Cassation appeal dismissed for procedural default due to late filing of the cassation petition beyond the 20-day limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition within the mandatory 20-day period following notification. Although the underlying dispute involved usurious interest calculations and the validity of amortization plans, the court focused solely on the procedural defect. The decision relied on established jurisprudence distinguishing between formal defects and peremptory time limits, ruling that the late filing rendered the entire appeal procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the peremptory 20-day term following notification renders the appeal inadmissible, a nullity that the court may raise ex officio and cannot be cured by the respondent's appearance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 5482/2022proposto da: REINA S.R.L.in persona del l egale r appresentante pro - tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via Umberto Saba 84 , presso lo studio dell’avvocato FRANCO CAMPIONE che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. R.L.; -intimata- avverso la sentenza n. 6769/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12 / 01 /202 3 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5482/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, con sentenza resa in data 15/10/2021 (n. 6769/2021), la Corte d’Appellodi Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla Reina s.r.l. unipersonaleper la condanna della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. alla restituzione, in proprio favore, delle somme corrisposte dall’attricea titolo di interessi non dovuti, sicco me usurari o, in ogni caso, conteggiati sulla base di clausole nulle, essendo risultate prive del necessario requisito della determinatezza o della determinabilità delloro oggetto; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva escluso l’indeterminatezza o l’indeterminabilità della clausola concui le parti avevano determinato gli interessi dovuti dal mutuatario, rilevando, sotto altro profilo, l’inammissibili tà della restante censura avanzatadalla società ricorrente in relazione al carattere usurario dei ridettiinteressi; avverso la sentenza d’appello, la Reina s.r.l. propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi di impugnazione; ilBanco BPM S.p.A . non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.,l’art. 120 del testo unico bancario; l’art. 1, co. 629, della legge n. 147/2013;l’art. 1815, co. 2, c.c. e l’art. 644 c.p., nonché per omesso esamedi un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la natura usuraria degli interessi ex adverso conteggiati e Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5482/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri riscossiin violazione dei parametri normativi specificamente richiamati inricorso; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.;dell’art. 191 c.p.c., nonché dell’art. 344 c.p. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche il piano di ammortamento conteggiato con il metodo c.d.
‘alla francese’ non comporti alcun fenomeno anatocistico, ingiustificatamente trascurando di procedere allo svolgimento di una consulenzatecnica d’ufficio ai fini della soluzione della controversia; preliminarmente,dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente provv eduto, secondo quanto risultante dagli attidel giudizio, al relativo tempestivo deposito nella Cancelleria della Cortedi cassazione nei termini perentoriamente stabiliti dall’art. 369 c.p.c.; alriguardo, varrà rilevare come, sulla base degli atti del gi udizio, siaemersa l’avvenuta notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizioalla data del 14/12/2021 e il successivo deposito dello stesso presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in data 1/3/2022e, dunque, ben oltre il termi ne di 20 giorni previsti a partire dalla notificazione del ricorso per il relativo deposito (cfr. art. 369 c.p.c.); sulpunto, è appena il caso di rilevare come secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente,posto che il principio - sancito dall'ar t. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5482/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso strettoe non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021;
Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817 - 01); sulla base di tali argomentazioni, dev’essere dunque dichiarata l’improcedibilitàdel ricorso, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiaraimprocedibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater ,