Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding external res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sandra Venuta inadmissible, ordering her to pay the opposing party's costs. The appellant's brief was found excessively lacunary and failed to adequately explain the procedural developments between the two parties or specifically challenge the lower court's reasoning on external res judicata. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the minimum requirements of specificity mandated by civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not provide an adequate account of the procedural developments and the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30238/2020 R.G. proposto da : VENUTA SANDRA, elettivamente domiciliatain ROMA alla via VAL di FASSA n. 54, presso lo studio dell’avvocato MARIA RITA FELLI rappresentato e difeso dall'avvocata MARIA PIA CORENO (CRNMRP67S55D810X) -ricorrente– contro MAROCCO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI (MNTFNC69L01H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREINA PELLEGRINI (PLLNRN66S70D539D) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FROSINONE n. 237/2020 depositata il03/03/2020.
Ad. 13/01/2023 R.g. n. 30238/2020; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 1 3/ 01/2023, dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA In data 6/12/2012, Vincenzo Venuta notificava a Sebastiano Marocco un atto di precetto con il quale intima va allo stesso il pagamento della somma di euro1.584,51, oltre interessi e spese di precetto, come da liquidazione e dispositivo di condanna contenuti nella sentenza n. 4592 del 2010 della Corte d’Appello di Roma, passata in giudicato. Sebastiano Marocco proponeva opposizione al precetto innanzi al Giudice di Pace di Frosinone, sostenendo che la somma in esso indicata fosse stata già da tempo versata a favore dell’intimante.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 770/2014, respingeva l’opposizione a precetto. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Frosinone, Sebastiano Marocco, ch e chiedeva di riformare la pronuncia impugnata e, per l’effetto, dichiarare che eglinulla doveva al Venuta sulla base della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4592 del 2010 poiché tale credito era estinto per intervenuto pagamento e, conseguentemente, dichiarare l’inefficacia del precetto opposto in primo grado. Resisteva in giudizio l’appellato Vincenzo Venuta, eccependo l’inammissibilità dell’atto di appello per asserita genericità dell’impugnazione, nonché l’infondatezza dello stesso; osservava, nel merito, che la pronuncia azionata con il precetto opposto era passata in giudicato, in quanto alcun rimedio impugnatorio era stato promosso contro la stessa; inoltre, l’avversa eccezione di pagamento dedotta dall’intimato era basata su conteggi e ricevute degli anni 2003-2004, già oggetto di esame da parte della C orte d’Appello di Roma, la quale aveva, ciononostante, riconosciuto un Ad. 13/01/2023 R.g. n. 30238/2020; estensore:
C. Valle debito residuo a carico del Marocco, quantificato nella detta somma dioltre millecinquecento euro ( € 1.584,61 ), poi precettata. Nelle more del giudizio, intrapresa, con la notifica di pignoramento, l’esecuzione forzata da parte d i Vincenzo Venuta e spiegata dal Marrocco un’ ulteriore opposizione all’esecuzione, interveniva la sentenza del Tribunaledi Frosinone n. 559 del 2015 –in seguito passata in giudicato in data 18.01.2016 – con la quale il detto giudice, pronunciandosi sul giudizio di merito conseguente all’opposizione all’esecuzione, dichiarava “nullo il pignoramento eseguito in danno di Marocco Sebastiano (…) avendo egli già adempiuto all’obbligazione pecuniaria per la quale si procede, con i pagamenti effettuati negli anni 2003/2004”.
La causa veniva, pertanto,rimessa sul ruolo onde sottoporre al contraddittorio tra le parti l’intervenuto giudicato dinanzi richiamato. Era, inoltre, dichiarata l’interruzione del giudizio per il decesso dell’appellato Vincenzo Venuta,e il processo era in seguito riassunto da Sebastiano Marocco nei confronti degli eredi del suddetto,Francescantonio e Sandra Venuta, reiterando le domande in atti. Gli eredi si costituivano in giudizio riportandosi alle difes e del loro dante causa. Con sentenza n. 237 depositata il 9.03.2020, il Tribunale di Frosinone accoglieva il gravame proposto da Sebastiano Marocco e, rigettata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’originario appellato Vincenzo Venuta , così decideva:
“-annulla la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 770/2014 in considerazione della sopravvenuta statuizione del G.E. di questo Tribunale n. 559/2015 e, per l’effetto, stante l’accertata insussistenza del diritto di Vincenzo Venuta e, iure hereditatis, di Francescantonio e Sandra Venuta, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Sebastiano Marocco in base alla sentenza Ad. 13/01/2023 R.g. n. 30238/2020; estensore: C. Valle della C.d.A. di Roma n. 4592/2010 relativamente alla condanna a titolo di risarcimento del danno, dichiara la nullità del precetto opposto in primo grado ..”; con condanna degli appellati Francescantonio e Sandra Venuta a rifondere in favore dell’appellante Marrocco le spese di lite del secon do grado di giudizio.
La suddetta sentenza è impugnata per cassazione da Sandra Venuta. Resiste con controricorso Sebastiano Marocco. Il ricorso non risulta essere stato notificato a Francescantonio Venuta, che vi aveva perso parte nelle fasi di merito. Per l’adunanza camerale del 13/01/2023 il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio reputa che possa allo stato prescindersi dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di Francescantonio Venuta, sebbene questi, quale erede di Vincenzo Venuta sia stato parte del giudizio di appello e il ricorso per cassazione non risulta gli sia mai stato notificato, in applicazione dell’orientamento di questa Corte (Cass. n. 12995 del 24/05/2013 Rv. 626808 - 01) , al quale si presta adesione e si intende assicurare continuità:
« Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. (In applicazione del suddetto principio, ed in presenza d'un ricorso da dichiarare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., la Corte ha ritenuto Ad. 13/01/2023 R.g. n. 30238/2020; estensore:
C. Valle superfluo ordinare preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente dell'originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio ed ai cui eredi era stato notificato il ricorso per cassazione, pur avendo costoro dichiarato di rinunciare all'eredità)». Il ricorso per cassazione di Sandra Venuta è proposto sulla base di ununico, complesso , motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n.
3) c od . p roc . civ., con riferimento agli artt. 342cod. p roc . c iv . e 2909 c od . c iv . Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe errato:
1) per avere erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello;
2) per “avere annullato un titolo esecutivo pronunciato dalla Corte di Appello di Roma, in base ad una interpretazione che dello stesso è stata data da un giudice delle esecuzioni”. Il ricorso è inammissibile, per plurime, concorrenti ragioni e, segnatamente, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ., in quanto l’effettivo svolgimento delle vicende processuali si comprende soltanto dalla lettura integrale e congiunta del controricorso e della stessa sentenza impugnata , e detta lacuna espositiva comporta un’ evidente violazione del principio di specificità dell’impugnazione nella fase di legittimità.
Il ricorso contiene, invero, un’esposizione dei fatti di causa estremamente lacunosa e parziale, inidonea a far ritenere integrati i requisiti minimi di specificità e non fornisce adeguato conto degli sviluppi processuali dei distinti procedimenti esecutivi, e delle correlate opposizioni all’esecuzione, intercorsi tra Vincenzo Venuta e Sebastiano Marrocco, dinanzi a differenti giudici di merito. In ogni caso, qualora si ritenesse di procedere a scrutinio nel merito, il ricorso sarebbe pure in ammisisbile , per inadeguatezza delle censure, inidonee a infirmare il ragionamento esposto dalla sentenza impugnata che ha ritenuto che con la sentenza n. 559 del Ad. 13/01/2023 R.g. n. 30238/2020; estensore:
C. Valle 2015 si fosse formato giudicato esterno sfavorevole a Vincenzo Venuta. Il ricorso di Sandra Venuta, erede del predetto, non prende alcuna posizione sull’intervenuta statuizione del Tribunale di Frosinone con la detta sentenza n. 559 del 2015, limitandosi a un fugace cenno ad essa nell’esposizione dei fatti e senza null’altro affermare nello svolgimento del motivo di ricorso, omettendo, in tal modo, di censurare adeguatamente la statuizione della sentenza in questa sede impugnata, la n. 237 del 3/03/2020 , che ha fatto – coerentemente- perno sulla prima sentenza del Tribunale di Frosinone fine di escludere il diritto di Vincenzo Venuta a procedere a esecuzione forzata nei confronti di Sebastiano Marrocco.
Il giudicato esterno è, per costante giurisprudenza di questa Corte, rilevabile anche di ufficio (Cass. n. 0048 del 07/01/2021 Rv. .660273 -01) Il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente Sandra Venutae, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo. Segue, per legge, stante l’inammissibilità del ricorso, la statuizione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna l a ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.2 00,00 per compensi, oltre alle Ad. 13/01/2023 R.g. n. 30238/2020; estensore: C. Valle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 b