Decreto — n. 5740/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAro,. DECRETO Rep. sul ricorso 13908-2021 proposto da: Ud. ROMEO GIULIA ANNA, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MITTICA; - ricorrente - contro D'AGOSTINO MARIA ROSA, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta ARKE' DI MARIA D'AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PALAMARA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE SANSALONE; 2023 - controricorrente - 23 avverso la sentenza n. 208/2021 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/03/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 5740/2023 — snciv · Corte di Cassazione: R.G.N. 13908/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 19 gennaio 2023; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal difensore della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
Parole chiave
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ro,. DECRETO Rep. sul ricorso 13908-2021 proposto da: Ud. ROMEO GIULIA ANNA, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MITTICA; - ricorrente - contro D'AGOSTINO MARIA ROSA, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta ARKE' DI MARIA D'AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PALAMARA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE SANSALONE; 2023 - controricorrente - 23 avverso la sentenza n. 208/2021 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/03/2021;
R.G.N. 13908/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 19 gennaio 2023; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal difensore della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 7 -Z23