione della rinuncia dei ricorrenti principali, sottoscritto dal Curatore del Fallimento La Valle S.r.l. in liquidazione e dal difensore; rilevato che la controricorrente Regione Calabria ha depositato in atti dichiarazione di accettazione delle predette rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 6111/2023 — snciv · Corte di Cassazione: rem. DECRETO Rep. sul ricorso 3125-2021 proposto da: Co. LA VALLE MARIA (C.F. LVLMRA68D53D0860), RUSSO CONCETTA (C.F. RSSCCT47M44H825W), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato CARLA SCRIBANO AMBROSINI, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO LA VALLE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01736080787), in persona del Curatore GIOVANNI ARMONIOSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BALLETTA; 2023 con troricorrente e ricorrente incidentale - 25 nonchè contro REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del Presidente facente funzioni della Giunta Regionale ANTONINO SPIRLI', elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO ANTONIO FALDUTO; - controricorrente - nonchè contro LA VALLE DOMENICA; - intimata - avverso la sentenza n. 1478/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; 2_ R.G.N. 3125/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore delle Ricorrenti Maria La Valle e Concetta Russo, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale con contestuale accettazione della rinuncia dei ricorrenti principali, sottoscritto dal Curatore del Fallimento La Valle S.r.l. in liquidazione e dal difensore; rilevato che la controricorrente Regione Calabria ha depositato in atti dichiarazione di accettazione delle predette rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

Parole chiave

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desistenza dall'azione condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento declinatoria di competenza
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Testo completo

rem. DECRETO Rep. sul ricorso 3125-2021 proposto da: Co. LA VALLE MARIA (C.F. LVLMRA68D53D0860), RUSSO CONCETTA (C.F. RSSCCT47M44H825W), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato CARLA SCRIBANO AMBROSINI, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO LA VALLE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01736080787), in persona del Curatore GIOVANNI ARMONIOSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BALLETTA; 2023 con troricorrente e ricorrente incidentale - 25 nonchè contro REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del Presidente facente funzioni della Giunta Regionale ANTONINO SPIRLI', elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO ANTONIO FALDUTO; - controricorrente - nonchè contro LA VALLE DOMENICA; - intimata - avverso la sentenza n. 1478/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; 2_ R.G.N. 3125/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore delle Ricorrenti Maria La Valle e Concetta Russo, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale con contestuale accettazione della rinuncia dei ricorrenti principali, sottoscritto dal Curatore del Fallimento La Valle S.r.l. in liquidazione e dal difensore; rilevato che la controricorrente Regione Calabria ha depositato in atti dichiarazione di accettazione delle predette rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori de I parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci gior a comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o d za. Così deciso in Roma il giorno •