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Ordinanza — n. 5960/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows insurance claim by interpreting 'loading/unloading' to include preparatory storage of rose seedlings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5960/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the insurance company's refusal to pay for destroyed rose seedlings by ruling that the policy covered them. The court found the seedlings were stored in a mobile structure awaiting transport, not merely in transit. Applying the principle of contra proferentem, the court held that 'loading and unloading' must include preparatory storage to align with the contract's object of securing large volumes of produce.

Regesto Legislator

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Art. 1369 c.c.; Art. 1370 c.c.: In insurance contracts, ambiguous clauses regarding 'loading and unloading' must be interpreted favorably to the insured when the contract's object necessitates preparatory storage operations.

Parole chiave

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insurance coverage interpretation loading and unloading clause contra proferentem principle preparatory storage operations unilateral contract clauses assicurazione per le perdite patrimoniali assicurazione contro i danni assicurazione contro l'inattività dell'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 1369 c.c.
Art. 1370 c.c.
Art. 11 General Conditions of Policy
articolo 1362 c.c
6.- Il terzo motivo denuncia, oltre che violazione dell'articolo 1362 c.c., altresì violazione dell'articolo 20 del DPR 131 del 1986, e dell'articolo 37 bis del DPR numero 600 del 1973.
art. 1369 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4451/2020 proposto da: Gruppo Padana Ortofloricoltura dei F.11i Gazzola SS - Società Agricola (già Gruppo Padana Ortofloricoltura dei F.11i Gazzola SS - Società Agricola di Giorgio e Paolo Gazzola), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Clitunno, 51 presso lo studio dell'avvocato Mazza Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Pistone Lorenzo; -ricorrente - contro Unipolsai Assicurazioni Spa, in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in Roma Via Cratilo di Atene 31, presso lo studio dell'avvocato Vizzone Domenico che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Locatelli Lorenzo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5049/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-La società "Gruppo Padana Ortofloricoltura dei fratelli Gazzola SS" si occupa della produzione e vendita di fiori.

A causa di un fulmine abbattutosi sul terreno della società sono andati distrutti 58 bancali di piantine di rose, che erano destinate ad un cliente tunisino: tali bancali si trovavano sotto una struttura mobile, costituita da pali e telo protettivo, in attesa di essere caricate per la spedizione al cliente. 2.-La società ha chiesto alla Unipol Sai, con cui aveva una polizza assicurativa, l'indennizzo per il danno subito, ma la società di assicurazione ha opposto rifiuto, inducendo la ortofrutticola a ricorrere in giudizio. La Unipol, nel costituirsi, ha poi eccepito, tra l'altro, l'esistenza di una coassicurazione con la Milano Assicurazioni, in base alla quale la Unipol stessa era tenuta al 58% dell'indennizzo ed il restante era a carico della Milano.

E' stato dunque integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultima. 3.-11 Tribunale di Treviso ha tuttavia rigettato la domanda sostenendo che la copertura assicurativa riguardava solo colture poste sotto le serre, e che i bancali erano ubicati in un luogo che tale non poteva considerarsi. Su appello della società ortofrutticola, questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Venezia. 4.-Avverso quest'ultima decisione la società ortofrutticola ricorre con tre motivi, di cui chiede il rigetto la Unipolsai, che ha notificato controricorso.

Sia il ricorrente che Unipol Sai hanno depositato memorie. Considerato che 5.- Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1369, 1370 del codice civile nonché dell'articolo 11 delle condizioni generali di polizza. La Corte d'appello ha escluso la copertura assicurativa per questo tipo di danno interpretando le condizioni di polizza nel senso che esse erano riferite alle colture che si trovavano sottostanti a determinate costruzioni, e queste ''',.^ 2 costruzioni erano costituite dalle serre, dal tunnel e dallo "ombrario", con la conseguenza che le merci depositate fuori da quelle strutture, in attesa di essere spedite al cliente, non dovevano ritenersi coperte dalla garanzia assicurativa.

La società ricorrente contesta questa interpretazione. Innanzitutto assume una violazione dell'articolo 1362 del codice civile, in base al quale doveva ritenersi evidente che l'oggetto dell'assicurazione, in entrambe le polizze, sia quella della Unipol Sai che quello della Milano, poi Aurora assicurazioni e poi anch'essa Unipol sai, era costituito dall'intero complesso di manufatti esistenti all'interno del recinto aziendale, oltre che dalle macchine, dalle attrezzature e dagli stessi vivai. Inoltre, il termine "coltura sottostante" alle strutture doveva intendersi come riferito alle colture oggetto di assicurazione e non già alla delimitazione territoriale della copertura.

La ricorrente assume altresì una violazione degli articoli 1366 e 1369 del codice civile in quanto assume come illogico, e comunque contrario a buona fede, che si sia fatta una distinzione tra colture esistenti in serra, coperte dalla polizza in quanto sottostanti ai fabbricati, e colture pure esse in serra, non coperte dalla polizza, in quanto non sottostanti a tali strutture al momento del sinistro, perché destinate ad essere spedite. Si denuncia poi violazione dell'articolo 1370 del codice civile in quanto si assume che, trattandosi comunque di clausole contrattuali dal significato dubbio, o comunque da una pluralità di significati, e trattandosi di clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia, nel dubbio, l'interpretazione dovrebbe essere contro il predisponente e non a suo favore. 6.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione sempre degli articoli 1362, 1363, 1366, 1370 nonché 1175 1375 del codice civile.

Si censura quella parte della sentenza che ha escluso che lo stoccaggio preliminare alla spedizione potesse rientrare nel concetto di operazioni di carico, che pure rientrano tra le condizioni di polizza come pacifico. In sostanza, la Corte d'appello ha ritenuto che per operazioni di carico si dovessero intendere quelle strettamente legate, per l'appunto, al carico e scarico della merce, e non andassero ricomprese invece le operazioni, per così dire, preliminari, costituite dal momentaneo stoccaggio della merce stessa, in attesa di essere caricata sui mezzi di spedizione.

Secondo la ricorrente questa interpretazione è contraria ai criteri di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., poiché, da un lato, viola il criterio del canone letterale, in quanto "operazione di carico" è espressione ampia, che non può essere limitata alla stretta attività di carico sui mezzi di spedizione, senza considerare lo stoccaggio preliminare, e, per altro verso, viola il canone di interpretazione sistematica, e comunque secondo buona fede, delle condizioni di polizza, in base alle quali l' espressione "operazioni di carico", se intesa restrittivamente, comporterebbe l'esclusione dalla polizza in tutti quei casi in cui l'operazione di carico richiede fasi ampie che impongono un preliminare stoccaggio. 6.- Il terzo motivo denuncia, oltre che violazione dell'articolo 1362 c.c., altresì violazione dell'articolo 20 del DPR 131 del 1986, e dell'articolo 37 bis del DPR numero 600 del 1973.

La Corte di appello ha escluso che il ricovero sotto il quale erano poste le piantine, in attesa di spedizione, potesse considerarsi alla stregua di una serra, secondo l'usuale definizione che, per l'appunto, di tale ricovero viene dato, in quanto si trattava di una struttura coperta da un telo e sorretta da alcuni paletti sotto la quale erano stati momentaneamente posti i bancali di rose in attesa di essere caricati per la spedizione. La ricorrente contesta questa definizione di serra, ricordando che la delibera regionale numero 172 del 2010 consente che le serre siano realizzate anche mediante strutture mobili, prive di fondamento e di fissaggio, per le quali non è prevista alcuna autorizzazione, come disposto dall'articolo 9 della legge regionale Veneto numero 19 del 1999.

Con ciò dimostrandosi che gli imprenditori agricoli possono realizzare anche serre mobili che hanno carattere di precarietà per scopi provvisori. 7.- Questi motivi possono esaminarsi insieme e sono fondati: in particolare lo è il secondo motivo, il cui accoglimento rende assorbiti il primo e il terzo, nei termini che seguono.Come è emerso dall'accertamento in fatto, la polizza di cui si discute, e che la controricorrente ha precisato essere quella in coassicurazione, recante numero 39067, copriva due tipi di evento:

a) quelli riguardanti le colture in essere, ossia poste entro le serre, i tunnel e gli "ombrari", e dunque relativamente agli eventi che potevano colpirle in questa loro collocazione;

b) quella serie di eventi che, invece, avrebbero potuto colpire le colture nella fase di spedizione. E' stato altresì accertato, in fatto e dunque qui va ritenuto come tale, che le piantine si trovarono sotto una copertura realizzata alla bisogna, in attesa di essere caricate sui mezzi di trasporto verso il cliente. Ciò posto, due regole ermeneutiche tra quelle che la società ricorrente ritiene essere state applicate erroneamente, vengono qui in considerazione, ed in particolare, la regola secondo cui nella ricerca della comune intenzione delle parti occorre interpretare le clausole contrattuali nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.), che significa tener conto della ragione pratica dell'accordo (Cass. 24699/ 2021;

Cass. 34795/ 2021), ed inoltre la regola per cui, nel dubbio, le clausole predisposte unilateralmente, ove di significato non univoco, vanno intese a favore della parte che le ha subite (art.1370 c.c.). La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di queste due criteri interpretativi nell' intendere quale fosse l'oggetto della copertura assicurativa delle merci in spedizione, in quanto ha limitato tale copertura soltanto alla fase strettamente necessaria al carico e allo scarico delle piantine, senza tener conto che, nella situazione descritta dalla clausola, possono rientrare anche le attività propedeutiche o strumentali al carico e allo scarico.

Il contenuto della clausola è riportato a pagina 23 del controricorso, ed è nel senso che "le merci e le colture si intendono assicurate anche su automezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, purché nell'ambito dell'area recintata del rischio in oggetto della presente polizza". In astratto potrebbero darsi di questa clausola due interpretazioni: una restrittiva, secondo la quale per operazioni di carico e scarico devono intendersi esclusivamente, per l'appunto, le operazioni in itinere ossia quelle volte a caricare e scaricare la merce sul e dal mezzo di trasporto; una interpretazione di più ampio significato, secondo cui invece le operazioni di carico e scarico comprendono altresì quelle propedeutiche a collocare la merce sui mezzi di trasporto, e segnatamente le operazioni di momentaneo deposito delle piantine prelevate dalle serre ed in attesa di essere prese in carico dal vettore.

La scelta tra l'una e l'altra interpretazione doveva essere guidata dal criterio ermeneutico indicato dall'articolo 1369 del codice civile, ossia dalla necessità di tener conto della natura e dell'oggetto del contratto: ed oggetto del contratto era naturalmente l'assicurazione di produzioni particolarmente rilevanti di piantine, insuscettibili di essere caricate e scaricate senza una preventiva sistemazione, o un preventivo stoccaggio, senza il quale le operazioni di carico e scarico non sarebbero state possibili. Nella fattispecie si trattava di 58 bancali, per un totale di 480.000 piantine per un peso complessivo di 19 tonnellate: circostanze dichiarata dalla ricorrente e non smentita dalle parti.

Evidente è allora che, tra le due possibili interpretazioni, quella più adeguata all'oggetto del contratto non poteva che essere la seconda, posto che limitare la copertura assicurativa alla mera operazione di carico e scarico significava non tener conto del fatto che per tale operazione era necessaria un'attività propedeutica di deposito, che dell'operazione di carico e scarico fa parte, e senza la quale era impossibile realizzare quest'ultima. Né può dirsi che l'interpretazione restrittiva, ossia quella che per operazione di carico e scarico intende esclusivamente il materiale collocamento della merce sul mezzo di trasporto, ed esclude dunque il deposito della merce finalizzata a consentire quel collocamento, è l'unica interpretazione possibile della clausola, tale da non potersi ingenerare dubbio alcuno sul suo significato.

In realtà, proprio alla luce dell'oggetto del contratto di assicurazione, che non riguardava una produzione ridotta di piantine, ma, come era nella consapevolezza delle parti, atteso anche l'ammontare del premio corrisposto, mirava a ad assicurare volumi notevoli di produzione, l'interpretazione estensiva ossia l'interpretazione secondo cui le operazioni di carico e scarico non potevano che comprendere altresì attività propedeutiche a collocare sui mezzi di trasporto quantità notevoli di prodotto, era una interpretazione assolutamente prospettabile, con la conseguenza di rendere dubbio il significato della clausola e legittimare l'applicazione del principio di cui all'articolo 1370 codice civile secondo cui in caso di dubbio del significato di clausole unilateralmente predisposte esse vanno intese a favore della parte che le ha subite.

Il ricorso va pertanto accolt