Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to describe first-instance proceedings under CPC Art. 366.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately describe the procedural history of the first-instance trial. The appellant argued for nullity based on procedural violations and omitted fact examination, but did not provide specific references to the trial minutes or the first-instance judgment as required by law. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 3 and n. 6 c.p.c.; An appeal is inadmissible if the appellant fails to describe the course of the first-instance proceedings or to specify the acts relied upon.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19118/2020 R.G. proposto da: Di Cesare Maria Vittoria, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Arte Antica di Di Cesare Maria Vittoria, elettivamente domiciliata in Roma Via Attilio Regolo 12/d presso lo studio dell'avvocato Castaldi Italo, rappresentata e difesa dall'avvocato Mangia Giovanni; -ricorrente - contro Andreelli Rossano, Condominio Cesare Lotoio; - intimati - oà_25 i5c3 nonchè contro Itas - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua di Assicurazioni, elettivamente domiciliata in Roma Via Francesco Borgatti 25 presso lo studio dell'avvocato Agostinelli Alessandro che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1783/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/1/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Con sentenza del 31 ottobre 2019 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato il gravame proposto da Maria Vittoria Di Cesare, in proprio e quale titolare della ditta individuale "Arte Antica di Di Cesare Maria Vittoria", avverso sentenza del 24 gennaio 2019 con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato una sua domanda risarcitoria per danni che le sarebbero derivati da infiltrazioni d'acqua, presentata nei confronti del suo locatore Rossano Andreelli, in relazione ad un immobile appunto da lei condotto per esercitarvi l'attività della sua ditta; in tale causa il locatore aveva chiamato il condominio, il quale a sua volta aveva chiamato la sua compagnia assicuratrice, Itas Mutua S.p.A.
Ha presentato ricorso, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria, Maria Vittoria Di Cesare. Si è difesa con controricorso Itas Mutua, mentre non si sono difesi gli ulteriori intimati. Considerato che:
1. Il primo motivo viene presentato in rubrica come denunciante "violazione di legge ex art. 360 n.3 c.p.c.". Rappresenta la ricorrente che come motivo d'appello aveva denunciato la nullità della sentenza di primo grado, perché questa avrebbe violato gli articoli 429 e 447 bis c.p.c.: la causa, invero, sarebbe stata di rito locatizio quando fu pronunciata la sentenza, ma nonostante ciò il dispositivo della sentenza non sarebbe stato letto in udienza, avendo il giudice trattenuto la causa ai sensi dell'articolo 281 quinquies c.p.c., così cagionando una nullità insanabile. La Corte d'appello non avrebbe invece dichiarato la nullità ritenendo non raggiungibile un diverso esito del giudizio.
2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. La corte territoriale avrebbe ritenuto necessaria la determinazione dei danni dei due episodi specifici avvenuti, ma non avrebbe tenuto conto del fatto che l'episodio derivante dal primo allagamento del 28 giugno 2011 "si evince dalla relazione del perito condominiale Cesare Lotoio"; a ciò si aggiunga che tali beni sarebbero stati "oggetto di preventivo" del Mobilificio d'Arte Colantonio s.a.s., prodotto in primo grado e poi confermato da Giorgio Colantonio, legale rappresentante della società suddetta, quale teste.
3. Il ricorso patisce una evidente inammissibilità in quanto non consente di far comprendere, né nella premessa né, se non in misura assai parziale, nella illustrazione dei due conseguenti motivi, come si svolse la vicenda processuale del giudizio di primo grado, in violazione di quel che è disposto nell'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. Ad abundantiam, si rileva che il primo motivo del ricorso incorre in violazione del n.6 dell'appena citato primo comma dell'articolo 366 c.p.c., in quanto non fornisce l'indicazione specifica degli atti su cui si basa, in particolare del verbale d'udienza e della sentenza di primo grado, non offrendone una riproduzione neppure indiretta, né un'adeguata localizzazione.
Né un'adeguata localizzazione è stata fornita per il secondo motivo del ricorso, che pure patisce, dunque, anche in questi termini l'inammissibilità. In conclusione, per le ragioni appena esposte e assorbito ogni altro profilo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 1200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste