Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared case extinguished by plaintiff's voluntary renunciation of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The original dispute involved a leasing contract novation where the appellant argued for a different penalty rate and equitable reduction under civil code provisions. Since the appellant voluntarily renounced the appeal, the court accepted the counter-claim and terminated the proceedings without addressing the substantive legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant voluntarily renounces the appeal, thereby terminating the judicial process without a substantive ruling on the merits.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10301-2022 R.G. proposto da: BANCA PRIVATA LEASING S.p.A., in persona del procuratore, PAOLA RADEGHIERI, rappresentata e difesa dall’Avv. VITTORIO COLOMBA, elettivamente domiciliata in Roma, via Pomezia, n. 11, presso lo studio dell’Avv. RAFFAELE MASSIMILIANO GRASSIA; –ricorrente – contro GIPSY INDUSTRIES SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore p.t., GIUSEPPPE SAMMARINI, rappresentata e difesa dall’Avv. PIER LUIGI GRANA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE;
Oggetto: Leasing–Novazione – Clausola penale - controricorrente - avverso la sentenza n.3015/2021 della Corte d'Appello di Bologna, resa pubblica in data 2 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Marilena Gorgoni. Rilevato che: il 2 novembre 2017, il Tribunale di Reggio Emilia emetteva ordinanza ex art. 702 ter cod . proc.civ. con cui dichiarava risolto il contratto di leasing stipulato tra Gipsy Industries S.r.L. e Banca Privata leasing S.p.A. il 31/8/2006, per inadempimento di Gipsy Industries S.r.L., e, tenuto conto dei pagamenti già avvenuti, condannava Banca Privata Leasing S.p.A. a pagare a Gipsy Industries S.r.L. in liquidazione, € 932.592,70, oltre agli interessi legali dal 20/1/2014 al saldo;
Banca Privata Leasing impugnava la suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, domandandone l’integrale revisione; Gipsy Industries S.r.L. in Liquidazione, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’appello principale e proponeva a sua volta appello incidentale; la Corte d'Appello d i Bologna, con sentenza n. 3015/2021, pubblicata in data 2/12/2021, in parziale riforma della ordinanza appellata, previo rigetto dell’appello incidentale proposto da Gipsy Industries S.r.L. in Liquidazione, ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da Banca Privata Leasing S.P.A., e, per l’effetto, ha rideterminato in euro 883.681,12 il credito accertato in primo grado in favore di Gipsy Industries S.r.L. in Liquidazione;
Banca Privata Leasing S.p.A. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso Gipsy Industries S.r.L. in liquidazione; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che:
1) con il primo motivo è lamentata “illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. in materia di novazione contrattuale, per avere la Corte d'Appello applicato il tasso di indicizzazione previsto dal contratto originario e non quello novato con l’accordo integrativo quater, facendo indebitamente rivivere obbligazioni formalmente estinte;
2) con il secondo motivo è dedotta“illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. in materia di riduzione ad equità della penale contrattuale e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”;
3) in data odierna la ricorrente ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso, cui è seguita l’accettazione della controricorrente;
4) ne consegue l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione;
5) nulla deve essere liquidato per le spese. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di Consiglio della T