Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the plaintiff's formal withdrawal. The Azienda Sanitaria Locale Roma 5 voluntarily withdrew its appeal against Nomentana Hospital S.R.L., citing the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further action was necessary and the case was closed without an award of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's voluntary withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, rendering the appeal inadmissible and obviating any need for a judgment on the merits or the allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO uu. sul ricorso 19845-2021 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 5, C.F. 04733471009, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore GIORGIO GIULIO SANTONOCITO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA 61, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA VERGARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO VERGARI; - ricorrente - contro NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. (già CENTRO DI SANITA' SPA in Liquidazione), C.E. 12153271007, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 2023 rappresentate pro tempore DESIDERATA BERLOCO, 24 elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MELLARO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3173/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2021;
R.G.N. 19845/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori della ricorrente Azienda Sanitaria Locale Roma 5, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto è stato depositato unitamente all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Nomentana Hospital S.r.l.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. , Così deciso