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Ordinanza Interlocutoria — n. 5645/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on conciliation requirement for opposition to eviction notice when title validity is contested.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5645/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Mario Picozzi's interlocutory appeal against the Naples Court of Appeal's decision. Picozzi argued that a mandatory conciliation attempt was unnecessary because his opposition to the eviction notice challenged the very existence of the underlying enforceable title. The court rejected this, confirming that the lower court correctly applied the law requiring conciliation even when the title's validity is disputed.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 150/2011; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The mandatory conciliation attempt remains a prerequisite for filing an opposition to an eviction notice even if the opposing party contests the existence or validity of the underlying enforceable title.

Parole chiave

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mandatory conciliation attempt opposition to eviction notice contest title validity enforceable title requirement agricultural lease dispute procedural prerequisite interlocutory order revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 11 d.lgs. n. 150/2011
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Testo completo

ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5938/2021 R.G. proposto da : PICOZZI MARIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo d’Errico, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro MORGILLO ANGELA, rappresentata e difes a , in virtù di procura in calce al controricorso, dagli avv. ti A ntonio Sciaudone e Massimo Sciaudone e domiciliat a per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli – Sezione specializzata agraria - n. 3587 /20 20 , pubblicata i n data 22 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Rilevato che: Mario Picozzi ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 3587/2020 della Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, che, confermando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione specializzata agraria, ha ritenuto improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l’opposizione dallo stesso proposta contro il precetto notificatogli, in data 7 marzo 2017, da Angela Morgillo, con cui gli si intimava, in forza di titolo rappresentato dalla sentenza n. 952/2009 pronunciata dalla Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Napoli, il rilascio diun fondo sito in Maddaloni ; in primo grado il Picozzi aveva ded otto che la sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli non poteva considerarsi titolo esecutivo, perché non conteneva alcuna statuizione di condanna al rilascio del fondo, mentre la Morgillo aveva eccep ito l’inammissibilità della opposizione, per violazione del divieto di bis in idem, oltre che per difetto del tentativo di conciliazione; la Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, dopo avere puntualizzato che al caso in esame si applicava ratione temporisl’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, che riproduceva la formulazione letterale del precedente art. 46, comma 1, l. n. 203/82, ha ritenuto di dover confermare l’orientamento giurisprudenziale che riteneva la competenza della S ezione specializzata agraria in relazione all’opposizione all’esecuzione proposta contro una sentenza resa dalla Sezione specializzata agraria, anche in caso di contestazione dell’idoneità del titolo esecutivo, concludendo che correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato che l’opposizione necessitava del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; h a , inoltre, escluso che questo fosse stato esperito con raccomandata del 24 giugno 2015, come dedotto dall’appellante, sia in quanto il tentativo di conciliazione che si era svolto nel 2015 era stato promosso dalla Morgillo nei confronti di Maria Mastropietro, madre dell’odierno ricorrente, sia in quanto l’oggetto della presente lite concernevail diritto dell’appellata di procedere ad esecuzione forzata preannunciata con altro atto di precetto notificato il 7 marzo 2017, che non poteva essere stato menzionato nella lettera raccomandata del 2015;

Angela Morgillo resiste con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative con relativi allegati; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce la ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Non necessità del tentativo di conciliazione in sede di opposizione al precetto in cui si contesti la stessa esistenza del titolo esecutivo››; sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto improponibile la domanda, in quanto l’opposizione da lui proposta non aveva introdotto una controversia in materia di contratti agrari, essendo vo lta unicamente all’accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto per rilascio di fondo rustico; sottolinea, al riguardo, che l’atto di precetto si fonda sulla sentenza n. 1558/2008 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione specializzata agraria, che, accogliendo la domanda della Morgillo, aveva dichiarato risolto il contratto di affitto agrario intercorso tra le parti alla data del 6 maggio 2007 e condannato Maria Mastropietro alla restituzione del fondo, e sulla sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, che, accogliendo l’appello di Maria Mastropietro e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiara to che il rapporto di affitto agrari o inter part es andava a scadere alla data 6 maggio 2012; essendo stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso tale ultima sentenza, difetta il titolo legittimante l’esecuzione per rilascio del fondo; con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Idoneità della procedura conciliativa proposta dalla de cuius Mastropietro Maria nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto notificatole dalla Morgillo nel 2015 ai fini della proponibilità dell’opposizione al precetto proposta da Picozzi Mario (avente causa di Mastropietro Maria) avverso il precetto notificatogli dalla Morgillo nel 2017››; ribadisceche il tentativo di conciliazione esperito dalla de cuiusMaria Mastropietro e da Angela Morgillo con riguardo a l giudizio di opposizione al precetto notificato nel 2015 è sicuramente valido anche ai fini della proponibilità del giudizio di opposizione a precetto notificato dalla Morgillo agli eredi della Mastropietronell’anno 2017, in quanto in entrambi i casi l’esecuzione è stata preannunciata in forza del medesimo titolo esecutivo ed attiene a llo stesso rapporto agrario corrente tra la Morgillo e l’affittuaria Mastropietro, alla quale sono subentrati gli eredidi quest’ultima;il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la definizione della causa in adunanza camerale, data la valenza nomofilattica delle questioni prospettate che rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo pe