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Ordinanza — n. 6062/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses architect's appeal against architect's liability judgment for sports facility design defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6062/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the architect's cassation appeal against a second-instance ruling that held her liable for damages due to design defects in a sports facility. The lower court found the architect responsible for incomplete work and ordered payment of €15,000 plus costs. The Supreme Court determined all of the architect's legal grounds for overturning the decision were unfounded or inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The Court dismisses a cassation appeal when the lower court's reasoning is coherent and the application of law is correct, rejecting arguments based on procedural errors or improper cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal architect liability design defects cost allocation procedural error civil liability sports facility responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’ art. 360, comma 1 n.
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Premesse deduzioni sull ’ ammissibilità del ricorso [rubricate sub 1)], con il primomotivo [rubricato sub 2) ] viene denunciato « error in procedendo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n.4 cod.
art. 115 cod. proc. civ
Con il secondo motivo [rubricato sub 3 ) ] viene denunciato «error in iudicando -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.e dell’art.
art. 2697 cod. civ
civ.e dell’art. 2697 cod. civ.
art. 1226 cod. civ
La censura di violazione dell’art. 1226 cod. civ.
art. 1227 cod. civ
6.1.il motivo in esame non presenta il carattere di perplessità del precedente in quanto è volto chiaramente a dedurre la violazione di entrambe le regole contenute nell’art. 1227 cod. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 13/11/2019, n. 29424
Cass. 27/11/2020, n. 27131
Cass. 27/11/2020, n. 27131).
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28827/2020 R.G., proposto da Elisabetta CICERCHIA; elettivamente domiciliata in Roma, Largo A. Ponchielli n. 6, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Pazzaglia ( ), che la rappresenta e difende, in virtù diprocura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI VICOVARO, in persona del Sindaco pro tempore ; elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo Studio dell’Avvocato Silvio Crapolicchio ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine de l controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4772 /20 19 del la C ORTE d ’ A PPELLO di R OMA , pubblicatail giorno 11 luglio 2019;

A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dalConsigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2009, il Comune di Vicovaro convenne in giudizio l’architetta Elisabetta Cicerchia, chiedendone la condannaal risarcimento del danno da inadempimento dell’incarico conferitole con determinazione n. 93 del 7 novembre 2005, concernente i lavori di completamento dell’impianto sportivo denominato “Tancredi Berenghi”.

La domandafu rigettata dal Tribunale di Tivoli con sentenza del 9 febbraio 2015, con compensazione delle spese. 2.In parziale accoglimento del gravame principale proposto dal Comune di Vicovaro (con assorbimento di quello incidentale proposto dalla professionista in ordine alla statuizione di compensazione delle spese) e in riforma della sentenza di prime cure, la Corte d’appello di Roma, con sentenza 11 luglio 2019, n. 4772, ha accertato la responsabilità della professionista nell ’ esecuzione dell ’ incarico di progettista e direttore dei lavori di cui alla determinazione n. 93 del 7 novembre 2005del Comune appellante, con condanna della stessa al pagamento in favore dell’ente della somma di Euro 15.000,00 con interessi a decorrere della sentenza sino al saldo e spese dell’intero. 3.Avverso la sentenza d’appello, l’architetta Elisabetta Cicerchia ha proposto ricorso per cassazione sulla base dinove motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di Vicovaro. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani 1. Premesse deduzioni sull ’ ammissibilità del ricorso [rubricate sub 1)], con il primomotivo [rubricato sub 2) ] viene denunciato « error in procedendo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ.e dell’art. 111, sesto comma, Cost. in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.(nullità della sentenza)».

La ricorrente individua un vizio radicale nella motivazione della sentenza impugnata – in termini di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonché di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile – per avere la Corte di merito proceduto alla liquidazione equitativa del pregiudizio da ritardo (sul rilievo che costituirebbe «fatto notorio che il trascorrere del tempo cagiona danni per la variazione in aumento dei costidelle opere edili e dei materiali occorrenti»), non ostante l’affermata «mancanza del danno per maggiori spese alla luce delle chiarissime deduzioni tecniche fatte dal CTU» e non ostante il rilievo circa il «difetto di prove specifiche sul danno concretamente subìto». 1.1.Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, in riforma della sentenza di prime cure, ha basato l’accoglimento della domanda risarcitoria del Comune di Vicovaro sui seguenti rilievi: a)in primo luogo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, doveva escludersi la sussistenza del fatto colposo della pubblica amministrazione creditrice quale fatto concorrente nella determinazione dell’evento dannoso conseguito all’inadempimento della professionista incaricata della progettazione e della direzione dei lavori di completamento dell’impianto sportivo; ciò, in quanto veniva in considerazione, nella fattispecie, un contratto d’opera stipulato con un professionista esterno alla struttura dell’amministrazione, il quale aveva assunto la piena responsabilità in ordine all’eventuale non A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres.

F. De Stefano Est. P. Spaziani conformità del progetto alle regole tecniche e giuridiche e in ordine al mancato rispetto delle corrette modalità esecutive dell’opera, senza che assumessero alcun rilievo, in senso contrario, le verifiche di competenza del responsabile del procedimento in base alla normativa sugli appalti pubblici, aventi carattere meramente formale; pertanto, una volta accertato che vi erano stati errori progettuali del professionista e che tali errori avevano determinato la necessità di apportare specifiche varianti all’opera in corso di esecuzione, con ritardi e ridimensionamento della stessa, essi andavano imputati unicamente al contegno inadempiente dell’architetta Cicerchia;

b) in secondo luogo, con riferimento alle conseguenze dannose risarcibili, doveva peraltro escludersi che i predetti errori progettuali avessero comportato maggiori spese alla luce di quanto rilevato dalla CTU, nonché dello stesso contenuto di un ordine di servizio comunale, ove si era dato atto che, non ostante l’errore del progettista, restava «invariato l’importo dell’appalto già approvato»; tale specifica voce di pregiudizio non poteva dunque essere liquidata; c)in terzo luogo, sempre in relazione alle conseguenze dannose risarcibili, doveva invece ritenersi sussistente il pregiudizio per il ritardo nel completamento delle opere, equitativamente liquidabile nella somma di Euro 15.000, in considerazione della circostanza, da reputarsi notoria, che «il trascorrere del tempo cagiona danni per la variazione in aumento dei costi delle opere edili e dei materiali occorrenti».

Avuto riguardo ai rilievi che scandiscono i vari passaggi della motivazione della sentenza impugnata, deve escludersi che essa presenti i gravi vizi denunciati con il motivo di ricorso in esame; perfettamente e reciprocamente coerenti appaiono, infatti, le diverse statuizioni della Corte di merito, la quale, dopo avere reputato A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani ascrivibile il danno-evento (che nelle obbligazioni professionali conserva la sua identificabilità quale specifico requisito costitutivo della fattispecie di responsabilità contrattuale, distinto dall’inadempimento) all’esclusiva condotta inadempiente della debitrice, ha peraltro ritenuto, con riferimento ai danni-conseguenze, che dovesse essere escluso il pregiudizio da maggiori spese, mentre dovesse ritenersi provato, nella sua esistenza (e potesse dunque liquidarsene l’ammontare in via equitativa), quello da ritardo.

Il primo motivo del ricorso va pertanto rigettato.

2. Con il secondo motivo [rubricato sub 3 ) ] viene denunciato «error in iudicando -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.». La ricorrente censura la sentenza impugnata nella specifica parte in cui ha ritenuto provato il pregiudizio derivante dal ritardo nel completamento dell’opera pubblica, in base al rilievo che costituirebbe «fatto notorio che il trascorrere del tempo cagiona danni per la variazione in aumento dei costi delle opere edili e dei materiali occorrenti».

Sostiene che, ai sensi dell’art.115, secondo comma, cod. proc. civ., la nozione di fatto notorio sarebbe circoscritta ai soli fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili e incontestabili, sicché resterebbero estranee a tale nozione le cognizioni afferenti ai costi delle opere, la cui variabilitànel corso del tempo, diversamente da quanto reputato dal giudice di appello, non sarebbe una certezza ma una mera eventualità e potrebbe manifestarsi sia nel senso dell’aumento che nel senso della riduzione. 2.1.Il motivo è inammissibile.

A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani Per un verso, esso, ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizione dell’onere della prova, nella sostanza non contesta che la Corte di appello abbia attribuito tale onere ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto potrebbe ravvisarsi la violazione dell’art. 2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), ma critica, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice del merito ha compiuto delle risultanze istruttorie; apprezzamento che, in quanto debitamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Per altro verso, con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. , il motivo in esame assume che il fatto considerato come notorio dal giudice di merito non risponde al vero, così indebitamente formulando una censura che avrebbe potuto essere avanzata solo attraverso il rimedio revocatorio, non anche con il ricorso per cassazione (Cass.18/07/2005, n.11643; Cass. 22/05/2019, n. 13715) . 3.Con il terzo motivo [rubricato sub 4) ] viene denunciato «error in iudicando - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 cod. civ.ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.».

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe proceduto alla liquidazione equitativa del danno determinato dal ritardo nel completamento dell’opera pubblica, senza che ne ricorressero i presupposti, da identificarsi, oltre che nella prova della sussistenza del danno medesimo, anche nell’impossibilità o nella particolare difficoltà di dimostrarne il preciso ammontare. 3.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani È inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’art.2697 cod. civ.per le medesime ragioni già esposte nell’illustrazione dei profili di inammissibilità del motivo precedente.

È, invece, infondato nella parte in cui censura la legittimità della liquidazione equitativa, asseritamente compiuta in difetto dei suoi presupposti. Per un verso, infatti, va ribadito che la sentenza impugnata, se da un lato ha escluso la sussistenza del pregiudizio da maggiori spese, dall’altro lato ha, invece, ritenuto sussistente il pregiudizio da ritardo, sulla base del rilievo che la variazione in aumento dei costi delle opere edili e dei materiali costituirebbe fatto notorio. Per altro verso, una volta ritenuta dimostrata la sussistenza del danno, quanto al suo ammontare il giudice di appello ha rilevato la mancanza di «prove specifiche», anche in considerazione della circostanza che la stessa consulenza tecnica espletata non aveva fornito «alcun elemento utile in merito».

A fondamento del ricorso alla liquidazione equitativa, la Corte territoriale ha posto, dunque, oltre all’apprezzamento della raggiunta prova dell’andel lamentato pregiudizio da ritardo, anche quello sulla difficoltà della prova del quantum(apprezzamento il cui contenuto ha natura di giudizio di merito e resta insindacabile in sede di legittimità se debitamente motivato), desunto dalla considerazioneche neppure attraverso la CTU erano stati acquisiti elementi utili ai fini di quantificarne la concreta entità. La censura di violazione dell’art. 1226 cod. civ. (mentre non pertinente è il richiamo all’art.2056 cod. civ., versandosi in fattispecie di responsabilità contrattuale) è, dunque, infondata.

A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani 4. Con il quarto motivo [rubricato sub 5 ) ] viene denunciato «error in iudicando -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2236 e 1218 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.». La ricorrente censura la sentenza impugnata per averla ritenuta responsabile per «danno da ritardo» ed averla condannata al relativo risarcimento, sull’assunto che il “ritardo” nell’esecuzione dell’opera commissionata (asseritamente cagionato da un errore progettuale ed individuato nel periodo di durata della sospensione dei lavori tra il 22 novembre 2006 e il 23 ottobre 2007) avrebbe integrato «di per sé, e senza necessità di ulteriore indagine, un danno risarcibile». 4.1.Il motivo è inammissibile per genericità, atteso che la Corte di merito ha ritenuto provato il danno da ritardo in considerazione della circostanza, ritenuta notoria, che il trascorrere del tempo comporterebbe «la variazione in aumento dei costi delle opere edili e dei materiali occorrenti».

Per un verso, dunque, il motivo in esame trascura la ratio decidendidella ritenuta dimostrazione del danno da ritardo; per altro verso deve ribadirsi l’inammissibilità, per le ragioni già illustrate sub 2.1., della censura di non veridicità del fatto considerato dal giudice del merito come notorio. 5.Con il quinto motivo [rubricato sub 6)] viene denunciato «error in iudicando - violazione o falsa applicazione degli artt. 2236, 1218 e 1227 cod. civ. e della legge n. 109/94 e successive modificazioni in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.».

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe statuito in assenza di un nesso causale tra la condotta a lei addebitata (la commissione di un errore progettuale) e il preteso danno subito dall’ente (il pregiudizio derivante dal ritardo nell’esecuzione dei lavori). A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani Evidenzia che il giudice di primo grado aveva accertato che il lamentato pregiudizio per la ritardata ultimazione dei lavori era stato determinato anche dalla condotta omissiva del Comune, che non aveva svolto la dovuta attività di vigilanza e controllo nella fase esecutiva dell’opera, nonché dall’ulteriore ritardo con cui il Comune medesimo aveva proceduto alla revoca dell’incarico professionale.

Sostiene che l’accertamento del giudice di prime cure in ordine a tale condotta omissiva in fase esecutiva, non era stato censurato dal Comune con i motivi di appello, i quali erano stati circoscritti all’impugnazione dell’accertamento del fatto colposo concorrente posto in essere «nella fase antecedente e coeva alla progettazione »; parimenti, la sentenza della Corte territoriale, aveva preso in esame unicamente «la condotta dell’ente nella fase antecedete e coeva alla progettazione», senza entrare nel merito di quella tenuta «nella fase successiva, relativa all’esecuzione».

Conclude che, pertanto, le sarebbero state indebitamente imputate conseguenze non ascrivibili al suo inadempimento , ma causalmente ricollegabili all’omissione dell’ente, il quale avrebbe potuto evitarle usando l’ordinaria diligenza. 5.1.La censura in esame è inammissibile per difetto di specificità e tassatività, in quanto, nel richiamare l’art.1227 cod. civ., non precisa se venga dedotta la violazione del primo o del secondo comma di questa disposizione. Al riguardo giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. differisce da quella contenuta nel primo comma della medesima disposizione in quanto, mentre quest’ultima trova fondamento nel principio di stretta causalità materiale che impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di eventodannoso causalmente A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres.

F. De Stefano Est. P. Spaziani ascrivibile alla condotta colposa del creditore , la prima trova fondamento, oltre che nella dimensione della causalità giuridica , nel dovere di correttezza(inteso quale canone di lealtà e di salvaguardia dell’utilità della controparte) che impone al creditore medesimo di attivarsi, nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, per evitare l’aggravamentodelle conseguenze dannose esclusivamente imputabili, sotto il profilo causale, al fatto del debitore. In entrambe le regole giuoca un ruolo la colpa del creditore, ma, mentre nell’art. 1227, primo comma, cod. civ. , essa rileva come requisito legale della rilevanza causale del fatto posto in essere dal creditore medesimo, nel secondo comma della stessa disposizione la diligenza attiene al quomodo dell ’ esercizio di un dovere che trova invece il proprio fondamento e ipropri limiti nel dovere di correttezza o di buona fede, intesa in senso oggettivo.

Sotto il profilo processuale, la prima regola è soggetta all’applicazione officiosa da parte del giudice di merito (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, del danneggiato), mentre la seconda presuppone l’eccezione del debitore, da qualificarsi come eccezione in senso stretto (Cass. 25/05/2010, n. 12714; Cass. 02/03/2012, n. 3240; Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218). Tanto ricordato, va evidenziato che il motivo di ricorso in esame, nella parte in cui evoca un pregiudizio ascrivibile al concorrente fatto colposo omissivo del Comune, sembrerebbe dedurre la violazione dell’art. 1 227, primo comma, cod. civ. , mentre, nella parte in cui fa riferimento a ritardi che l’ente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, sembrerebbe denunciare la violazione del secondo comma dello stesso articolo.

A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani L’illustrazione del motivo, poi, si conclude con la trascrizione di entrambe le suddette regole senza precisare se il vizio denunciato concerna la violazione dell’una o dell’altra di esse o di entrambe. 5.2.A prescindere da tale assorbente ragione di inammissibilità, va, inoltre, rilevato che, ove pure ne fosse stata possibile la delibazione, il motivo in esame sarebbe comunque risultato infondato nel merito, in quanto il giudice di appello –con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione per ultra petizione , né di specifica idonea altra censura – ha motivatamente escluso la sussistenza dell’eventuale fatto colposo concorrente del Comune sotto ogni profilo e in quanto la ricorrente non ha dedotto di aver tempestivamente eccepito l’inosservanza da parte del creditore, del dovere di attivarsi per evitare l’aggravamento del danno. 6.Con il sesto motivo [rubricato sub 7 ) ] viene denunciato « error iudicando -falsa applicazione dell ’ art. 25 I comma, lett. D, L. 109 del 1994 (ora art. 132 comma 1 lett. C d. lgs. n. 163 del 2006) e degli artt. 47 e 48 del DPR n. 554/1999 nonché violazione degli artt. 1227 e 2236 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.

». Elisabetta Cicerchia censura la decisione della Corte d’appello anche nella parte in cui ha escluso la condotta colposa del Comune nella fase antecedente e coeva alla progettazione, riformando la contraria statuizione del Tribunale. Viene, dedotta, in particolare, la non correttezza, in iure, della statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che la normativa sugli appalti pubblici «prevede l’esame tecnico dei vari livelli di progettazione da parte del responsabile del procedimento, il quale procede alla verifica del progetto preliminare e alla validazione del progetto definitivo in termini essenzialmente formali» (sentenza impugnata,pag. 7).

A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani Ad avviso della ricorrente, infatti, l’organo della pubblica amministrazione non sarebbe chiamato dalla legge ad una verifica meramente formale ma alla valutazione ed approvazione, anche tecnica, del progetto, e dunque allo svolgimento di una funzione di validazione richiedente il possesso di adeguata professionalità, eventualmente da acquisire attraverso il supporto di organismi di controllo esterni all’ente. La sentenza impugnata, pertanto, nel ritenere che il conferimento dell’incarico professionale ad un libero professionista estraneo alla struttura dell’ente aveva sollevato quest’ultimo da ogni responsabilità, in ordine ai controlli e alle verifiche di competenza, avrebbe addebitato alla ricorrente anche le conseguenze dannose che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza e comunque avrebbe omesso di operare la riduzione del risarcimento con riguardo ai danni causalmente riconducibili al fatto colposo del creditore medesimo. 6.1.il motivo in esame non presenta il carattere di perplessità del precedente in quanto è volto chiaramente a dedurre la violazione di entrambe le regole contenute nell’art. 1227 cod. civ..

Peraltro, il motivo medesimo si palesa ugualmente inammissibile nella parte in cui lamenta l’addebito anche delle conseguenze dannose evitabili con il diligente esercizio del dovere di correttezza del creditore, atteso che non viene dedotto se tale eccezione fosse stata tempestivamente sollevata in sede di merito. Quanto, invece, alla censura della statuizione diretta ad escludere la sussistenza del fatto colposo concorrente del Comune, se ne deve rilevare l’infondatezza, dovendosi reputare corretta in iure la valutazione della Corte territoriale circa l’inesigibilità dalla pubblica amministrazione creditrice, tanto più in un’ipotesi – come quella per A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres.

F. De Stefano Est. P. Spaziani cui è causa – di presupposta non disponibilità di professionalità tecniche interne,dell’attribuzione di un ulteriore incarico ad un secondo professionista esterno, con funzioni di verifica e controllo dell’operato del primo libero professionista incaricato della progettazione e direzione esecutiva delle opere. Il motivo in esame, pertanto, va rigettato.

7. Con il settimo motivo [rubricato sub 8 ) ] viene denunciato «error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 13 comma1-quater DPR n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.». La ricorrente censura il capo della sentenza impugnata con cui è stata dichiarata tenuta, quale appellante incidentale, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sebbene il proprio gravame non fosse stato né dichiarato inammissibile né rigettato, bensì ritenuto assorbito. 7.1. Il motivo è inammissibile.

La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura di condanna - non riguardando l ’ oggetto del contendere tra le parti i n causa -bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (Cass. 13/ 11 / 2019, n. 29424;

Cass. 27/11/2020, n. 27131).

8. Con l’ottavo motivo[rubricato sub 9)] viene denunciato «error in iudicando –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.». A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani La ricorrente censurail capo della pronuncia impugnata con cui è stata condannata integralmente alle spese dei due gradi di giudizio, nonché a quelle di CTU, sebbene la domanda di controparte fosse stata accolta soltanto parzialmente. 8.1.Il motivo è infondato, atteso che la regolazione delle spese ha tenuto conto del complessivo esito della lite ed ha f a tto corretta applicazione del principio della soccombenza. 9.Con il nono motivo [rubricato sub 10)] viene denunciato «error iudicando – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.».

Elisabetta Cicerchia censura la statuizione con cui è stato ritenuto assorbito (per infondatezza) l’esame dell’appello incidentale da lei proposto, con cui era stato gravato il capo della sentenza di primo grado contenente la statuizione sulle spese. 9.1.Il motivo è infondato. Perfettamente conforme a diritto è, infatti, la statuizione di assorbimento dell ’ appello incidentale rivolto al capo della sentenza contenente la pronuncia di compensazione delle spese del primo grado di giudizio, avuto riguardo alla complessiva soccombenza dell’appellante.

D’altra parte, la stessa ricorrente osserva che la regolazione delle spese dei gradi di merito avrebbe potuto essere rinnovata solo in ipotesi di accoglimento del presente ricorso per cassazione che deve, invece, essererigettato per tutte le ragioni appena illustrate. 10.Il ricorso, inammissibili o infondati tutti i motivi, va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. Ai sensi dell ’ art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il A.C. 18.01.2023 n. R.G. 28827/2020 Pres. F. De Stefano Est. P. Spaziani versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.,Sez. Un., 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dellaparte controricorrente che si liquidano in