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Ordinanza — n. 6078/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness because the case was an opposition to execution, not a standard appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6078/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the filing deadline. The appellant argued violations of civil procedure codes regarding debt relations, but the Court found the lower court correctly classified the case as an opposition to execution rather than a standard appeal. Consequently, the appeal was time-barred because the relevant procedural suspension did not apply to this specific type of procedural act.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 19 legge regionale Sicilia n. 9/2010: An appeal against an opposition to execution is subject to standard time limits and does not benefit from the suspension of terms applicable to ordinary appeals.

Parole chiave

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opposition to execution tardiness of appeal suspension of terms procedural classification Cassation inadmissibility revoca del credito al consumo liquidazione del fallimento ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 183 comma 7 c.p.c.
Art. 187 c.p.c.
Art. 19 legge regionale Sicilia n. 9/2010
nonché dell’art. 19 legge regionale Sicilia n. 9/2010 e degli artt.
Art. 2 ordinanza presidenziale Regione Sicilia 8/rif.
Art. 3 ordinanza presidenziale Regione Sicilia 8/rif.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ambrosi lunedì 16settembre 2020 e il gravame è invece stato no tificato il 5 ottobre2020; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24/03/2017, n. 7706
ad esempio, Cass., 24/03/2017, n. 7706); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26103/2020 R.G., proposto da CALABRESE EUROTEC S.r.l., rappresentato e difeso dall ’ avv. Serafino Campagna, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - nei confronti di COMUNE DI CIMINNA, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Pellegrino, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Susanna Mazzà, in Roma, via Tommaso Gulli n. 11; -controricorrente - C.C. 10.01.2023 n. R.G. 26103/2020 Pres.

F. De Stefano Est. I. Ambrosi nonché nei confrontidi CO.IN.R.E.S. (Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia Servizi ATO PA4)in liquidazione -intimato - avverso la sentenza n. 23 /20 20 del Tribunale di Termini Imere se , depositata il10.01.2020 ; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che il Comune di Ciminna ha proposto opposizione, quale terzo pignorato, avverso l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione in data 23 luglio 2017 in esito a pignoramento presso terzi effettuato da Calabrese Eurotec s.r.l. contro il Consorzio CO.IN.R.E.S. (Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia Servizi ATO PA4), rilevando la sussistenza di un credito utilmente assegnabile da parte del debitore principale; l’opposizione è stata accolta dal Tribunaledi termini Imerese con sentenza n. 23/2020 in base ad analisi della legislazione regionale sulla messa in liquidazione dei Consorzi rifiuti dello stesso tipo del debitore principale e sull’istituzione di gestioni liquidatorie, con esclusione, quindi, della persistenza dei rapporti di debito - credito del Comune verso il Consorzio e consegue n te annullamento dell ’ ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione in data 23 luglio 2017, limitatamente alla posizione del Comune opponente; avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la società CALABRESE EUROTEC S.R.L. illustrato da due motivi; ha resistito con controricorso il Comune di CIMINNA e,sebbene C.C. 10.01.2023 n. R.G. 26103/2020 Pres.

F. De Stefano Est. I. Ambrosi intimato, il Consorzio non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che con il primo motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 comma 7 e 187 c.p.c. nonché dell’art. 19 legge regionale Sicilia n. 9/2010 e degli artt. 2 e 3 dell’ordinanza presidenziale – Regione Sici l ia – 8/rif. del 27/09/2013, relativamente alla sussistenza del rapporto di debito credito tra il debitore ed il terzo pignorato; con il secondo motivo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla documentazione prodotta riguardo il rapporto tra debitore e terzo; dei motivi è superflua l’illustrazione e la disamina, poiché il ricorso è inammissibile per tardività; il giudice di merito ha qualificato espressamente la domanda in termini di opposizione esecutiva, specificando che il Comune, odie rno controricorrente, aveva iscritto l ’ originaria causa di opposizione per contrastare l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione; più precisamente, si trattava di opposizione agli atti, proposta avverso ordinanza di assegnazione all ’ esito di un pignoramento presso terzi (v. ad esempio, Cass., 24/03/2017, n. 7706); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d. sospensione feriale dei termini; ne discende quindiche il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata il 10 gennaio 2020, e non notificata, il termine – anche considerata la maggiorazione sulla base della sospensione pandemica – scadeva C.C. 10.01.2023 n. R.G. 26103/2020 Pres.

F. De Stefano Est. I. Ambrosi lunedì 16settembre 2020 e il gravame è invece stato no tificato il 5 ottobre2020; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.

Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 8.700,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del