Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding bank draft and invoice evidence validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the appellate court's reasoning on the validity of bank drafts and invoices. The appellant argued that the disavowal of delivery notes was generic and that invoices were not properly accounted for, but omitted to contest the core finding that the bank drafts constituted valid proof of the enforceable title. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 366(4) of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 4 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically impugn the main ratio decidendi of the appealed judgment, rendering the censure ineffective against the unchallenged grounds of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29117/2020 R.G., proposto da Oronzo D’AMICO,rappresentato e difeso dall’Avv. Fernando Palermo, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luigi Montagnaro, in Roma, via Leone IV n. 57; -ricorrente - nei confronti di EDIF S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Massarelli , giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Antonio Mancini, in Roma, via della Consultan. 50; -controricorrente - C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29117/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi avversola sentenza n. 1030/2020 del Tribunale di Brindisi , depositata il7.09.2020, notificata il 14.10.2020 . Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. Fatti di causa 1. EDIF s.p.a . ha intimato precetto a Oronzo D ’ Amico per il pagamento dell’importo portato da un assegno bancario n. 0033385695 tratto su Banco Popolare Pugliese per l’importo di Euro 2000,00, emesso da D ’ Amico in favore di EDIF s.p.a. e andato protestato; di conseguenza, EDIF ha proceduto al pignoramento mobiliare ai danni di D’AMICO.
Questi ha proposto opposizione con ricorso del 2009 contestando l’esistenza del credito. 2.L’opposizione è stata accolta dal Giudice di pace di Francavilla Fontana che dichiarava l’inesistenza del credito, con compensazione delle spese tra le parti. 3.Avverso la sentenza del Giudice di pace ha proposto gravame EDIF s.p.a. dinanzi il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice di appello, che , in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l’opposizione di D’Amico e concesso termine a EDIF s.p.a. per la riassunzione ed il riavvio della procedura esecutiva mobiliare rimasta sospesa, con condanna di D’Amico alle spese processuali. 4.Il D’Amico ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi.Ha resistito con controricorso EDIF s.p.a..
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, oltre la falsa C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29117/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi applicazione dell’art. 216c.p.c. in considerazione del fatto che il giudice di appello ha ritenuto generico, inammissibile ed irrituale il disconoscimento dallo stesso effettuato delle bolle di accompagnamento de lle fatture ; in proposito, contesta quanto affermato dal giudice di appello e richiama precedenti di questa Corte a conforto della propria prospettazione e ribadisce che il disconoscimento non è stato generico, né inammissibile, né irrituale o intempestivo, ma avvenuto appena prodotte le bolle di consegna.
2. Con il secondo motivo d enuncia l ’ omess o esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla circostanza che le fatture per le forniture EDIF, non erano immediate ma differite , i.e. rinviavano ad un momento ulteriore la consegna della merce, tanto è che non erano state sottoscritte dal ricorrente destinatario. Sostiene che come già evidenziato in prime cure, lebolle di accompagnamento indicate specificatamente in ricorso recavano firme disconosciute e palesemente apocrifee contesta che sul punto il giudice di appello nulla abbia motivato in proposito né indicato il tipo di fatture esaminate.
3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta l ’ iniquità della condanna alle spese del giudiziodi appello. 4.Va osservato in via gene rale che il ricorrente sia con il primo che con il secondo motivo d i ricorso, che possono esser congiuntamenteesaminati per ragioni di logica connessione, si duole di quanto affermato dal giudice di appello in relazione sia all’invocato disconoscimento delle bolle di accompagnamento relative alle fatture, ritenuto generico, inammissibile ed irrituale, sia del fatto che non si sarebbe tenuto conto della natura differita delle fatture medesime .
Tuttavia, egli omette di contrastarela ratio decidendi principa le con cui il giudice di appello haritenuto , per un verso , che gli assegni bancari emessi dall’odierno ricorrente costituissero valida prova del C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29117/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi fondamentodel titolo esecutivo azionato dalla odierna resistente (pag. 4 della sentenza impugnata) e, per l ’ altro verso, che le medesime fatture avessero ricevuto rituale contabilizzazione nelle scritture contabili autenticate esibite e prodotte da parte di quest’ultima, quale creditrice(pag. 5 della sentenza impugnata ) .
È dunque evidente che senza l’impugnazione di tale principale e articolata ratio decidendi, la sentenza non potrebbeessere utilmente cassata, in quanto le censure formulate non sono in grado di incidere su quelle ragioni – non censurate – della sentenz a impugnata, onde quest ’ ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di esse. Imotivi proposti difettano, pertanto, del requisito della specificità imposto dall’art. 366 n. 4 c.p.c.a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. 5.Inammissibile , infine, anche il terzo motivo di ricorso perch é “non motivo”con cui si lamenta la statuizione di condanna alle spese del grado di appello e non involge alcunvizio della sentenza medesima (tutte in motivazione:
Cass., ord 34922/22; Cass., Sez. U., 25573/20; Cass., ord 26959/17). 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29117/2020 Pres.
F. De Stefano Est. I. Ambrosi controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma de